SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 555 - 1 Quando l'autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno. |
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1 | Quando l'autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno. |
2 | Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l'autorità non ne conosce alcuno, l'eredità decade a favore dell'ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d'eredità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 555 - 1 Quando l'autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno. |
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1 | Quando l'autorità sia in dubbio se il defunto abbia o non abbia lasciato eredi, o se tutti gli eredi le sieno conosciuti, essa deve, mediante sufficienti pubblicazioni, diffidare gli interessati ad annunciarsi entro il termine di un anno. |
2 | Se entro questo termine nessun erede si annuncia e l'autorità non ne conosce alcuno, l'eredità decade a favore dell'ente pubblico chiamato alla successione, riservata la petizione d'eredità. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 481 - 1 Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
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1 | Ognuno può disporre di tutti i suoi beni, o di parte di essi, per testamento o per contratto successorio, nei limiti della porzione disponibile. |
2 | La parte di cui il defunto non ha disposto è devoluta ai suoi eredi legittimi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 487 - Il disponente può designare una o più persone, a cui debbano essere devoluti l'eredità od il legato nel caso di premorienza o rinuncia dell'erede o del legatario. |