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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
||||||
| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 45 |
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| Ogni Cantone designa l'autorità di vigilanza. | ||||||
| Questa autorità ha in particolare le seguenti incombenze: | ||||||
| vigila sugli uffici dello stato civile; | ||||||
| assiste e consiglia gli ufficiali dello stato civile; | ||||||
| collabora alla tenuta dei registri e alla procedura preparatoria del matrimonio; | ||||||
| decide circa il riconoscimento e la trascrizione dei fatti concernenti lo stato civile avvenuti all'estero, nonché delle decisioni relative allo stato civile prese da autorità estere; | ||||||
| assicura la formazione e la formazione continua delle persone operanti nell'ambito dello stato civile. | ||||||
| La Confederazione esercita l'alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). [2] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417). | ||||||