S. 232 / Nr. 61 Versicherungsvertrag (i)
BGE 62 II 232
61. Sentenza 22 ottobre 1936 della II Sezione civile nella causa Union Suisse
contro Riva.
Regeste:
Se in un contratto d'assicurazione le parti si sono accordate per far valutare
in modo definitivo da periti l'eventuale valore di risarcimento della cosa
assicurata, il giudice può scostarsi dalla valutazione di costoro e
sostituirle il proprio libero apprezzamento circa l'entità del danno solo se
la valutazione peritale è manifestamente erronea o parziale.
A. Con polizza del 2 dicembre 1930 Enrico Riva, proprietario
d'un'autorimessa a Lugano, assicurava per la somma di fr. 7000 contro i rischi
dell'incendio presso la Compagnia «Union Suisse» una automobile marca Sumbeam,
modello 1920, della forza di 23 HP.
L'art. 33 delle condizioni generali del contratto prescrive:
«L'importo del danno subito dev'essere provato dallo stipulante. La somma
assicurata non costituisce alcuna
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prova né per l'esistenza né pel valore delle cose assicurate al momento del
sinistro.»
L'art. 34 dispone:
«Se le parti non possono intendersi circa l'importo del danno accaduto questo
dev'essere valutato definitivamente da periti. Ogni parte designa un perito e
ne comunica il nome all'altra per iscritto....Prima di entrare in funzione, i
due periti ne designano, per il caso in cui non cadessero d'accordo, un terzo
come soprarbitro, il quale entro i limiti delle valutazioni fatte da
entrambi decide definitivamente sui punti rimasti controversi..... Le spese
del soprarbitro sono sopportate per metà da entrambe le parti.»
B. Il 28 dicembre 1930 l'automobile assicurata, guidata da certo Bianchi
impiegato del Riva, fu completamente distrutta da un incendio sviluppatosi
mentre percorreva la strada fra Seeven e Lowerz.
Non avendo potuto intendersi circa l'ammontare del valore di risarcimento
della macchina bruciata, le parti designarono, in conformità dell'art. 34
summenzionato, dei periti per valutarlo: il Riva nominò il sig. Hermann
Schicker a Seeven e l'Union Suisse, l'ing. Jeanmaire a Ginevra, i quali a loro
volta designarono il sig. Riesen a Berna quale superperito per il caso in cui
non cadessero d'accordo.
I due periti scelti dalle parti non giunsero a conclusioni concordi: lo
Schicker stimò il valore dell'automobile a fr. 2000 prima dell'incendio e a
zero dopo, mentre il Jeanmaire lo valutò in franchi 1100 prima e in fr. 50
dopo il sinistro. Il superperito Riesen fu quindi chiamato a pronunciarsi e lo
fece con una relazione motivata dell'undici febbraio 1931 fissando il valore
dell'automobile in fr. 1100 prima dell'incendio e in fr. 50 dopo.
G. Con petizione 19 dicembre 1932 Enrico Riva conveniva in giudizio l'Union
Suisse domandandole il pagamento di fr. 7000, valore assicurato
dell'automobile distrutta, coll'interesse al ó% dal 28 dicembre 1930, e
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di fr. 150, valore di un soprabito dell'impiegato Bianchi andato distrutto nel
tentativo di spegnere l'incendio, coll'interesse al 5% dal 28 aprile 1930.
La convenuta conchiudeva per il rigetto della domanda e, in subordine, perché
la stessa fosse ammessa solo per l'importo di fr. 897,55.
Con sentenza 14 febbraio 1936, il Pretore di Lugano-Città ammetteva la
petizione limitatamente a fr. 897,55 valutando, in conformità delle perizie
Riesen e Jeanmaire, il danno subito dall'automobile in fr. 1100, a cui si
dovevano aggiungere fr. 100 per il soprabito distrutto nell'incendio. Dalla
somma così ottenuta andavano però dedotti fr. 200, importo che, secondo la
polizza, restava a carico dell'assicurato e la metà, pure a carico di costui,
delle spese di perizia, in fr. 52,45.
Enrico Riva s'appellava da questo giudizio riproponendo le conclusioni dedotte
in sede cantonale.
L'appellata Union Suisse proponeva la conferma del giudizio querelato.
D. Con sentenza 3 giugno 1936, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino
riformava parzialmente il giudizio del Pretore fissando in fr. 1848,
coll'interesse legale dalla data del precetto esecutivo N. 154.151,
l'indennizzo dovuto dalla convenuta all'attore. L'aumento era dovuto al fatto
che il Tribunale «avuto riguardo a tutte le circostanze» riteneva di dover
fissare in fr. 2000 il valore che aveva l'automobile al momento dell'incendio
dichiarando che i motivi sui quali si basano le svalutazioni delle automobili
usate «possono non corrispondere sempre ed in ogni caso a criteri giusti», che
quindi il «valore effettivo dell'oggetto può essere talvolta in parte
misconosciuto e che in concreto i tre periti furono dapprima dissenzienti
circa il valore da attribuire alla macchina e che uno di essi ritenne che
l'automobile potesse valere anche fr. 2000».
E. La Compagnia d'assicurazioni «Union Suisse» s'è appellata da questa
sentenza al Tribunale federale
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domandandogli d'annullarla, d'ammettere, in conformità di quanto aveva
giudicato, il Pretore, la petizione limitatamente a fr. 897,55 e d'accollare
le spese e ripetibili alla controparte.
E. Riva ha aderito all'appello riproponendo le conclusioni dedotte in sede
cantonale.
Considerando in diritto:
Il solo quesito ancora controverso in questa sede è quello relativo all'entità
del danno causato all'attore dall'incendio dell'automobile assicurata, ossia
al valore di risarcimento di questa macchina. In concreto questo pregiudizio è
stato determinato da periti, in conformità di quanto è prescritto dal
contratto stipulato fra le parti, ed il giudice non può prescindere dal
risultato di questa valutazione, voluta dai contraenti, nel suo giudizio circa
l'entità del danno. Anche se, giusta la giurisprudenza finora seguita dal
Tribunale federale (RU 25 I 25; 26 II 758; 46 II 77, sentenze dei Tribunali
civili in materia d'assicurazione I p. 28, IV p. 363), si riconosce al giudice
la facoltà di esercitare un certo controllo sulla valutazione del danno fatta
da periti designati conformemente al contratto, questo potere gli spetta però
solo in quanto sia dimostrato che la valutazione peritale è manifestamente
erronea o parziale. Se l'uno o l'altro di questi estremi non sussiste, la
stima del danno effettuata in conformità delle norme contrattuali fa stato
anche pel giudice, il quale non può sostituirle in questo caso il suo libero
apprezzamento.
Nella fattispecie il giudice d'appello ha sostituito al parere motivato del
superperito, designato in conformità dell'art. 34 delle condizioni generali
del contratto, una valutazione propria più elevata del danno fissandolo in fr.
2000. Quest'aumento è però motivato da esso solo colla possibilità, puramente
teorica, non dimostrata né resa probabile, di un errore di valutazione del
superperito e col fatto che il perito designato dall'attore aveva egli
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pure stimato il valore dell'automobile in fr. 2000. Questi argomenti non sono
però certamente tali (la stima del perito designato dall'attore non indica i
motivi) da autorizzare il giudice a scostarsi dal parere motivato del
superperito chiamato per volontà concorde delle parti a pronunciarsi
definitivamente sul danno. Il Tribunale d'appello è quindi incorso in un
errore di diritto arrogandosi in concreto una libertà d'apprezzamento del
danno che non gli competeva, date le regole contrattuali di determinazione del
pregiudizio ch'erano state concordate fra le parti.
L'appello principale deve quindi essere ammesso e quello adesivo respinto. Per
provare che il valore dell'automobile era di fr. 7000 all'epoca dell'incendio,
l'attore ha addotto che l'aveva pagata fr. 12000 due anni prima. Ma questa
circostanza, del resto non provata perché il venditore L'Allemand,
interrogato come teste, non seppe precisare l'epoca della vendita non
autorizza la deduzione che l'attore ne trae, sia perché può darsi che il
prezzo di acquisto fosse esagerato, sia perché l'automobile ha potuto
deprezzarsi nel frattempo. Basta del resto ricordare che lo stesso perito
designato dall'attore ne ha stimato il valore in fr. 2000, somma di molto
inferiore ai fr. 7000 allegati dall'attore.
Il Tribunale federale pronuncia:
L'appello principale è ammesso e l'appello adesivo è respinto.
La sentenza appellata è riformata nel senso che la petizione dell'attore è
ammessa limitatamente a fr. 897,55.