SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
|
1 | Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
2 | Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare. |
3 | L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 664 - 1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
|
1 | Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
2 | Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare. |
3 | L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 664 - 1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 11 - Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 662 - 1 Colui che possiede da trent'anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
|
a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |