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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 46 Contratti con terzi |
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| I contratti tra le case da gioco e terzi e quelli tra organizzatori di giochi di grande estensione e terzi non possono prevedere prestazioni legate alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi. | ||||||
| Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi con i fornitori di giochi in linea, purché la remunerazione sia adeguata. | ||||||
| Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o al prodotto dei giochi con i distributori di giochi di grande estensione, purché la remunerazione sia adeguata. | ||||||
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RS 935.51 LGD Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD) Art. 1 Oggetto |
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| La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro svolgimento e l'impiego dei loro proventi. | ||||||
| La presente legge non si applica: | ||||||
| ai giochi in denaro nella cerchia privata; | ||||||
| ai giochi di destrezza il cui svolgimento non è né automatizzato, né intercantonale, né in linea; | ||||||
| alle competizioni sportive; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile partecipare soltanto acquistando beni o prestazioni offerti a prezzi non superiori ai prezzi massimi di mercato; | ||||||
| ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite che sono proposti da imprese mediatiche per un breve periodo, che non comportano il rischio di gioco eccessivo e ai quali è possibile accedere e partecipare anche gratuitamente alle stesse buone condizioni previste per chi punta una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico; | ||||||
| alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007 [1] sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA). | ||||||
| La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 [2] contro la concorrenza sleale. | ||||||
| [1] RS 956.1 [2] RS 241 | ||||||