S. 15 / Nr. 5 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 60 III 15

5. Sentenza del 15 marzo 1934 in causa Panizza.


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Regeste:
Art. 6 della convenzione internazionale dell'Aja del 17 luglio 1905 relativa
alla procedura civile. - Questo disposto ha derogato al trattato italo
svizzero del 1868 in merito al modo di notificazione di atti di procedura. In
quali ipotesi è lecita tra gli Stati aderenti la notifica per via postale. A
differenza della Germania, l'Italia non ha mai sollevata opposizione contro la
notifica a mezzo postale.
Art. 6 der Haager Übereinkunft betreffend Zivilprozessrecht vom 17. Juli 1905.
- Diese Bestimmung hat für die Zustellung von Gerichtsakten zwischen der
Schweiz und Italien neues Recht geschaffen und die nach dem Staatsvertrage von
1868 anerkannte Ordnung abgeändert. - Voraussetzungen, unter denen die
unmittelbare Zustellung durch die Post zwischen den der Übereinkunft
beigetretenen Staaten zulässig ist. - Im Unterschiede zu Deutschland hat
Italien gegen diese Art der Zustellung nie Einspruch erhoben.
Art. 6 de la Convention internationale de La Haye du 17 juillet 1905,
concernant la procédure civile. - Cette disposition a modifié le mode de
notification des actes de procédure tel qu'il était prévu par le Traité
italo-suisse de 1868. - Hypothèses dans lesquelles la notification par la
poste est autorisée entre les Etats contractants. - A la différence de
l'Allemagne, l'Italie ne s'est jamais opposée à ce mode de notification.

A. - Nel fallimento di Enrico Colombo, negozio di calzature in Locarno, furono
inventariati No 133 cappelli da uomo portanti la marca di fabbrica «Panizza».
Con ufficio del 2 settembre 1933 la ditta G. Panizza & C. in Ghiffa
rivendicava in proprietà «circa No 100» di detti cappelli, che affermava
essere stati dati soltanto in deposito al fallito.
In data del 5 dicembre 1933 l'Ufficio di Esecuzioni e Fallimenti di Locarno
notificava alla ditta Panizza, a mezzo di lettera raccomandata, che la
rivendicazione era contestata ed impartiva alla rivendicante un termine di 10
giorni per agire in giudizio ai sensi dell'art. 246
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 246 - Die aus dem Grundbuch ersichtlichen Forderungen werden samt dem laufenden Zins in die Konkursforderungen aufgenommen, auch wenn sie nicht eingegeben worden sind.
LEF.

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L'azione non venne introdotta. Ma con ricorso del 29 dicembre 1933 la
rivendicante domandava all'Autorità cantonale di Vigilanza di annullare la
diffida del 5 dicembre 1933 asserendo che per essere valida avrebbe dovuto
essere fatta per via diplomatica.
B. - Con decisione del 1° febbraio 1934 l'Autorità cantonale di Vigilanza
respinse il reclamo: donde l'attuale ricorso inoltrato nei termini e modi di
legge.
Considerando in diritto:
1.- La diffida fu spedita per posta da Locarno il 5 dicembre 1933
all'indirizzo della ditta ricorrente in Ghiffa, la quale, come non è
contestato, dovette riceverla il 6 o il 7 dicembre al più tardi.
Il reclamo fu inoltrato presso l'Autorità cantonale di Vigilanza solo il 29
dicembre. La prima obbiezione che si affaccia è quella della sua tardività. Ma
non occorre conoscerne, poichè il ricorso è infondato nel merito, la notifica
essendo perfettamente regolare.
2.- Come il Tribunale federale ha dichiarato a più riprese (v. ad es. sentenza
17 giugno 1918 in causa Sutter, RU 44 III p. 75 e seg.), la convenzione
internazionale dell'Aja del 17 luglio 1905, cui Svizzera ed Italia hanno
aderito, ha derogato alle disposizioni del trattato italo-svizzero del 1868 -
cui il ricorrente fa capo - in merito al modo di notificare gli atti
procedurali, compresi gli atti esecutivi. Giusta il disposto dell'art. 6 della
convenzione 17 luglio 1905, la notificazione di tali atti per via postale è
lecita in due ipotesi:
a) Ove i due Stati interessati l'abbiano ammessa per reciproco accordo;
b) Ove lo Stato, in cui la notifica dev'essere fatta, non abbia fatto
opposizione contro questo modo di notifica.
La prima di queste ipotesi non entra in linea di conto, poichè tale accordo
tra la Svizzera e l'Italia non esiste. Entra invece in considerazione la
seconda: la mancanza di opposizione da parte dell'Italia. E in merito alla
natura

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di siffatta opposizione, il Tribunale federale (sentenza precitata RU 44 III
p. 78) cosi si esprime: L'art. 6 della convenzione internazionale dell'AJa non
esige una dichiarazione positiva di autorizzazione dello Stato in cui la
notifica dev'essere fatta, ma significa solo che ogni Stato aderente alla
convenzione ha la facoltà di vietare sul suo territorio la notificazione di
atti giudiziari per via postale purchè faccia una dichiarazione generica di
opposizione. Non occorre che lo Stato (nella specie la Svizzera), da cui emana
la notificazione per via postale, abbia preventivamente sollecitato lo Stato
straniero (nella specie l'Italia) di concederla, e neanche che questo Stato
abbia conoscenza positiva di un caso concreto. In altri termini: basta il
fatto meramente negativo dell'assenza di opposizione da parte dello Stato
estero per rendere valida e regolare una notifica fatta a mezzo postale ad una
persona che si trova in quello Stato. Ora, a differenza della Germania (v.
circolare No 4, 12 giugno 1913, del Tribunale federale alle Autorità di
Vigilanza cantonali), l'Italia non ha mai sollevato opposizione contro
siffatto modo di notificazione.
La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:
Il ricorso è respinto.