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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 4 |
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| Durante la procedura davanti all'Istituto federale della proprietà intellettuale [1] (IPI) [2] è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto colui che deposita la domanda. | ||||||
| [1] Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363; FF 1998 1187). [2] Nuova designazione giusta l'all. n. 6 della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 16 [1] |
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 16 [1] |
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 16 [1] |
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 31 |
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| L'azione per cessione dev'essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell'esposto d'invenzione. | ||||||
| L'azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine. | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 38 |
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| Se la concessione di licenze non basta a soddisfare ai bisogni del mercato svizzero, chiunque dimostri di avervi interesse può, dopo un termine di due anni a contare dalla concessione della prima licenza accordata conformemente all'articolo 37 capoverso 1, domandare al giudice di pronunciare la cancellazione del brevetto. | ||||||
| Se la legislazione dello Stato di attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette già dopo tre anni dal rilascio del brevetto l'azione intesa alla cancellazione del brevetto per mancato sfruttamento nel Paese, questa azione è ammessa in luogo e vece dell'azione per la concessione di una licenza, alle condizioni fissate dall'articolo 37 per la concessione della licenza. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). | ||||||
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RS 232.14 LBI Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI) - Legge sui brevetti Art. 16 [1] |
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| Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 [2] per la protezione della proprietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). [2] RS 0.232.01,0.232.02, 0.232.03,0.232.04 | ||||||