S. 125 / Nr. 20 Staatsverträge (i)

BGE 65 I 125

20. Sentenza del 12 luglio 1939 nella causa Antonio Sonvico e liteconsorti
contro Eduardo Sonvico.


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Regeste:
L'art. 17 cp. 3 del trattato di domicilio o consolare concluso tra l'Italia e
la Svizzera il 22 luglio 1868 non vieta una proroga di foro in virtù di un
accordo unanime dogli interessati.
Art. 17 Abs. 3 des Niederlassungs- und Konsularvertrages mit Italien vom 22.
Juli 1868 steht einer Vereinbarung sämtlicher Beteiligten über die Wahl eines
andern Gerichtstandes nicht im Wege.
L'art. 17 al. 3 de la Convention d'établissement et consulaire entre la Suisse
et l'Italie, du 22 juillet 1868, n'exclut pas la validité d'un accord conclu
entre tous les intéressés et portant prorogation de for.

A. - Il 4 gennaio 1935, moriva a Cadorago (Italia), ov'era domiciliato, Luigi
Sonvico, di nazionalità italiana, istituendo con testamento olografo 30
novembre 1933 usufruttuaria dei suoi beni sua moglie Laura ed erede universale
suo figlio Edoardo.
Gli altri figli del de cujus, eccettuata Marina, e cioè Antonio, Ernesto,
Orsolina, come pure gli eredi della predefunta figlia Florinda promovevano, in
data 31 luglio 1935, davanti alla Pretura di Mendrisio, azione di riduzione
delle disposizioni testamentarie nei confronti di Laura ed Edoardo Sonvico.
Per giustificare la competenza del giudice adito, gli attori invocavano una
convenzione del seguente tenore:
«Mendrisio 28 marzo 1935.
I sottoscritti Eredi del defunto Sonvico Luigi fu Giosuè dichiarano di
eleggere come foro i Tribunali Ticinesi per ogni eventuale azione relativa
alla successione dello stesso defunto Sonvico ed in relazione al suo
testamento pubblicato presso la Pretura di Mendrisio in data 12 gennaio 1935
come da rogito N. 1442 del Notaio Avv. Siro Mantegazza.

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La presente per ogni effetto di legge, rimossa ogni eccezione.
In fede: Laura ved. Sonvico, Sonvico Marina in Terzaghi, E. Sonvico».
Con sentenza 11 loglio 1938 il Pretore di Mendrisio ammetteva parzialmente la
petizione nei confronti di Edoardo Sonvico (nel frattempo la convenuta Laura
Sonvico era decessa). Riguardo alla sua competenza, il giudice di prime cure
osservava che, trattandosi di una vertenza relativa alla successione di un
cittadino morto in Italia ove era domiciliato, i tribunali ticinesi sarebbero
incompetenti a norma del trattato di domicilio e consolare concluso tra
l'Italia e la Svizzera il 22 luglio 1868; ma che la loro competenza è data
dalle dichiarazione 28 marzo 1935 dei convenuti, ritenuto che il diritto
applicabile in concreto, ed anche su questo punto le parti sono d'accordo, sia
quello italiano.
Tanto gli attori, quanto il convenuto si aggravavano alla Camera civile del
Tribunale di appello, la quale, con sentenza 9 maggio 1939, dichiarava
incompetente il giudice ticinese a conoscere dell'azione proposta, in sostanza
per i seguenti motivi: La contestazione tra le parti è strettamente di natura
successoria. Nei rapporti con l'Italia la Svizzera è vincolata dal trattato di
domicilio e consolare del 22 luglio 1868 che stabilisce per tutta la
successione il principio della legge del luogo di origine e la giurisdizione
dei tribunali rispettivamente svizzeri od italiani, secondo la nazionalità del
de cujus (art. 17 del trattato e art. IV del protocollo annesso). Si tratta di
una competenza particolare ratione materiae, che non può essere prorogata
dalla volontà delle parti. Potrebbesi obbiettare che al caso in esame non
torna applicabile l'art. 17 del trattato, poichè il de cujus è morto in
Italia, ov'era domiciliato. Ma anche se così fosse, la conclusione non
potrebbe essere diversa. Infatti, se la giurisdizione e la legge italiana sono
esclusivamente applicabili alla

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successione di un italiano morto in Isvizzera, a maggior ragione esse debbono
applicarsi nel caso in cui il defunto era domiciliato in Italia.
C. - Gli attori hanno interposto tempestivo ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza, siccome
in urto col trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868 e contraria all'art. 4
CF. Secondo i ricorrenti, ci si trova di fronte ad una competenza ratione
loci, la quale è prorogabile dalle parti.
Considerando in diritto:
Si tratta di una vertenza concernente la successione di un italiano morto in
Italia, ov'era domiciliato.
Ci si chiede anzitutto se questo caso sia contemplato dall'art. 17 cp. 3 del
trattato di domicilio e consolare concluso tra l'Italia e la Svizzera il 22
luglio 1868.
Per una risposta negativa a tale quesito si può invocare che, dato il suo
tenore, la norma di foro prevista dal suddetto articolo non regola la
questione della competenza per tutti i casi di contestazioni successorie che
possono sorgere tra i cittadini dei due stati contraenti, ma si riferisce
soltanto alle contestazioni relative alla successione di un italiano morto (e
domiciliato) in Isvizzera o di uno svizzero morto (e domiciliato) in Italia.
D'altro canto però l'applicabilità del trattato potrebbe sostenersi ragionando
«a fortiori»: se l'art. 17 cp. 3 è applicabile già al caso in cui si tratti di
una successione d'un italiano morto e domiciliato in Isvizzera, a più forte
ragione esso è applicabile quando il de cujus è morto in Italia, ove aveva il
suo domicilio.
Checchè ne sia, e cioè si neghi o si ammetta l'applicabilità dell'art. 17 cp.
3 del trattato alle vertenze concernenti la successione di un italiano morto e
domiciliato in Italia, la sentenza della Camera civile del Tribunale di
appello va annullata.
E' chiaro che se il trattato è inapplicabile, il Giudice

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di appello l'ha violato, applicandolo a torto in concreto. Ma anche se il
trattato fosse per se stesso applicabile, nel fattispecie quest'applicazione
va esclusa pel tenore della proroga di foro sottoscritta dalla parte convenuta
a favore degli attori. Infatti l'art. 17 cp. 3 del trattato italo-svizzero non
significa che un tribunale incompetente non possa esser reso competente da una
convenzione delle parti: quando tutti gli interessati sono d'accordo di
rinunciare alla tutela della giurisdizione nazionale del de cujus, viene a
mancare la necessità di sottoporre la successione ad un foro che può essere
discomodo alla totalità degli eredi. Questa interpretazione appare tanto più
giustificata in quanto il Tribunale federale, con sentenza 16 febbraio 1899,
ha ammesso che l'art. 11 del trattato franco-svizzero, il quale stabilisce che
il tribunale svizzero o francese incompetente a norma del trattato dovrà
d'ufficio ed anche in assenza del convenuto rimandare le parti al giudice
competente, non esclude una deroga in virtù di una convenzione tra le parti,
ma significa soltanto che, se non si trova in presenza di una volontà delle
parti che stabilisca la sua competenza, il tribunale incompetente secondo il
trattato deve rifiutarsi di esaminare la controversia nel merito. Non si vede
perchè tale soluzione non debba valere anche per l'art. 17 cp. 3 del trattato
italo-svizzero.
Devesi però avvertire che, annullando in virtù di quanto sopra l'impugnato
giudizio, non segue senz'altro la competenza dei tribunali ticinesi a
pronunciarsi sul merito della contestazione in parola. La Camera civile del
Tribunale di appello deve anzitutto esaminare se questa competenza è data,
astraendo dal trattato italo-svizzero del 22 luglio 1868.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è ammesso e la querelata sentenza 9 maggio 1939 della Camera civile
del Tribunale di appello del Cantone Ticino è annullata.