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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 956 |
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| Il diritto di usare la ditta d'un privato o d'una società commerciale o d'una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, spetta esclusivamente al proprietario della medesima. | ||||||
| Chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 828 |
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| La società cooperativa è l'unione d'un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica. [1] | ||||||
| Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 956 |
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| Il diritto di usare la ditta d'un privato o d'una società commerciale o d'una società cooperativa, che sia stata iscritta nel registro di commercio e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, spetta esclusivamente al proprietario della medesima. | ||||||
| Chiunque risenta pregiudizio per l'indebito uso d'una ditta può procedere affinché cessi l'abuso e si faccia luogo, in caso di colpa, al risarcimento dei danni. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 828 |
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| La società cooperativa è l'unione d'un numero variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l'incremento o la salvaguardia, mediante un'azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica. [1] | ||||||
| Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 39 Cancellazione |
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| Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. | ||||||
| Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione. [1] | ||||||
| Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. | ||||||
| Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). [2] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese (RU 2011 533). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 39 Cancellazione |
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| Se cessa l'attività aziendale o la trasferisce a un'altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. | ||||||
| Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l'iscrizione, la cancellazione. [1] | ||||||
| Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. | ||||||
| Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l'attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all'articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l'impresa. A quest'ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). [2] Introdotto dall'all. n. 3 dell'O del 26 gen. 2011 sul numero d'identificazione delle imprese (RU 2011 533). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 29 |
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| Se a qualcuno è contestato l'uso del proprio nome, egli può chiederne in giudizio il riconoscimento. | ||||||
| Ove alcuno subisca pregiudizio per il fatto che altri usurpi il proprio nome, può chiedere in giudizio la cessazione dell'usurpazione stessa. In caso di colpa può chiedere il risarcimento del danno, e quando la natura dell'offesa lo giustifichi, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. | ||||||