S. 284 / Nr. 46 Internationales Auslieferungsrecht (i)

BGE 57 I 284

46. Estratto dalla Sentenza 4 dicembre 1931 nella causa d'estradizione contro
Buzzi.


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Regeste:
Estradizione richiesta a titolo di appropriazione indebita, peculato
continuato, corruzione di pubblico ufficiale, falso continuato in atti
pubblici anche per soppressione di pubblici registri. Il fatto che i mandati
di cattura non concernono un preteso correo o complice non è di ostacolo
all'estradizione. - Il Tribunale federale non può esaminare la fondatezza di
merito delle imputazioni per le quali l'estradizione viene richiesta né la
questione di sapere, se i mandati di cattura emanano dalla sede competente. -
Indagine sull'ammissibilità dell'estradizione in merito alle diverse
imputazioni.

Ritenuto in linea di fatto:
A. - Con nota verbale del 29 giugno e con susseguente del 20 agosto 1931 la R.
Legazione d'Italia in Berna chiedeva l'estradizione di Buzzi Armando o
Ermanno, il quale, colpito da mandato di cattura 23 maggio 1931 del giudice
istruttore di Varese, era stato arrestato a Lugano il 12 giugno 1931.
Colla prima nota verbale l'estradizione veniva richiesta per l'imputazione
d'appropriazione indebita qualificata e continuata, per una somma di lire
1431200.
Colla seconda, che faceva capo ad altro mandato di cattura del 4 agosto 1931,
la domanda d'estradizione veniva estesa alle imputazioni:
1) di peculato continuato per un importo non inferiore ad un milione e
duecentomila lire commesso in Como, con più atti esecutivi del medesimo
disegno criminoso;
2) di corruzione di pubblico ufficiale, con l'aggravante della
contravvenzione, per avere, in Varese ed in Como. con più atti esecutivi del
medesimo disegno criminoso,

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dall'anno 1929 al 19 maggio 1931, dato denaro all'ing. Roggero Mario,
ufficiale tecnico di finanza a Como, affinché questi facesse atti contrari ai
doveri del proprio ufficio;
3) di falsità continuata in atti pubblici, anche per soppressione, commessa in
concorso coll'ing. Roggero Mario predetto, per avere, con più atti esecutivi
del medesimo disegno criminoso, dall'anno 1929 al 19 maggio 1931 in Como,
determinato l'ing. Roggero Mario e cooperato con lui a formare atti
dell'ufficio tecnico di finanza, falsi, ad alterare atti veri, ed a
sopprimere, tra altri documenti pubblici, le dichiarazioni di estrazione
zucchero relative al magazzino fiduciario di Varese intestato al consorzio
nazionale produttori zucchero, il registro di magazzino dell'esercizio
1929-30, l'inventario redatto il 30 giugno 1930, e ciò con possibilità di
pubblico e privato nocumento.
B. - Secondo un rapporto complementare (19 agosto 1931) della R. Procura di
Varese agli atti, le imputazioni avrebbero i precedenti seguenti:
a) Il 25 dicembre 1912 si costituiva in Varese una società in nome collettivo
fra Ottorino Bonichi ed Ermanno Buzzi avente l'oggetto: «Rappresentanze
prodotti e merci di case commerciali in genere». Il 5 agosto e 23 settembre
1930 la società si trasformava in accomandita semplice a responsabilità
illimitata. Con sentenza 28 maggio 1931 fu dichiarato il fallimento tanto
dell'accomandita semplice che del Buzzi personalmente per il motivo, che tra
gli attivi ed i passivi della predetta società esisteva una sproporzione grave
e che lo stato di cessazione dei pagamenti era palese. Il 21 maggio 1931 -
prosegue detto rapporto - la ditta B. e A. Bonichi in Milano ha sporto
denuncia contro Buzzi Armando fu Rocco e di Rosa Del Grosso per appropriazione
indebita di 2048 quintali di zucchero sottratti dal deposito fiduciario di
Varese ov'era affidato alla sua custodia e sotto la sua garanzia, arrecando un
danno di 512000 L.

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b) Il 1° luglio 1927 - continua il rapporto predetto - fu fatta una
convenzione fra la ditta B. e A. Bonichi in Milano, rappresentata dal
«Consorzio nazionale produttori zucchero» e la ditta Bonichi e Buzzi, ai patti
seguenti:
«La ditta Bonichi e Buzzi mette da oggi a disposizione della ditta B. e A.
Bonichi - riservandoglielo in modo esclusivo - il proprio magazzino fiduciario
zucchero in Varese...
Resta inoltre stabilito:
a) che tutti gli zuccheri spediti o depositati al magazzino suddetto sono
sempre di esclusiva proprietà dello speditore consorzio nazionale produttori
zucchero, a disposizione e sotto la responsabilità della ditta B. e A.
Bonichi;
b) nessuna consegna o prelievo dovrà essere fatto se non previo versamento del
preciso ammontare in tassa pagata e contemporanea presentazione di apposito
buono emesso dalla ditta B. e A. Bonichi, su moduli numerati del C. N. P. Z.
recanti l'indicazione della data, qualità, prezzo, beneficiario ed ammontare,
che daranno luogo a fatturazione diretta da parte del C. N. P. Z.;
c) la ditta Bonichi e Buzzi si impegna a tenere diligentemente aggiornati i
libri di movimento magazzino, e di attenersi alle disposizioni che per il
pratico svolgimento verranno man mano impartite dalla ditta B. e A. Bonichi,
cui spetta ampia facoltà di controllo pei libri ed il magazzino;
Dalla convenzione dianzi riportata si rileva che tutti gli zuccheri sono
sempre di esclusiva proprietà del Consorzio nazionale... e nessun prelievo o
consegna dovrà esser fatto se non previo versamento del preciso ammontare
della tassa pagata e contemporanea presentazione del buono, emesso dalla ditta
Bonichi su moduli.»
Secondo questi patti - conchiude il rapporto in discorso - il lavoro doveva
svolgersi nel modo seguente:
«A richiesta della ditta Bonichi di Milano il Consorzio inviava al deposito di
Varese le quantità di zucchero

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designate: ivi esse venivano ricevute in cauzione (cioè schiave d'imposta) a
cura di Buzzi Ermanno previo controllo della R. Guardia di finanza. Le
quantità ricevute venivano introdotte nel magazzino o deposito fiduciario, che
veniva piombato e suggellato. La ditta B. e A. Bonichi di Milano, quando le
pervenivano richieste di zucchero dai clienti, staccava, per ogni richiesta,
un buono originale che rimetteva al cliente, valevole come titolo a farsi
consegnare da Buzzi Ermanno, la quantità di zucchero desiderata, e tre copie
del buono, di cui una a Buzzi perché sapesse e consegnasse, una al Consorzio
perché rilasciasse fattura regolare, la terza copia la teneva per sua norma. -
Il cliente, quando si presentava col buono per ritirare lo zucchero, doveva
versare al Buzzi l'importo (250 L. circa per quintale, oltre 400 L. per
imposta). Il Buzzi si doveva recare al Credito Varesino e depositare il
denaro, facendone due parti, una da 250 L. al quintale, che la Banca
accreditava in conto corrente a favore del consorzio nazionale, l'altra in
ragione di L. 400 per quintale da convertirsi in vaglia della Banca d'Italia,
intestato alla R. Tesoreria. Su presentazione del vaglia, la R. Tesoreria
rilasciava a Buzzi quietanza analoga. - Buzzi doveva presentare alla R.
Guardia di finanza, la dichiarazione di estrazione zucchero dal magazzino
fiduciario corredata della quietanza di Tesoreria, e la R. Guardia di finanza
autorizzava l'estrazione dello zucchero per il quantitativo corrispondente
all'imposta pagata risultante dalla quietanza di Tesoreria. - Il servizio
della R. Guardia di finanza di Varese avveniva con le direttive e le
istruzioni impartite dal R. Ufficio tecnico di finanza di Como. - Erano
tenuti, per la gestione del magazzino, registri di entrata ed uscita dello
zucchero e si eseguivano controlli formali, controlli cioè, non sull'effettiva
consistenza del magazzino, sibbene sui dati risultanti dai registri. -
Nell'inventario effettivo eseguito il 20 maggio 1931 dal R. Ufficiale tecnico
di finanza Filiap Raul e dal maresciallo della R. Guardia di finanza Piras
Giuseppe fu

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riscontrato un ammanco di magazzino di quintali 2162 di zucchero (peso lordo),
per i quali non era stata pagata la tassa di 861086,90 L. All'atto
dell'inventario non fu presente il Buzzi Ermanno, il quale, consapevole delle
sue malefatte e raggiunto da indizi diversi che si accumulavano contro di lui,
aveva, il giorno innanzi, preso il largo, riparando in Isvizzera. - Fu in
seguito alla fuga del Buzzi ed alle risultanze dell'inventario 20 maggio 1931
che la ditta B. e A. Bonichi di Milano presentò la denuncia contro il Buzzi
per appropriazione indebita qualificata continuata alla quale seguì il mandato
di cattura 23 maggio 1931. - Le successive investigazioni delle autorità di
finanza e dell'autorità giudiziaria portarono all'accertamento degli altri
reati menzionati negli ordini di cattura del 4 agosto 1931 spediti contro il
Buzzi e l'ing. Roggero.»
C. - A questa domanda d'estradizione il Buzzi si opponeva e faceva esporre le
sue ragioni dal patrocinatore in parecchi memoriali di opposizione annessi
agli atti. Dei motivi ivi accampati si dirà, se d'uopo, più sotto.
D. - Il rapporto 11 novembre 1931 del Procuratore pubblico federale, alle cui
conclusioni rinvia il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, propone di
concedere l'estradizione solo per le imputazioni di complicità in peculato, in
falso di atti pubblici, e di negarla per le altre.
Considerando in diritto:
3. - Nell'interrogatorio del 9 settembre 1931 Buzzi ha contestato
l'estradizione pretendendo che il mandato di cattura del 4 agosto non è stato
spiccato dalla sede competente. Supposto che sia proponibile in procedimento
d'estradizione, quest'eccezione dovrebbe essere esaminata dal Consiglio
federale e non dal Tribunale federale (RU 42 I p. 104; 50 I p.254).
Infondati sono inoltre due altri argomenti accampati dall'estradando: a) che
l'estradizione non potrebbe essere concessa perché il mandato di cattura è
diretto contro Buzzi «Armando o Ermanno», e, in secondo luogo,

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perché i mandati di cattura concernono lui solo e non anche il socio Bonichi.
La prima eccezione si appalesa errata per il semplice riflesso, che l'identità
tra l'estradando colla persona arrestata a Lugano non è neanche contestata, e
la seconda, perché lo Stato richiesto non ha la facoltà di negare
l'estradizione per il motivo che non è chiesta per un complice
dell'estradando. Nella fattispecie occorre inoltre far osservare che il Buzzi
era l'unico socio illimitatamente responsabile della ditta Bonichi e Buzzi.
Altra eccezione, evidentemente vana, è quella dedotta dall'allegazione, che lo
stato di fatto, com'esso è esposto nei mandati di cattura e nel rapporto di
complemento del 19 agosto 1931 non sarebbe esatto in diversi punti. Secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, in casi di estradizione il Tribunale
federale deve limitarsi ad esaminare, se i fatti, come sono indicati dalle
autorità dello Stato richiedente, costituiscono delitto di reato di
estradizione: le facoltà delle autorità d'estradizione non vanno oltre (RU 38
I p. 614; 41 I p. 140; 49 I p. 267; 53 I p. 317).
4. - Procedendo, in base a questi criteri, all'esame delle singole
imputazioni, si osserva:
I. - Appropriazione indebita:
a) Secondo il trattato di estradizione italo-svizzero, art. 2 cifra 12,
l'appropriazione indebita costituisce delitto d'estradizione, se il valore
dell'oggetto defraudato (extorquiert) supera 1000 fchi., somma, nella specie,
di molto inferiore a quella indicata nei mandati di cattura e nel rapporto del
19 agosto annesso.
Dalla circostanza, che nei testi tedesco e francese del trattato, ai termini
«abus de confiance» (Missbrauch des Vertrauens) vien aggiunta in parentesi, a
meglio chiarirne il significato, l'espressione equivalente italiano
«appropriazione indebita», emerge che il trattato di estradizione intendeva
dare a questo reato il significato dell'appropriazione indebita del diritto
italiano. E secondo questo

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diritto si rende colpevole d'appropriazione indebita «Chiunque si appropria,
convertendola in profitto di sé o di un terzo, una cosa altrui, che gli sia
stata affidata o consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di
restituirla o di farne un uso determinato...»
Questo delitto corrisponde a quello di truffa della legislazione del luogo di
rifugio (Cantone Ticino) secondo l'art. 379 § 1 Codice penale ticinese:
«chiunque, dolosamente, consumandola, distraendola o altrimenti convertendola
in profitto di sé o di un terzo, s'appropria una cosa altrui che gli è stata
affidata o consegnata per custodirla, amministrarla, restaurarla, trasportarla
o per qualunque altro titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne
un uso determinato». Che la denominazione del reato non sia la stessa nelle
due legislazioni non è di ostacolo all'estradizione.
b) Chiedesi quindi se l'imputazione fatta al Buzzi nel mandato di cattura del
23 maggio 1931 costituisce il reato d'appropriazione indebita.
aa) Secondo il mandato di cattura, il Buzzi si sarebbe reso colpevole di
questo reato non soltanto nei confronti della ditta B. e A. Bonichi, ma anche
nei confronti dello Stato, sottraendo alla tassa sullo zucchero un importo di
L. 819200. La tesi è errata: Questi importi non erano mai stati dallo Stato
affidati o consegnati al Buzzi: non può quindi essere questione, di fronte
allo Stato, d'appropriazione indebita. Del resto, anche se si trattasse di
tasse incassate e non consegnate, il reato non sarebbe indipendente da quello
del contrabbando, di cui ne verificherebbe gli estremi, cioè di reato pel
quale l'estradizione, come fu detto, non è conseguibile.
bb) Per quanto concerne l'appropriazione indebita rimproverata al Buzzi nei
confronti della ditta B. e A. Bonichi dal mandato di cattura del 23 maggio e
dal rapporto complementare del 19 agosto 1931 emerge quanto segue: Lo zucchero
deposto nei magazzini di Varese era proprietà esclusiva del Consorzio
nazionale dei

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produttori di zucchero rappresentato dalla ditta B. e A. Bonichi. La ditta
Buzzi e Bonichi, o meglio il socio Ermanno Buzzi, non poteva disporne se non
previo versamento, nello stesso giorno, presso la Banca, dell'ammontare in
tassa pagata, e contemporanea presentazione di «buoni» emessi dalla ditta B. e
A. Bonichi. Buzzi Ermanno, stando ai mandati di cattura, è imputato di
sottrazione di zucchero senz'essere in possesso dei «buoni» predetti, d'averlo
smerciato per proprio conto e di non averne consegnato il corrispettivo alla
casa B. e A. Bonichi. Se queste allegazioni sono vere - ed il Tribunale
federale non può esaminare questa questione per i motivi sopracitati - è fuori
di dubbio che Buzzi si è reso colpevole d'appropriazione indebita (truffa, del
codice penale ticinese). Infatti il Consorzio nazionale dei produttori di
zucchero, rappresentato dalla ditta B. e A. Bonichi in Milano, aveva affidato
lo zucchero alla ditta Bonichi e Buzzi, in Varese, perché lo custodisse nei
magazzini di Varese e ne sorvegliasse l'entrata e l'uscita. A ciò nulla muta
la circostanza che, a garantire i suoi diritti fiscali, lo Stato faceva
sorvegliare i magazzini dai suoi agenti. Del resto, se, come assevera il Buzzi
nei suoi allegati, la ditta Bonichi e Buzzi non avesse avuto il possesso della
merce, l'atto imputatole non cadrebbe meno sotto la legge penale per il titolo
di furto, imputazione più grave di quella dell'appropriazione indebita, e pure
reato d'estradizione. Lo zucchero era stato affidato alla ditta Bonichi e
Buzzi «per un titolo che importava l'obbligo di farne un uso determinato» (v.
sopra, contratto del 1 o luglio 1927, stato di fatto lett. B). Contravvenendo
a questa clausola, vendendo lo zucchero per proprio conto e non consegnandone
subito l'importo, Buzzi ha convertito in proprio profitto lo zucchero di
proprietà del consorzio nazionale. Il Ministero pubblico federale contesta
quest'estremo dell'imputazione affermando che, secondo il rapporto della R.
Procura di Varese, il Buzzi avrebbe emesso delle cambiali a favore della ditta
B. e A. Bonichi.

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Ma occorre rilevare, che il rilascio di questi effetti è avvenuto, non in
occasione della sottrazione di zucchero in discorso, ma solo il 19 maggio
1931, poscia che un rappresentante della ditta B. e A. Bonichi, mandato a
Varese per il controllo dei magazzini, ebbe a constatare i manchi. Ora,
l'estradizione per appropriazione indebita non potrebbe essere negata, neanche
ove il danno fosse stato risarcito prima dell'emissione del mandato di
cattura, poichè, né secondo il diritto italiano né secondo quello ticinese, il
rifacimento del danno impedisce la perseguibilità del reato (RU 26 I 93). A
fortiori, non le sarà d'ostacolo l'emissione di effetti, che poi anche
andarono a vuoto, perché il giorno stesso della loro emissione il Buzzi si
rendeva latitante, il che trasse seco il fallimento della ditta Bonichi e
Buzzi e di quest'ultimo personalmente. La parte danneggiata (B. e A. Bonichi)
deve quindi assoggettarsi, per il suo credito, alla legge del dividendo
fallimentare; a ciò nulla mutando neanche l'affermata circostanza che il Buzzi
avrebbe venduto lo zucchero a credito. Sarebbe invece concepibile, che
l'emissione degli effetti potesse poi essere considerata dal giudice come
motivo esclusivo di pena. Ma ciò non essendo dimostrato in modo indubbio,
l'estradizione dev'essere concessa, lasciando al giudice dello stato
richiedente il compito di conoscere del quesito nel suo valore sostanziale. Il
Ministero pubblico federale opina, tuttavia, che per la relazione esistente
tra l'appropriazione indebita ed il reato di contrabbando, l'estradizione
dovrebbe essere negata anche per la prima imputazione, finché non fosse
dimostrato un danno a carico della ditta B. e A. Bonichi, danno per
l'esistenza del quale gli atti, al loro stato attuale, non fornirebbero
dimostrazione sufficiente. Ma è vano il sostenere, che il delitto commesso nei
confronti di quella ditta rivesta il carattere del reato di contrabbando.
Questo può consistere solo nella frode delle tasse fiscali, che avrebbero
dovuto essere solute per lo zucchero sottratto. D'altro canto, nel
procedimento d'estradizione non può essere

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richiesta, per la cognizione limitata dei fatti che al giudice richiesto
compete in questa materia, una prova del danno: basta che un danno sia preteso
in modo circostanziato nel mandato di cattura e negli atti complementari,
condizione che si verifica nel caso in esame (v. rapporto del 19 agosto 1931).
II. - Correità (complicità) in peculato.
Anche questo è delitto d'estradizione secondo il trattato italo-svizzero (art.
2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
cifra 10 e capoverso finale) ed è previsto sia dal codice penale italiano
(art. 168 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
63 CP it. del 1889 e art. 314 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
110 CP it. del 1930), che dal
codice penale ticinese (art. 111 e 63). La circostanza che Buzzi non è
funzionario pubblico, non osta a che possa essere perseguito come correo o
complice dell'ufficiale pubblico Mario Roggero. Né l'estradizione potrebbe
essere negata per questo delitto argomentando, che esiste qualche relazione
tra questo delitto e l'imputazione di contrabbando. Il peculato non suppone
necessariamente che sia stato commesso mediante contrabbando (RU 39 I p. 116;
41 I p. 142; 50 I p. 262; sentenza, non pubblicata, nella causa Vanzini del 10
maggio 1929).
III. - Falsità continuata in atti pubblici.
Questo è pure delitto previsto tanto dalla legge penale dello Stato
richiedente che da quella dello Stato richiesto (art. 275 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
283 del CP it. del
1889 e 476 e 490 del CP it. del 1930 e 215 e 221 del CP ticinese). Tuttavia il
trattato italo-svizzero non consente l'estradizione (art. 2 cifra 8) che per
il falso di documenti e l'uso di atti falsificati, non però per la
soppressione o distrazione degli atti stessi. Ma poichè la legge federale
sull'estradizione permette l'estradizione anche per quest'ultimo reato, stà
nella facoltà del Consiglio federale di concederla con o senza garanzia di
reciprocità (art. 1 al. 4 e 5 della legge sull'estradizione: RU 38 I p. 172).
Ed anche a riguardo di quest'imputazione, la relazione che potrebbe esistere
tra il delitto di distrazione o soppressione di atti pubblici e

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l'imputazione di contrabbando, non può essere di ostacolo all'estradizione per
il primo di questi reati per i motivi suesposti, come non può esserlo la
circostanza, che l'art. 275 del codice penale italiano prevede solo l'ipotesi
che il delitto sia commesso da un funzionario pubblico, complice di esso
potendo essere anche una persona che non riveste questa qualità (RU 41 I p.
143).
IV. - Corruzione di pubblico ufficiale.
Delitto d'estradizione previsto dall'aggiunta al trattato italo-svizzero del
1° luglio 1873 e dalle due legislazioni (art. 172
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 172
/173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
del CP it. del 1889,
art. 319 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
321 del CP it. del 1930 ed art. 118 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 118 - 1 Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164
1    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.164
2    Quiconque interrompt la grossesse d'une femme sans son consentement est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.165
3    La femme qui interrompt sa grossesse, la fait interrompre ou participe à l'interruption d'une quelconque façon après la douzième semaine suivant le début des dernières règles, sans que les conditions fixées à l'art. 119, al. 1, soient remplies, est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.166
4    Les actions pénales visées aux al. 1 et 3 se prescrivent par trois ans.167
del CP ticinese).
L'opinione del Ministero pubblico federale che, per quest'imputazione,
l'estradizione non potrebbe essere concessa per insufficiente sostanziamento,
non tiene in debito conto né il mandato di cattura del 4 agosto, né il
rapporto del 19 agosto 1931, cui, per brevità, si fa riferimento. Che, per i
fatti da indicarsi nella domanda di estradizione ed atti complementari, la
condizione dell'indicazione circostanziata del reato non possa essere
interpretata troppo rigorosamente, stà nella natura stessa delle cose, poichè,
di regola, l'estradizione è domandata prima di una regolare ed approfondita
istruzione della causa penale. Nel caso in esame, gli estremi di fatto
dell'imputazione sono negli atti predetti chiaramente indicati, e così pure il
luogo (Varese) e, approssimativamente, anche l'epoca in cui il reato sarebbe
stato commesso (dalla fine 1929 al 19 maggio 1931). Del resto, è poco
probabile che, ove si sia reso colpevole dei delitti imputatigli, Buzzi non
abbia ottenuto dal Roggero la di lui partecipazione ai resti mediante compenso
in denaro. Dubbio solo può essere, se non si sia trattato, tra Buzzi e
Roggero, di una ripartizione del profitto già conseguito col peculato, ma è
questa questione da riservarsi al giudizio penale di merito (sentenza non
pubblicata nella causa FELLER del 5 novembre 1927; RU 50 I p. 260 ss).

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Pronuncia:
1. - L'estradizione di E. Buzzi è concessa per le seguenti imputazioni:
a) Appropriazione indebita commessa ai danni della ditta B. e A. Bonichi in
Milano;
b) Correità (complicità) in peculato;
c) Correità (complicità) in falso di atti pubblici;
d) Correità (complicità) in soppressione di atti pubblici, a condizione che il
Consiglio federale conceda l'estradizione ai sensi dell'art. 1 al 4 della
legge federale sull'estradizione;
e) Corruzione.
Per tutte queste imputazioni l'opposizione dell'estradando è respinta.
2. - L'opposizione viene invece ammessa e l'estradizione negata, per le
imputazioni di appropriazione indebita continuata e qualificata nei confronti
dell'Amministrazione Doganale (fiscale) italiana.
3. - In relazione ai reati, per cui la domanda di estradizione è ammessa, il
Buzzi non sarà passibile né di pena né di aggravante per l'imputazione di
contrabbando.