S. 12 / Nr. 3 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 59 III 12

3. Sentenza 4 febbrajo 1933 nella causa Volksbank Reiden.


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Regeste:
L'amministrazione del fallimento non può riconoscere una rivendicazione di
oggetti iscritti ad inventario se non ove nessun creditore abbia chiesto la
cessione dei diritti eventualmente spettanti alla massa sui beni rivendicati
in conformità dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF (art. 47 RAF).
Le controversie intorno a diritti di pegno o di ritenzione su beni
riconosciuti in proprietà ad un terzo sono estranee al procedimento
fallimentare (art. 53
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 53 - Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione cambiaria, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente.
LEF).
L'obbligo di portarsi attrice spetta alla massa, ove intenda possedere delle
contropretese in merito agli oggetti la cui rivendicazione essa ha ammesso
Die Konkursverwaltung darf von der Anerkennung der Eigentumsansprache an einem
in das Konkursinventar aufgenommenen Gegenstande dem Drittansprecher erst
Kenntnis geben, wenn kein Konkursgläubiger nach Art. 260 SchKG Abtretung der
allfälligen Ansprüche der Masse auf den Gegenstand verlangt hat (Art. 47 der
Konkursverordnung).
Streitigkeiten über Pfand- oder Retentionsrechte an Gegenständen, die von
Dritten zu Eigentum angesprochen werden, sind ausserhalb des Konkursverfahrens
auszutragen, wenn die Eigentumsansprache anerkannt wird (Art. 53 der
Konkursverordnung).
Ist eine Eigentumsansprache bereits anerkannt worden und will die Konkursmasse
nachträglich Gegenansprüche bezüglich dieses Gegenstandes geltend machen, so
muss sie Klage erheben.
L'administration de la faillite doit aviser le tiers revendiquant de la
reconnaissance de sa revendication d'un objet compris dans l'inventaire
seulement lorsqu'aucun créancier du failli ne demande, conformément à l'art.
260 LP, la cession des droits éventuels de la masse sur l'objet revendiqué
(art. 47 ord. off. de f.).
Les contestations portant sur des droits de gage ou de rétention grevant des
biens dont des tiers revendiquants sont reconnus propriétaires doivent être
vidées en dehors de la procédure de faillite (art. 53 ord. cit.).
C'est la masse qui doit intenter action lorsqu'elle entend faire valoir après
coup des droits relativement aux objets dont elle a déjà admis la
revendication.


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Ritenuto in linea di fatto:
A. - In data 14 luglio 1932 la Pretura di Locarno decretava giacente l'eredità
relitta dalla signora Dora Brun, già esercente l'albergo San Gottardo in
Locarno. L'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno procedeva quindi alla
liquidazione di detta eredità ai sensi dell'art. 193
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 193 - 1 L'autorità competente informa il giudice qualora:
1    L'autorità competente informa il giudice qualora:
1  tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all'eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC371);
2  l'eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquidazione d'ufficio risulti oberata (art. 597 CC).
2    Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento.
3    La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.
LEF. L'inventario fu
eretto dall'ufficio il 26 luglio 1932 e comprende 566 numeri.
Il 12 agosto 1932 la Volksbank Reiden in Reiden quale cessionaria di certa
Luisa Huwyler, già in Locarno, basandosi su un contratto 13 giugno 1930 col
quale la detta signora Huwyler aveva venduto alla signora Dora Brun, sotto
riserva di proprietà, per 30000 fchi. l'inventario (mobilio) che serviva ad
arredare l'albergo San Gottardo, rivendicava gli oggetti iscritti ad
inventario sotto 95 numeri e come meglio al verbale d'inventario, di un valore
complessivo di 7870 fchi. La riserva di proprietà fu iscritta nel registro dei
patti di riserva di proprietà dell'Ufficio di Locarno sotto la data del 17
luglio 1930. La prima adunanza dei creditori ebbe luogo il 10 agosto 1932.
L'amministrazione del fallimento fu affidata all'Ufficio esecuzione e
fallimenti di Locarno.
B. - Con officio 25 ottobre 1932 l'Ufficio di Locarno comunicava alla
Volksbank in Reiden quanto segue: «Per comunicare che la rivendicazione da Voi
«vantata e portante su diversi beni mobili (quelli rivendicati)-di un valore
complessivo di stima di 7870 fchi. e garantita da inscrizione sul Reg. Patti
Ris. Proprietà - inscriz. N. 1498 -venne ammessa, ritenuta la restituzione da
parte della Banca rivendicante, dell'importo di 16000 fchi. pagato dalla
signora Dora Brun, deduzion fatta di 3000 fchi. quale indennizzo per uso e
deprezzamento del mobilio- Totale da restituire 13000 fchi.: Per tale importo
si trattengono i mobili a garanzia (diritto di ritenzione).- In ordine ai
dispositivi dell'art. 242
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 242 - 1 L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
1    L'amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite.
2    Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l'amministrazione del fallimento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l'azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento.
3    La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in possesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.
della LEF vi viene assegnato un termine di giorni
dieci per promuovere

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azione giudiziaria contro la decisione di cui sopra. Non avvenendo azione
giudiziaria entro il termine suddetto, la decisione di cui sopra si avrà per
accettata e riconosciuta.»
Il giorno seguente veniva deposta la graduatoria. In essa figurano sotto i
Nri. 2 e 3, iscritti ed ammessi come creditori garantiti da pegno immobiliare,
G. B. Bonetti per un credito dipendente da locazione dell'importo di 8600 fchi
e G. Loser a Svitto, parimenti per canone di locazione, di 5971 fchi. 60: a
favore di ambedue è menzionato in graduatoria «un diritto di ritenzione sui
mobili di cui all'inventario dal N. 1 al 566».
C. - Con ricorso del 3 novembre 1932 la Volksbank Reiden chiedeva all'Autorità
cantonale di Vigilanza di pronunciare:
«1. L'assegno di termine di cui alla comunicazione del 25 ottobre 1925 è
annullato.
2. La graduatoria deposta nel corso della liquidazione è rettificata nel senso
che vien esclusa dalla stessa ogni decisione concernente il diritto di
ritenzione accampato dai sigg. G. B. Bonetti in Locarno e G. Loser in Svitto
sugli oggetti rivendicati dalla Volksbank in Reiden.»
D. - L'Autorità cantonale di Vigilanza avendo respinto il ricorso con
decisione del 21 dicembre 1932, intimata alla Volksbank il 18 gennaio 1933,
questa ha inoltrato ricorso al Tribunale federale domandandone l'annullamento
e riproponendo a giudicare le due conclusioni dedotte in sede cantonale.
Considerando in diritto:
1.- L'art. 47 del Regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione dei
fallimenti (RAF) dispone: «Se l'amministrazione del fallimento intende di
riconoscere la pretesa del terzo, deve aspettare a dargliene communicazione ed
a restituirgli la cosa rivendicata fino a che consti che la seconda assemblea
dei creditori non ha preso una contraria decisione in proposito, e che nessun
creditore

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ha chiesto la cessione dei diritti della massa sulla cosa rivendicata, in
conformità dell'art. 260
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 260 - 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
1    Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori.
2    La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei cessionari secondo il loro grado rispettivo. L'eccedenza sarà versata alla massa.
3    Una pretesa può essere realizzata conformemente all'articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne domanda la cessione.463
LEF». Questo disposto vale anche quando la
rivendicazione è basata su un diritto di riserva di proprietà: in concreto,
sulla riserva di proprietà pattuita, tra la venditrice originaria, signora
Huwyler e signora Dora Brun, iscritta a registro a Locarno il 17 luglio 1930
sotto il N. 1498.
Nel caso in esame la seconda adunanza dei creditori ebbe luogo solo il 24
novembre 1932: era dunque di un mese posteriore alla comunicazione 25 ottobre
1932 di riconoscimento parziale della rivendicazione inoltrata. Sembrerebbe
quindi che le condizioni di cui all'art. 47 RAF predetto non furono osservate.
Comunque, nessuna parte lagnandosi dell' inosservanza di questo disposto, non
occorre, su questo punto, procedere d'officio ad ulteriori indagini e si può
ritenere, ai fini dell'attuale giudizio, che il riconoscimento della
rivendicazione in discorso sia avvenuto in modo regolare e legale e sia ormai
inoppugnabile.
2.- Ciò posto, l'amministrazione della liquidazione Dora Brun non aveva più il
diritto di assegnare alla Volksbank quale rivendicante, un termine di dieci
giorni per procedere in giudizio. Se la massa ritiene di possedere un credito
verso la rivendicante in restituzione delle rate solute dalla signora Dora
Brun sul prezzo di compera dei mobili in discorso, a lei spetta l'obbligo di
portarsi attrice. Se intende esercitare un diritto di ritenzione
sull'inventario in discorso a garanzia di quella sua pretesa essa potrà
tutt'al più prevalersene per costringere de facto la Volksbank a farsi
attrice. Ma in questo caso non è lecito di assegnare alla Volksbank un termine
fatale per proporre l'azione e tanto meno di minacciarla della sanzione che
nel caso in cui l'azione non fosse iniziata entro questo termine la pretesa
della massa sarebbe da ritenersi accettata e riconosciuta. Siffatto diritto di
ritenzione portando su beni che non spettano alla massa e non essendo
accampato per un'insinuazione fallimentare, non può essere oggetto di
decisione unilaterale da parte dell'ufficio in

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sede di graduatoria. L'impugnato assegno di termine ai sensi della
comunicazione 25 ottobre 1932 alla Volksbank, deve quindi essere annullato,
come a ragione chiede la ricorrente.
3.- Anche i diritti di ritenzione vantati dai locatori dell'albergo San
Gottardo Bonetti e Loser sul mobiglio, non possono essere liquidati
nell'attuale procedimento fallimentare per quanto essi concernono oggetti che
non spettano alla massa, ma furono riconosciuti di proprietà di un terzo (la
Volksbank). Secondo l'art. 53 RAF siffatta controversia dev'essere definita
all'infuori del fallimento: e cioè dev'essere definita fuori del procedimento
fallimentare tanto la controversia che può sorgere tra il proprietario degli
oggetti ed i locatori sull'esistenza di un diritto di ritenzione quanto quella
che possa concernere il grado delle due pretese di ritenzione. In quale modo
poi queste due controversie debbano essere iniziate e liquidate, non è
questione da decidersi in questo procedimento
Ne segue, che anche la seconda conclusione della ricorrente (v. sopra stato di
fatto lett. C, cifra 2) dev'essere accolta e viene quindi annullata, nel senso
suesposto, e cioè nei confronti degli oggetti rivendicati dalla ricorrente, la
decisione contenuta nella graduatoria concernente le pretese di un diritto di
ritenzione a favore di G. B. Bonetti e G. Loser.
La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso.