S. 48 / Nr. 12 Motorfahrzeuggesetz (i)

BGE 64 II 48

12. Estratto della sentenza 15 febbraio 1938 della I a sezione civile nella
causa Fratelli Bernasconi fu Giovanni c. Dott. Falk.


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Regeste:
Il detentore di un autoveicolo è responsabile del danno materiale causato dal
conducente solo se quest'ultimo è in colpa; ma per tutti gli altri punti, in
particolare per la questione di sapere in quale misura il detentore è
responsabile delle persone che impiega al servizio dell'autoveicolo o a cui
permette di guidarlo, fanno esclusivamente norma i principi degli art. 37 e
seg. LCAV.

A. - Il 7 giugno 1935, verso le dieci di mattina, allo incrocio del Corso San
Gottardo con la Via d'Alberti a Chiasso, avveniva uno scontro tra una vettura
da turismo ed un autocarro.
La vettura da turismo apparteneva al dott. Alfredo Falk, medico a Monaco di
Baviera. Vi avevano preso posto, davanti, il dott. Falk ed il suo autista
Wallner; di dietro, la signora Falk ed un certo Mehler, cugino del dott. Falk.
L'autocarro, un Saurer d'anteguerra, apparteneva alla società Fratelli
Bernasconi fu Giovanni, impresa di trasporti a Chiasso, ed era guidato da
Amedeo Bernasconi, uno dei titolari della ditta. Del peso a vuoto di trenta
quintali, portava un carico di altri trenta quintali di cemento.
I due veicoli subivano gravi danni. Bernasconi rimaneva illeso; Mehler ed i
coniugi Falk riportavano leggere ferite e già il 7 giugno 1935 potevano
lasciare Chiasso in treno per ritornare a Monaco. Dovevano però fare una sosta
a Zurigo pel pernottamento.
B. - Il 17 luglio 1935 la ditta Fratelli Bernasconi conveniva il dott. Falk
davanti al Pretore di Mendrisio,

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domandando che gli fosse risarcito il danno materiale elevantesi a 4944 fchi.
30. Il convenuto chiedeva il rigetto della petizione e, riconvenzionalmente,
il pagamento della somma di 5146 fchi. 10 oltre interessi, a titolo di
risarcimento dei danni materiali e corporali subiti.
C. - Con sentenza 18/20 maggio 1937 il Pretore di Mendrisio condannava il
convenuto a pagare all' attrice la somma di 77 fchi. 17, respingeva ogni altra
domanda delle parti e metteva le spese giudiziarie a carico della ditta
Fratelli Bernasconi per 6/10 e del dott. Falk per 4 /10, al quale era pure
accordato l'importo di 100 fchi. a titolo di ripetibili. Secondo il Pretore, i
due conducenti sono in colpa ed il danno totale va sopportato pel 60% dalla
attrice e pel 40% dal convenuto.
D. - Da questo giudizio la ditta Fratelli Bernasconi si appellava,
riproponendo le sue conclusioni, alla Camera civile del Tribunale di appello.
Il convenuto inoltrava appello adesivo.
Con sentenza 4 ottobre/29 novembre 1937 la Camera civile confermava il
giudizio del Pretore e metteva le spese di seconda istanza a carico metà per
parte, compensate le ripetibili.
E. - Contro questa sentenza l'attrice ha interposto tempestivo ricorso al
Tribunale federale, domandando che il convenuto sia condannato al pagamento di
4944 fchi. 30 con l'interesse del 6% dal 7 giugno 1935 e che la pretesa
riconvenzionale sia respinta.
Il convenuto, aderendo al ricorso, ha concluso al rigetto della domanda
principale ed all' ammissione di quella riconvenzionale, subordinatamente alla
conferma della sentenza impugnata.
Il Tribunale federale ha ammesso il ricorso principale nel senso che il dott.
Falk è condannato a pagare alla ditta Fratelli Bernasconi fu Giovanni la somma
di 173 fchi. 50 e ha respinto il ricorso adesivo.

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Estratto dei considerandi:
1.- .....
2.- Per quanto concerne il danno materiale subito dalle parti, la
responsabilità civile è retta dal codice delle obbligazioni (art. 39 i. f.
LCAV). Si deve indagare se soltanto gli art. 41 e seg. CO sono applicabili,
esclusa ogni disposizione della LCAV. Se così fosse, il dott. Falk, che non
guidava la macchina, potrebbe esser ritenuto responsabile di un danno causato
dal suo autista Wallner soltanto entro i limiti dell' art 55
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 55 - 1 Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
1    Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
2    Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.
cp. 1 CO, ossia
il dott. Falk dovrebbe esser ammesso a fornire la prova che ha usato tutta la
diligenza richiesta dalle circostanze per evitare un danno come quello subito
dall' attrice o che, anche usando tale diligenza, il danno si sarebbe
verificato. STREBEL (Kommentar zum Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und
Fahrradverkehr, note 15-17 sull' art. 39) ritiene però che il rinvio al codice
delle obbligazioni, di cui all art. 39 i. f. LCAV, va interpretato in modo
restrittivo: esso significherebbe unicamente che il detentore in tanto è
responsabile del danno materiale in quanto il conducente è in colpa; ma per
tutti gli altri punti, in particolare, per la questione di sapere in quale
misura il detentore è responsabile delle persone che impiega al servizio dell'
autoveicolo o a cui permette di guidarlo, fanno esclusivamente norma i
principi degli art. 37 e seg. LCAV. Il detentore sarebbe dunque responsabile
del danno materiale come del danno corporale causato da queste persone,
senz'aver la possibilità di liberarsi fornendo la prova di cui all' art. 55
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 55 - 1 Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
1    Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
2    Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.

cp. 1 CO.
In una sentenza 7 novembre 1936 il Tribunale cantonale di San Gallo ha
adottato questa soluzione (Schweizerische Juristen-Zeitung, numero del 1°
ottobre 1937, pag. 106, cifra 72). Inoltre, la Corte di appello di Argovia con
sentenza 5 novembre 1937, non ha voluto dare una portata generale al rinvio
dell' art 39 i. f. LCAV, rifiutando di appli carlo in materia di prescrizione
(Schweizerische Juristen-Zeitung,

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numero del 15 dicembre 1937, pag. 187, cifra 139). Questa Corte accoglie la
soluzione consigliata da Strebel e già sancita dal Tribunale cantonale di San
Gallo. Determinanti sono i motivi seguenti:
L'art. 37 cp. 1 LCAV, che è la norma fondamentale in materia di responsabilità
civile del detentore, accenna esplicitamente anche al danno materiale. Ne
segue che gli art. 37-47 LCAV sono applicabili anche al danno materiale, salva
espressa eccezione. L'art. 39 in fine LCAV rappresenta precisamente una tale
eccezione e va quindi interpretato in modo restrittivo. Esaminando la genesi
dell' art. 39 LCAV, si vede ch' esso deriva dall' art. 38 del progetto del
Consiglio federale:
«Qualora un danno, pel quale il detentore è tenuto, anche senza sua colpa, a
risarcimento, venga causato da più autoveicoli, tutti i detentori di essi sono
solidariamente responsabili di fronte al terzo.
» Nei rapporti dei detentori fra loro, la quota della indennità dovuta viene
fissata in proporzione della gravità della colpa di ognuno di essi. Se tale
colpa non possa essere accertata, i detentori rispondono in parti eguali. Lo
stesso vale allorchè solamente i detentori abbiano subito un danno.»
Occorre però notare che, secondo il progetto (art. 37), la responsabilità
causale doveva applicarsi soltanto ad una piccola parte dei danni materiali, e
cioè al danno causato agli oggetti trovantisi in custodia della persona uccisa
o ferita. Soppressa questa restrizione, e cioè estesa la responsabilità
causale ad ogni danno materiale, la Commissione del Consiglio nazionale si
rese conto che, adottando tal quale l'art. 38 del progetto, in tutti i casi di
scontri tra autoveicoli con danneggiamento degli stessi ciascun detentore
sarebbe stato risarcito dall' assicurazione contro la responsabilità civile
dell' altro: il detentore non avrebbe quindi più avuto che un interesse
limitato a concludere l'assicurazione facoltativa casco (danneggiamento all'
autoveicolo non causato dall' impiego di un

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altro autoveicolo). Ma il premio dell' assicurazione obbligatoria contro la
responsabilità civile sarebbe aumentato proporzionalmente. È questo il senso
dell' intervento dell' on. LACHENAL nella Commissione del Consiglio nazionale,
intervento che valse a far rimandare l'articolo ad una sottocommissione, la
quale propose di scinderlo in due: l'uno concernente i danni cagionati da più
autoveicoli (che corrisponde, salva qualche modificazione di forma, all' art.
38 LCAV) e l'altro riguardante la responsabilità civile tra detentori (che
corrisponde, eccettuata qualche modificazione redazionale, all' art. 39 LCAV).
La Commissione ha voluto che il premio dell' assicurazione civile obbligatoria
non diventasse troppo elevato ed ha quindi previsto che il detentore è tenuto
a risarcire il danno materiale da lui causato ad un altro detentore soltanto
se è in colpa. Il detentore, che voglia garantirsi contro il danno al suo
autoveicolo causato senza colpa da un altro detentore, può concludere
un'assicurazione casco. Ma la Commissione non ha certo inteso che, nei casi in
cui il danno materiale è dovuto a colpa, la responsabilità civile sia retta
dal codice delle obbligazioni, esclusi gli art. 37-47 LCAV. Una tale
soluzione, oltre che far sorgere complicazioni, creerebbe, nel modo di
trattare due parti di un solo e medesimo danno nei confronti delle stesse
persone, differenze contrarie all' equità e per nulla consone alla ratio legis
dell' art. 39 LCAV. Come Strebel rettamente osserva (Kommentar zum
Bundesgesetz über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, nota 81 all' art.
37), l'art. 37 cp. 6, che rende il detentore responsabile degli atti delle
persone ch'egli impiega al servizio dell' autoveicolo o cui permette di
guidarlo, si giustifica pel fatto che queste persone in qualità di quasi
rappresentanti del detentore rendono attuali i pericoli inerenti alla
circolazione dello autoveicolo. Questa giustificazione vale pure quando un
detentore subisce un danno materiale dal veicolo di un altro detentore e per
colpa di uno dei quasi rappresentanti di quest'ultimo. È noto che, sotto il
regime del codice

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delle obbligazioni, i tribunali si sono visti costretti per motivi di equità
ad interpretare estensivamente l'art. 55
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 55 - 1 Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
1    Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
2    Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.
cp. 1 CO in materia d'infortuni della
circolazione. Ora la LCAV ha voluto tra altro sopprimere la necessità di
questa interpretazione estensiva che, generalizzandosi, non avrebbe mancato di
causare inconvenienti.
Del resto, nel fattispecie il dott. Falk non ha nemmeno accennato alla prova
liberatoria prevista dall' art. 55
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 55 - 1 Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
1    Il padrone di un'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.30
2    Il padrone ha diritto di regresso verso l'autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.
cp. 1 CO. Fin da principio egli ha
riconosciuto di essere responsabile degli atti illeciti del suo autista.