SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 145 - 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, |
|
1 | Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, |
2 | Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. |
3 | Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. |
4 | Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. |
5 | Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. |
6 | Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento. |
7 | ...273 |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 148 - 1. Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.280 |
|
1 | Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.280 |
2 | Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole. |
3 | ...282 |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 3 - 1 Sono sottoposti al diritto penale militare: |
|
1 | Sono sottoposti al diritto penale militare: |
1 | le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; |
2 | i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; |
3 | le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; |
4 | le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; |
5 | le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; |
6 | i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19959, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; |
7 | le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); |
8 | le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; |
9 | le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114a. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 4 - In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati: |
|
1 | le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: |
2 | le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115-118, 121-123, 128, 129-131, 134-136, 149-151c, 160, 161-165 e 167-169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito; |
3 | le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171; |
4 | gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito; |
5 | i funzionari, impiegati od operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 3 - 1 Sono sottoposti al diritto penale militare: |
|
1 | Sono sottoposti al diritto penale militare: |
1 | le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; |
2 | i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; |
3 | le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; |
4 | le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; |
5 | le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; |
6 | i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19959, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; |
7 | le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); |
8 | le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; |
9 | le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114a. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 107 - 1. Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, |
|
1 | Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, |
2 | Chiunque in tempo di guerra commette per negligenza un reato secondo il numero 1 primo comma, è punito con una pena pecuniaria. |
3 | Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 108 - Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: |
|
a | uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; |
b | sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; |
c | ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; |
d | trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 108 - Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: |
|
a | uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; |
b | sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; |
c | ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; |
d | trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 3 - 1 Sono sottoposti al diritto penale militare: |
|
1 | Sono sottoposti al diritto penale militare: |
1 | le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; |
2 | i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; |
3 | le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; |
4 | le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; |
5 | le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; |
6 | i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19959, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; |
7 | le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); |
8 | le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; |
9 | le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114a. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 3 - 1 Sono sottoposti al diritto penale militare: |
|
1 | Sono sottoposti al diritto penale militare: |
1 | le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; |
2 | i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; |
3 | le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; |
4 | le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; |
5 | le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; |
6 | i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19959, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; |
7 | le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); |
8 | le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; |
9 | le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114a. |
2 | Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 101 - 1 Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. |
3 | Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 223 - 1 I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.385 |
|
1 | I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.385 |
2 | Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.386 |
3 | La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 107 - 1. Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, |
|
1 | Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, |
2 | Chiunque in tempo di guerra commette per negligenza un reato secondo il numero 1 primo comma, è punito con una pena pecuniaria. |
3 | Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. |
SR 321.0 Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) CPM Art. 108 - Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: |
|
a | uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; |
b | sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; |
c | ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; |
d | trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, |