SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 940 - L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 614 - 1 Il creditore della società, che è ad un tempo debitore personale dell'accomandante, può opporgli la compensazione solo qualora l'accomandante risponda illimitatamente. |
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1 | Il creditore della società, che è ad un tempo debitore personale dell'accomandante, può opporgli la compensazione solo qualora l'accomandante risponda illimitatamente. |
2 | Per il resto la compensazione è regolata dalle norme riguardanti la società in nome collettivo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 623 - 1 L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. |
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1 | L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. |
2 | Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.307 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 633 - 1 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934329 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. |
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1 | I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934329 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. |
2 | La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio. |
3 | Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 633 - 1 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934329 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. |
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1 | I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934329 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. |
2 | La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio. |
3 | Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 940 - L'ufficio del registro di commercio può punire con un'ammenda fino a 5000 franchi chiunque è stato diffidato, sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, ad adempiere l'obbligo d'iscrizione e non vi ha ottemperato entro il termine fissato. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 623 - 1 L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. |
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1 | L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. |
2 | Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.307 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 623 - 1 L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. |
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1 | L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. |
2 | Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.307 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 623 - 1 L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. |
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1 | L'assemblea generale ha il diritto, mediante modificazione dello statuto, di dividere le azioni in titoli, di minor valore nominale o di riunirle in titoli di maggior valore nominale, purché il capitale azionario306 rimanga invariato. |
2 | Per la riunione di azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati.307 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 650 - 1 L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
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1 | L'aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall'assemblea generale. |
2 | La deliberazione dell'assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: |
1 | l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento; |
10 | le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente. |
2 | il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; |
3 | il prezzo d'emissione o l'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; |
4 | in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; |
5 | in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; |
6 | la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; |
7 | in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; |
8 | ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; |
9 | ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; |
3 | L'aumento del capitale deve essere notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 633 - 1 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934329 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. |
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1 | I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 1934329 sulle banche ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società. |
2 | La banca può rimettere questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio. |
3 | Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario. |