S. 227 / Nr. 46 Staatsverträge (i)

BGE 62 I 227

46. Sentenza del 6 novembre 1936 nella causa Monico c. Ticino.


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Regeste:
La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola che alcuni casi
nettamente definiti di doppia imposizione delle agenzie e non si può quindi
dedurne una norma per i oasi di doppin imposizione non previsti in essa come
ad es. quello risultante dal fatto che la legge tributaria ticinese sottopone
entro certi limiti all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla rendita anche
i redditi o i capitali dei ticinesi residenti all'estero.

Estratto dai fatti.
A. - A. e R. Monico, cittadini ticinesi oriundi di Dongio sono domiciliati da
molti anni a Londra ove esercitano un'attività commerciale. Per il 1935 il
fisco ticinese li ha assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla
rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su ..... fchi. di
capitali e 2500 fchi. di rendita invocando l'art. 17 lett. a della legge
tributaria ticinese, il quale prescrive:
«Sono temuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza
e sulla rendita:
a) coloro che sono domiciliati nel Cantone. § I ticinesi residenti all'estero
inscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi sono considerati
come domiciliati. L'imposta sulla rendita delle professioni, delle industrie e
dei commerci da essi esercitati all'estero, sarà percepita soltanto per la
metà del suo ammontare.»
A. e R. Monico ricorrevano contro questa tassazione domandando che fosse
limitata agli stabili posseduti nel Cantone. A sostegno delle loro conclusioni
i ricorrenti allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalità inglese
e di poter quindi invocare la convenzione conchiusa il 17 ottobre 1931 fra la
Confederazione e la Gran Bretagna

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«allo scopo di evitare certi casi di doppia imposizione» fra i quali si deve
comprendere quello risultante dal fatto che essi, pur essendo domiciliati a
Londra, erano assoggettati per i capitali e la rendita all'imposta anche nel
Cantone Ticino
B. - Con decisione 25 marzo 1936 la Commissione cantonale di ricorso in
materia d'imposta ha respinto i gravame, dichiarando che la convenzione
internazionale invocata dai ricorrenti non era applicabile alla fattispecie.
C - Alfredo e Riccardo Monico hanno interposto un ricorso di diritto pubblico
con cui domandano al Tribunale federale l'annullamento della decisione 25
marzo 1935 e l'esonero dalle imposte sui capitali e sulla rendita chieste loro
dal fisco ticinese per l'anno 1935 A sostegno di queste domande i ricorrenti
adducono che l'opinione dell'autorità cantonale secondo cui la convenzione
anglo-svizzera del 17 ottobre 1931 non si applicherebbe ad essi è erronea.
Essi possiedono anche la nazionalità inglese ed abitano a Londra, dove
geriscono un'azienda commerciale e pagano le imposte, tornando nel Cantone
Ticino solo intermittentemente per brevi periodi di vacanze, senza esercitarvi
nessuna attività commerciale L'art 17
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 17 Qualité et prix - 1 Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité.
1    Les prestations relevant du service universel doivent être proposées dans tout le pays à un niveau de qualité déterminé. Le Conseil fédéral fixe les critères de qualité.
2    Le Conseil fédéral s'efforce de promouvoir des tarifs indépendants des distances. Il fixe périodiquement, pour les prestations relevant du service universel, des prix plafonds. Ces prix sont uniformes pour toute la région et sont fixés en fonction de l'évolution du marché.
LTC che, nonostante il domicilio
all'estero, li assoggetta all'imposta sulla sostanza mobile e sulla rendita
nel Cantone, è incompatibile coll'art 2 della suddetta convenzione, il quale
vieta la doppia imposta nelle relazioni fra la Svizzera e la Gran Bretagna
Lo Stato del Cantone Ticino ha proposto il rigetto del ricorso.
D - Con ufficio 19 settembre 1936 il giudice federale delegato all'istruzione
della causa chiedeva al Dipartimento politico federale dei chiarimenti sulla
portata della convenzione internazionale 17 ottobre 1931 per quanto riguarda
la fattispecie Dalla risposta in data 23 ottobre 1936 del Dipartimento risulta
segnatamente che la convenzione mira soltanto ad impedire la doppia imposta in
certi casi nettamente specificati in cui una persona domiciliata

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in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro un'agenzia. Invece essa non
si applica nei casi in cui l'imposizione del contribuente nell'altro Stato non
è che il corollario di un domicilio fiscale risultante non dai rapporti
economici creati da un'agenzia, ma dal vincolo personale della nazionalità.
Gli Stati contraenti non avevano potuto intendersi su una definizione comune
del concetto di domicilio delle persone fisiche e, per ognuno di essi, questa
nozione restava quindi definita dalla legge nazionale. Si era per errore che
nel catalogo, annesso alla convenzione, delle imposte svizzere alle quali era
applicabile l'art. 2, erano enumerate anche le tasse comunali ticinesi di
fuocatico, testatico e personale che avevano una base personale e non
economica. Il catalogo in questione non aveva però carattere convenzionale e
sarebbe stato modificato nella prossima edizione coll'eliminazione delle
prefate tasse.
Considerando in diritto:
I ricorrenti adducono che la doppia imposizione risultante dal fatto che,
nonostante il loro domicilio a Londra, essi sono assoggettati all'imposta
ticinese sulla rendita e sulla sostanza, è vietata dalla convenzione
anglo-svizzera del 17 ottobre 1931. Quest'opinione non è fondata. Il tenore di
questa convenzione, il suo titolo stesso, il preambolo da cui è preceduta in
cui è detto che i contraenti sono «animati dal desiderio di conchiudere una
convenzione allo scopo di esentuare reciprocamente, in certi casi, da
imposizione i redditi o i benefici realizzati da agenzie e di facilitare in
questo modo la conclusione di una convenzione generale al fine di evitare la
doppia imposizione», il suo istoriato (cfr. il Messaggio del Consiglio
federale, F. F. ed. francese 1932, vol. I, p. 95 e seg.), dimostrano ch'essa
regola unicamente alcuni casi nettamente specificati di doppia imposizione.
Nei riguardi della Confederazione questi casi sono indicati all'art. 2 della
convenzione che concede. con alcune riserve. l'esonero da qualsiasi imposta

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diretta federale, cantonale e comunale sul reddito e sul patrimonio «a tutti i
redditi o benefici che una persona domiciliata nel Regno Unito e senza
domicilio in Isvizzera ritira direttamente o indirettamente da un'agenzia in
Isvizzera, come pure ai patrimoni posseduti o impiegati da questa persona in
Isvizzera allo scope di realizzare questi redditi o benefici.»
In concreto i ricorrenti, domiciliati in Inghilterra, non hanno un'agenzia in
Isvizzera ove, secondo le loro dichiarazioni, non esercitano nessuna attività
commerciale, e non possono quindi prevalersi del disposto dell'art. 2.
Nè si può inferire dal divieto d'imposizione dei redditi che una persona
domiciliata in Inghilterra trae da un'agenzia in Isvizzera, che lo stesso
divieto debba valere a fortiori anche per i redditi realizzati in Inghilterra
da una persona domiciliata in quel paese: osta infatti ad una simile illazione
la circostanza già rilevata che, colla convenzione 17 ottobre 1931, gli Stati
contraenti non hanno, con deliberato proposito, inteso eliminare tutti i casi
di doppia imposizione che possono sorgere nelle loro relazioni, ma solo quelli
relativi alle agenzie La convenzione non toglie dunque al Cantone Ticino la
facoltà, sancita dall'art. 17 della legge tributaria cantonale che crea un
domicilio fiscale necessario nel Cantone ai ticinesi residenti all'estero
inscritti nei cataloghi elettorali o nei registri dei fuochi, d'assoggettare,
in virtù e nei limiti previsti da questa disposizione, i ricorrenti, suoi
cittadini domiciliati in Inghilterra, all'imposta sulla sostanza e sulla
rendita nel Cantone
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.