S. 224 / Nr. 56 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 56 III 224

56. Estratto della sentenza 9 dicembre 1930 in causa Volonterio.

Regeste:
Il termine per contestare la graduatoria comincia a decorrere dal giorno in
cui essa fu effettivamente messa dall'ufficio a disposizione degli interessati
per l'esame (consid. 2).
Non è lecito di collocare un credito non insinuato o insinuato solo a titolo
eventuale; ove ciò sia nondimeno avvenuto, gli interessati possono impugnare
la graduatoria col mezzo del ricorso all'Autorità di Vigilanza (consid. 3 e
4).
Per il modo di procedere in confronto delle rivendicazioni in base a riserva
di proprietà fanno stato i disposti degli art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LEF e 34 RAF (consid. 6).
Die Frist zur Anfechtung des Kollokationsplanes (auch durch Beschwerde)
beginnt nicht vor dem Tage zu laufen, an dem er tatsächlich beim Konkursamte
zur Einsicht der Beteiligten aufgelegt wurde (Erw. 2).
Unstatthaft ist die Zulassung einer gar nicht oder nur bedingt (vgl.
Konkursverordnung Art. 69 Abs. 2) eingegebenen Forderung; dagegen kann von den
Beteiligten Beschwerde geführt werden (Erw. 3 und 4).

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Eigentumsansprachen, auch auf Eigentumsvorbehalt gestützte, sind nach SchKG
Art. 242 und Konkursverordnung Art. 34,45 ff. zu behandeln (Erw. 3 und 5).
Le délai de contestation de l'état de collocation (même par voie de plainte)
ne commence de courir que le jour où cet état est effectivement déposé à
l'office des faillites et peut être consulté par les intéressés (consid. 2).
Ne doit pas être colloquée une créance non produite ou produite sous condition
(art. 59 al. 2 ord. adm. off. de faill.); les intéressés sont recevables à
porter plainte si la collocation est néanmoins opérée (consid. 3 et 4).
Les revendications de propriété, même celles qui se fondent sur un pacte de
réserve de propriété, seront traitées selon l'art. 242 LP et les art. 34 et 45
et sv. ord. adm. off. faill. (consid. 3 et 5).

A. - Nel fallimento della ditta Fratelli Bader in Locarno, il Dr. Max Emden in
Brissago insinuava le sue pretese come segue: «Il Sig. Max Emden ha venduto ai
Fratelli Bader il battellino «Traviata» per il prezzo di 51 000 fchi. con
diritto di riserva di proprietà... Il Sig. Dr. Emden non ha mai ricevuto
acconto qualsiasi sull'indicato prezzo di vendita. Egli dichiara quindi di
recedere dal contratto rivendicando la proprietà del battellino e chiedendone
l'immediata restituzione, oltre ad una indennità di 20000 fchi. per uso e
deprezzamento del battellino stesso anteriormente alla dichiarazione di
fallimento».
Nella graduatoria, il cui deposito fu pubblicato nel foglio svizzero di
commercio il 30 agosto 1930 con termine di contestazione al 9 settembre, ma
che effettivamente non fu messa a disposizione degl'interessati che il 1 o
settembre, le pretese del Sig. Emden furono annotate come segue:
a) sotto i crediti garantiti;da pegno
No. 2 bis: Somma notificata
3)«Emden Dr. Max, Ascona: prezzo
di vendita del battellino «Traviata» Fr. 51 000 -
Deprezzamento materiale Fr. 20 000 -
Diritto di riserva di proprietà come
a contratto 26 ottobre 1926.
Sotto la rubrica «somma ammessa» Fr. 51 000 -

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E sotto la rubrica «osservazioni» leggesi: «Vedasi rivendicazione beni.
Qualora la rivendicazione dovesse essere ammessa, si ammette il credito di 10
000 fchi. per deprezzamento materiale in quinta classe» (v. N. 33): «Il ricavo
netto proventi uso battellino durante il periodo della continuazione
dell'azienda dopo il fallimento sarà rimesso al creditore».
E nella quinta classe al N. 33 si trova collocata la somma di 10 000 fchi. per
deprezzamento ecc. come sopra.
B. - Con ricorso del 10 settembre u. s., diversi creditori, tra i quali il
Sig. L. Volonterio, avvocato in Locarno, domandavano all'Autorità di Vigilanza
di annullare le inscrizioni precitate e d'ordinare all'Ufficio d'inscrivere il
battello «Traviata» fra le attività della massa con, in margine, l'indicazione
della rivendicazione.
C. - L'Autorità di Vigilanza respinse il gravame in ordine per causa di
tardività. A suo modo di vedere, il termine per ricorrere decorreva dal giorno
della pubblicazione del deposito nel foglio officiale (30 agosto) ed era
trascorso quando, il 10 settembre, il ricorso venne impostato.
D. - Donde l'attuale ricorso inoltrato nei termini e modi di legge.
Considerando in diritto:
1. -
2. - In ordine l'istanza cantonale ha errato non entrando nel merito del
gravame per tardività. La legge prevede un termine di dieci giorni per la
contestazione della graduatoria. Per dieci giorni completi la graduatoria deve
quindi stare nell'Ufficio a disposizione dei creditori per l'esame. Ove la
graduatoria sia stata deposta dopo il termine indicato nella pubblicazione, è
decisiva la data del deposito effettivo e non quella della pubblicazione. Nel
caso in esame il deposito avvenne il 1 o settembre. Il termine per ricorrere
scadeva solo l'11 seguente ed il ricorso, consegnato alla posta il 10
precedente, era quindi tempestivo.

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3. - Nel merito: Collocando la notificazione del Dr. Emden nel modo predetto
l'Ufficio ha agito irregolarmente sotto più aspetti.
a) Anzitutto l'Ufficio non aveva a decidere sull'ammissione in graduatoria di
un credito rappresentante il prezzo del battellino poichè il producente Sig.
Emden siffatto credito non aveva insinuato. E ancor meno gli era lecito
collocare questo credito in classe privilegiata. Il creditore aveva
rivendicata la proprietà del battellino: l'Ufficio invece gli accordava
un'iscrizione al passivo per un credito equivalente, il che implicava il
rigetto della rivendicazione, la cui sorte non concerne il procedimento di
collocazione. L'ammissione del credito di 51 000 fchi. non avrebbe senso
veruno qualora, nel procedimento che concerne le rivendicazioni, il diritto di
proprietà vantato dal producente fosse ammesso. L'Ufficio è versato
nell'errore a più riprese rilevato dalla giurisprudenza federale, che consiste
nel ritenere, che i diritti del venditore sotto riserva di proprietà si
liquidino nel fallimento del compratore alla guisa stessa in cui tali diritti
sono liquidati nell'esecuzione in via di pignoramento (RU 38 I p. 260, 48 III
p. 167: circolare N. 29 del 21 marzo 1911, RU ed. sep. 14 p. 130 e seg.).
b) L'Ufficio ha collocato il Dr. Emden per un credito di 10 000 fchi. a titolo
eventuale, e ciò in violazione del preciso disposto dell'art. 59 cp. 2 del
regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione dei fallimenti (RAF), che
vieta di ammettere o di respingere una notificazione a titolo eventuale o
dipendente da condizione.
4. - A torto il creditore Emden sostiene che nel caso in esame la
contestazione della graduatoria doveva essere liquidata in via giudiziaria. È
ovvio che il ricorrente non può essere rinviato al giudice per contestare
giudizialmente l'ammissione d'un credito non prodotto, d'un diritto di pegno
non reclamato o di un credito ammesso solo a titolo eventuale.
5. - L'Ufficio deve dunque rettificare la graduatoria

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per quanto concerne le pretese del Sig. Emden e deporla di nuovo.
Nell'attuale procedimento di collocazione, l'Ufficio non statuirà nè
espressamente nè implicitamente sulla rivendicazione di proprietà del
battellino, ma unicamente sul credito ora collocato sub conditione per 10 000
fchi. a titolo danni. Del resto, l'art. 69 op. 2 del regolamento precitato
(RAF) gli dà la facoltà di sospendere la sua decisione ed il deposito della
nuova graduatoria finchè sarà definita la questione della rivendicazione della
proprietà, la quale deve venir liquidata à sensi dell'art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LEF e 34 RAF,
La Camura esecuzioni e fallimenti pronuncia:
Il ricorso è ammesso nel senso che la graduatoria è annullata per quanto
concerne il Dr. Emden.