SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 865 - 1 In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale. |
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1 | In difetto di disposizioni dello statuto, il socio che esce o i suoi eredi non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale. |
2 | Qualora la società si sciolga entro un anno dall'uscita o dalla morte d'un socio e si proceda alla ripartizione del patrimonio, il socio uscito o i suoi eredi sono parificati ai soci esistenti al momento dello scioglimento. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 55 Riduzione ordinaria del capitale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
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1 | Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 653n CO); |
b | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653o cpv. 2 CO); |
c | l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale o di un perito revisore abilitato (art. 653m cpv. 1 CO); |
d | lo statuto modificato.105 |
2 | ...106 |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la qualifica di riduzione del capitale azionario; |
b | la data della modifica dello statuto; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
e | l'impiego dell'ammontare della riduzione; |
f | l'ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione; |
g | l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario; |
h | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario. |
4 | Se la società ha riscattato e annullato azioni proprie, si applica la procedura di riduzione del capitale. La riduzione del capitale azionario e il numero delle azioni deve essere iscritta nel registro di commercio anche quando una somma corrispondente sia stata inserita nel passivo del bilancio. |