SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
|
1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
|
1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 721 - 1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite. |
|
1 | Le cose trovate devono essere debitamente custodite. |
2 | Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell'autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico. |
3 | Il ricavo della vendita sostituisce la cosa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 420 - 1 Il gestore è responsabile d'ogni negligenza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 720 - 1 Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
|
1 | Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze. |
2 | L'avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi. |
3 | Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 721 - 1 Le cose trovate devono essere debitamente custodite. |
|
1 | Le cose trovate devono essere debitamente custodite. |
2 | Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell'autorità competente quando richiedano spese di conservazione o sieno esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno sieno custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico. |
3 | Il ricavo della vendita sostituisce la cosa. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 420 - 1 Il gestore è responsabile d'ogni negligenza. |