SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
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1 | Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
2 | Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare. |
3 | L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 664 - 1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
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1 | Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
2 | Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono. |
3 | Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l'occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l'uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d'acqua ed il letto dei fiumi. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 102 Osservazioni relative alle iscrizioni di pegni immobiliari nel registro fondiario cartaceo - 1 Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
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1 | Nel registro fondiario cartaceo le osservazioni relative all'iscrizione di un diritto di pegno immobiliare devono essere iscritte sotto la cifra o la lettera che contraddistingue tale diritto e possibilmente raggruppate. |
2 | Alla fine di ogni iscrizione va lasciata una riga vuota per i rimandi alle osservazioni relative al diritto di pegno immobiliare. |
3 | L'iscrizione rimanda all'osservazione a cui si riferisce. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 664 - 1 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
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1 | Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano. |
2 | Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono. |
3 | Il diritto cantonale emana le necessarie disposizioni circa l'occupazione delle terre senza padrone ed il godimento e l'uso delle cose di dominio pubblico, come le strade, le piazze, i corsi d'acqua ed il letto dei fiumi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 963 - 1 Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
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1 | Le iscrizioni hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo al quale si riferisce la disposizione. |
2 | Non occorre una dichiarazione del proprietario se il richiedente si appoggia ad una disposizione di legge, ad una sentenza esecutiva o ad un documento parificato ad una sentenza. |
3 | I funzionari ai quali è commessa dal diritto cantonale la celebrazione degli atti pubblici, possono essere incaricati dai Cantoni di notificare per l'iscrizione nel registro fondiario i rapporti giuridici risultanti dai loro atti. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 11 - Il registro dei proprietari del registro fondiario cartaceo contiene i nomi dei proprietari in ordine alfabetico e la designazione dei fondi di loro proprietà. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 662 - 1 Colui che possiede da trent'anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà. |
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1 | Colui che possiede da trent'anni, senza interruzione, pacificamente e come proprietario un fondo non intavolato nel registro, può domandare che sia intavolato come sua proprietà. |
2 | Lo stesso diritto appartiene alle medesime condizioni al possessore di un fondo del quale il registro non indica alcun proprietario od il cui proprietario al cominciare del termine della prescrizione di trent'anni era morto o dichiarato scomparso. |
3 | Tuttavia l'iscrizione può essere fatta solo per disposizione del giudice, previa pubblicazione di una grida, ed è concessa solo se non vi fu opposizione nel termine indicato o se l'opposizione fu respinta. |
SR 211.432.1 Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) ORF Art. 1 Oggetto - La presente ordinanza disciplina: |
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a | l'organizzazione della tenuta del registro fondiario; |
b | la struttura, il contenuto e gli effetti giuridici del registro fondiario; |
c | la comunicazione elettronica con l'ufficio del registro fondiario; |
d | la procedura d'iscrizione, modifica e cancellazione di diritti reali immobiliari, nonché di annotazioni e menzioni; |
e | il rilascio di informazioni e la consultazione del registro fondiario; |
f | l'identificazione in base al numero AVS di persone fisiche titolari di diritti immobiliari; |
g | la ricerca di fondi su scala nazionale da parte delle autorità abilitate. |