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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 145 [1] |
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| Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria [2]. | ||||||
| Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. | ||||||
| Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. | ||||||
| Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. | ||||||
| Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685). [2] Nuova comminatoria giusta la cifra II n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). [3] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 148 [1] |
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| Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere. [2]... [3]Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513). [2] Correzione della Commissione di redazione dell'AF del 21 set. 2023, pubblicata il 25 set. 2023 (RU 2023 538). [3] Secondo comma abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345). [4] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 3 [1] |
||||||
| Sono sottoposti al diritto penale militare: | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; | ||||||
| i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; | ||||||
| le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; | ||||||
| i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995 [5], durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; | ||||||
| le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sesto bis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114 a . | ||||||
| Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [5] RS 510.10 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [7] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 4 |
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| In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati: | ||||||
| le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: | ||||||
| le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115-118, 121-123, 128, 129-131, 134-136, 149-151c, 160, 161-165 e 167-169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito; | ||||||
| le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171; | ||||||
| gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito; | ||||||
| i funzionari, impiegati od operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli stabilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali. | ||||||
| liberazione di detenuti (art. 177); | ||||||
| crimine o delitto contro una guardia militare (art. 65); | ||||||
| usurpazione di potere (art. 69); | ||||||
| tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89); | ||||||
| atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92); | ||||||
| violazione di obblighi contrattuali (art. 97); | ||||||
| attentati contro la sicurezza militare (art. 98-105 e 107); | ||||||
| corruzione attiva (art. 141); | ||||||
| gestione infedele (art. 144); | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 3 [1] |
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| Sono sottoposti al diritto penale militare: | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; | ||||||
| i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; | ||||||
| le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; | ||||||
| i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995 [5], durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; | ||||||
| le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sesto bis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114 a . | ||||||
| Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [5] RS 510.10 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [7] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 107 [1] |
||||||
| Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile,è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Chiunque in tempo di guerra commette per negligenza un reato secondo il numero 1 primo comma, è punito con una pena pecuniaria. | ||||||
| Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, invigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ). | ||||||
|
RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 108 |
||||||
| Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni. | ||||||
| uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; | ||||||
| sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; | ||||||
| ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; | ||||||
| trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, | ||||||
|
RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 108 |
||||||
| Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni. | ||||||
| uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; | ||||||
| sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; | ||||||
| ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; | ||||||
| trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 3 [1] |
||||||
| Sono sottoposti al diritto penale militare: | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; | ||||||
| i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; | ||||||
| le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; | ||||||
| i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995 [5], durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; | ||||||
| le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sesto bis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114 a . | ||||||
| Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [5] RS 510.10 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [7] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 3 [1] |
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| Sono sottoposti al diritto penale militare: | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli articoli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; | ||||||
| i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144; | ||||||
| le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio; | ||||||
| le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; | ||||||
| i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 1995 [5], durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107); | ||||||
| le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; | ||||||
| le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sesto bis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114 a . | ||||||
| Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [4] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). [5] RS 510.10 [6] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). [7] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293). | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 101 |
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| Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente. | ||||||
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RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 223 |
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| I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale. [1] | ||||||
| Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie. [2] | ||||||
| La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764). [2] Nuovo testo giusta l'all. n. 11 della LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 21332131; FF 2001 3764). | ||||||
|
RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 107 [1] |
||||||
| Chiunque intenzionalmente contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale o altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia,chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile,è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. | ||||||
| Chiunque in tempo di guerra commette per negligenza un reato secondo il numero 1 primo comma, è punito con una pena pecuniaria. | ||||||
| Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull'armonizzazione delle pene, invigore dal 1° lug. 2023 ( RU 2023 259 ; FF 2018 2345 ). | ||||||
|
RS 321.0 CPM Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM) Art. 108 |
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| Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni. | ||||||
| uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; | ||||||
| sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo; | ||||||
| ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo; | ||||||
| trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo, | ||||||