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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
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| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
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| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l'estero |
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| I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza. | ||||||
| Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. | ||||||
| I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 78 |
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| Lo scioglimento è pronunciato dal giudice ad istanza dell'autorità competente o di un interessato, quando il fine dell'associazione sia illecito od immorale. | ||||||