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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 283 |
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| Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO). [1] | ||||||
| Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali. | ||||||
| L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis; FF 1985 I 1202). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 272 |
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| Il conduttore può esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore. | ||||||
| L'autorità competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto: | ||||||
| delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e del contenuto del contratto; | ||||||
| della durata della locazione; | ||||||
| della situazione personale, familiare ed economica delle parti e del loro comportamento; | ||||||
| dell'eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini, come pure dell'urgenza di siffatto fabbisogno; | ||||||
| della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali commerciali. | ||||||
| Se è chiesta una seconda protrazione, l'autorità competente considera anche se il conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli effetti gravosi. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 286 |
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| Se si rendono necessarie grandi riparazioni alla cosa affittata, od un terzo accampi diritti sulla stessa, l'affittuario è tenuto a darne pronto avviso al locatore. | ||||||
| L'affittuario è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d'omissione dell'avviso. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 272 |
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| Il conduttore può esigere la protrazione della locazione se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del locatore. | ||||||
| L'autorità competente pondera gli interessi delle parti tenendo segnatamente conto: | ||||||
| delle circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e del contenuto del contratto; | ||||||
| della durata della locazione; | ||||||
| della situazione personale, familiare ed economica delle parti e del loro comportamento; | ||||||
| dell'eventuale fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini, come pure dell'urgenza di siffatto fabbisogno; | ||||||
| della situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali commerciali. | ||||||
| Se è chiesta una seconda protrazione, l'autorità competente considera anche se il conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli effetti gravosi. | ||||||