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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 540 |
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| È indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte: | ||||||
| chi volontariamente ed illecitamente ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto; | ||||||
| chi volontariamente ed illecitamente lo ha posto in stato permanente d'incapacità di disporre; | ||||||
| chi mediante dolo, minaccia o violenza lo ha indotto a fare o revocare, o lo ha impedito di fare o di revocare una disposizione a causa di morte; | ||||||
| chi volontariamente ed illecitamente ha soppresso o distrutto una disposizione a causa di morte in circostanze tali che il defunto non l'ha più potuta rifare. | ||||||
| L'indegnità cessa quando il testatore abbia perdonato all'indegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 540 |
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| È indegno di succedere e di ricevere alcuna cosa per disposizione a causa di morte: | ||||||
| chi volontariamente ed illecitamente ha cagionato o tentato di cagionare la morte del defunto; | ||||||
| chi volontariamente ed illecitamente lo ha posto in stato permanente d'incapacità di disporre; | ||||||
| chi mediante dolo, minaccia o violenza lo ha indotto a fare o revocare, o lo ha impedito di fare o di revocare una disposizione a causa di morte; | ||||||
| chi volontariamente ed illecitamente ha soppresso o distrutto una disposizione a causa di morte in circostanze tali che il defunto non l'ha più potuta rifare. | ||||||
| L'indegnità cessa quando il testatore abbia perdonato all'indegno. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 503 |
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| Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, o che sono private dell'esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale [1], o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso. [2] | ||||||
| Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi. | ||||||
| [1] La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vedi RU 1971 777; FF 1965 I 474e RU 1975 55; FF 1974 I 1385). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 59 |
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| Per le corporazioni e gli istituti di diritto pubblico o di carattere ecclesiastico sono riservate le disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
| Le unioni di persone che hanno un fine economico soggiacciono alle disposizioni del diritto federale circa le società e le cooperative. | ||||||
| I patriziati e simili corporazioni rimangono soggetti alle disposizioni del diritto cantonale. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 503 |
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| Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, o che sono private dell'esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale [1], o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso. [2] | ||||||
| Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi. | ||||||
| [1] La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vedi RU 1971 777; FF 1965 I 474e RU 1975 55; FF 1974 I 1385). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 503 |
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| Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, o che sono private dell'esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale [1], o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso. [2] | ||||||
| Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi. | ||||||
| [1] La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vedi RU 1971 777; FF 1965 I 474e RU 1975 55; FF 1974 I 1385). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 506 |
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| Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. | ||||||
| Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. | ||||||
| Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 503 |
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| Non possono cooperare alla confezione del testamento, né come funzionari, né come testimoni, le persone che non hanno l'esercizio della capacità civile, o che sono private dell'esercizio dei diritti civici a seguito di sentenza penale [1], o che non sanno leggere o scrivere, nonché i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle del testatore ed i loro coniugi, ed il coniuge del testatore stesso. [2] | ||||||
| Il testamento non può contenere alcuna disposizione a favore del funzionario che lo redige, né dei testimoni, né dei parenti consanguinei in linea retta o dei fratelli, sorelle o coniugi dei medesimi. | ||||||
| [1] La privazione dei diritti civici pronunciata secondo il diritto penale è abolita (vedi RU 1971 777; FF 1965 I 474e RU 1975 55; FF 1974 I 1385). [2] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). | ||||||