S. 480 / Nr. 76 Registersachen (i)

BGE 56 I 480

76. Sentenza 23 dicembre 1930 della 2 a sezione civile nella causa S. contro
Ticino.


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Regeste:
Il legatario di un fondo devo allegare l'autorizzazione scritta degli eredi
gravati all'istanza por l'iscrizione del diritto di proprietà nel registro
fondiario. Gli eredi possono validamente rilasciargli una siffatta
autorizzazione solo dopo che il trapasso del fondo legato dal defunto ad essi
fu eseguito. Art. 656 e 963 CC, 16 cp. 4 e 18 reg. reg. fond.

A. - L'11 febbraio 1929 decedeva a Zurigo il dott. Geremia S., oriundo di R.
(Cantone Ticino), lasciando un testamento pubblicato dal Tribunale
distrettuale di Zurigo, il cui tenore era il seguente:
«Zurigo, 20 marzo 1926.
Col presente scritto costituisco io il mio testamento olografo, o atto di mia
ultima volontà.
Lascio franchi ... ai miei nipoti figli del fu mio fratello Carlo S.
(Francesco, Giacomo, Angelo, Carmela).
Lascio franchi . . . ai figli della fu mia sorella Caterina M.-S. (Giacomo,
Alberto, Mario e Mariannina), in P.
Lascio franchi ... a Ada von G. nata M. in Brema.
Lascio franchi ... ad Agnese S., nata B., Weimar (Turingia).
Lascio franchi diecimila (10 000 fchi.) alla Chiesa di R., coll'obbligo di
celebrare ogni anno il mio anniversario semplice. Di questo legato verrà data
comunicazione alla Spett. Curia Ticinese in Lugano.
Lascio franchi cinquemila (5 000 fchi.) all'opera del futuro Ospedale
distrettuale di Locarno.
Lascio i miei beni stabili (case, stalle, ecc.) nei Comuni di R. e di I. al
nipote Giacomo S. in R.
Quale esecutore del mio testamento nomino la Spett. Banca Credito Svizzero in
Zurigo, colla facoltà di subdelegare il sig. avv. S. F. in Locarno, come
persona che conosce bene la mia famiglia.

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Lascio tutto il resto della mia sostanza in danaro (capitali, titoli) al
sanatorio olandese per i tubercolosi in Davos.» firm. Dott. G. S.»,
In base ad una copia del testamento e ad un estratto del verbale di
pubblicazione, l'avv. S. F. chiese all'Ufficio dei registri di Locarno «la
voltura per successione» al nome dell' «erede istituito» Giacomo S. dei beni
stabili già di proprietà del defunto dott. S. in territorio di R. e di I.
L'Ufficio dei registri respinse la richiesta ritenendo che Giacomo S. avesse
veste non d'erede istituito, ma di legatario e che quindi la mutazione al suo
nome dovesse essere preceduta dal trapasso dei fondi dal defunto agli eredi e
potesse essere chiesta solo col consenso scritto di costoro.
In seguito a ricorso, questa decisione fu, con decreto 3 luglio 1930,
confermata per gli stessi motivi dal Diparmento di Giustizia del Cantone
Ticino il quale giudicò inoltre non potersi ravvisare nell'estratto del
protocollo del Tribunale distrettuale di Zurigo concernente la pubblicazione
del testamento il certificato creditario richiesto dall'art. 18 del
regolamento par il registro fondiario, difettando esso di un'attestazione
esplicita relativa agli eredi.
B. - Il 18 luglio 1930, Giacomo S. istava di nuovo per l'iscrizione al proprio
nome dei fondi sopra menzionati allegando alla richiesta un certificato del
giudice per la giurisdizione non contenziosa del Tribunale distrettuale di
Zurigo, tradotto come segue:
«Certificato.
Nell'eredità del defunto vedovo dott. Geremia S., decesso l'11 febbraio 1929 e
già domiciliato a Zurigo, Beethovenstrasse 11, nato l'11 novembre 1854, da R.,
Ticino, la competente autorità certifica che, come risulta dai documenti, gli
eredi legittimi del defunto sono:

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1. Francesco S., nato nel 1879: discendenti del defunto
fratello Carlo S.
2. Giacomo S., nato nel 1889: discendenti del defunto
fratello Carlo S.
3. Carmela S., nata nel 1892: discendenti del defunto
fratello Carlo S.
4. Angelo S., nato nel 1894: discendenti del defunto
fratello Carlo S.
5. Dott. Giacomo M.: discendenti della defunta sorella
Caterina M. nata S.
6. Alberto M.: discendenti della defunta sorella
Caterina M. nata S.
7. Mario M.: discendenti della defunta sorella
Caterina M. nata S.
8. Marianna M.: discendenti della defunta sorella
Caterina M. nata S.
Si certifica inoltre che i sunnominati eredi legittimi partecipano all'eredità
in unione con terzi come alle disposizioni di ultima volontà pubblicate
davanti quest'autorità e che gli eredi nominati sotto N. 2-8 hanno incaricato
il Dr. E. Bosshart, notaio in Zurigo, Schützengasse 21.
Zurigo, 9 aprile 1929. Tribunale distrettuale di Zurigo.»
Anche questa volta l'Ufficio dei registri di Locarno respinse l'istanza ed il
rifiuto fu dal Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino, adito quale
Autorità di Vigilanza, confermato con decreto 25 settembre 1930 pel motivo che
essendo il riccorrente legatario e non erede, la domanda mancava del requisito
costituito dal consenso scritto degli eredi gravati. Data l'insufficienza del
certificato prodotto, il quale enumerava gli eredi legittimi, ma non gli
istituiti, la mutazione non avrebbe del resto potuto essere eseguita anche se
la qualità d'erede tosse stata riconosciuta all'istante.
C. - Giacomo S. ha interposto ricorso di diritto amministrativo contro questo
decreto chiedendo al Tribunale federale d'annullarlo e d'ingiungere
all'Ufficio dei registri di Locarno d'eseguire il trapasso al di lui nome dei
fondi già appartenenti al defunto dott. Geremia S. in territorio di R. e di I.
A sostegno delle domande il ricorrente adduce che, essendo nipote del dott.
Geremia S., morto senza prole a Zurigo, egli è, in forza della legge zurighese
d'applicazione del CC, erede necessario dello; io. Competergli, oltre a ciô,
anche la qualità d'erede testamentario, non ostacolata

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dal fatto che il testatore gli lascio solo cose determinate, una siffatta
dispozione dovendo, secondo l'art. 608
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
1    Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2    Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.
3    L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
CC, essere considerata come una
semplice norma divisionale e non come un legato. Il certificato in atti
costituire una base sufficiente pel trapasso dei fondi attribuitigli, dei
quali egli è unico erede.
Il Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino ed il Dipartimento federale di
Giustizia e Polizia propongono la reiezione del ricorso.
Considerando in diritto:
1. La norma dell'art. 656
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
CC secondo cui nei casi di successione l'acquirente
diventa proprietario del fondo già prima dell'iscrizione nel registro
fondiario s'applica agli eredi legittimi od istituiti, ma non ai legatari ai
quali in forza dell'art. 562
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
1    Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués.
2    Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier.
3    Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque.
CC spetta solo il diritto personale d'esigere
dall'erede gravato la consegna degli oggetti legati. Prima di tale consegna la
cosa legata appartiene quindi agli eredi. Da ciò risulta che, siccome secondo
l'art. 963
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC le iscrizioni nel registro fondiario hanno luogo in virtù di una
dichiarazione scritta del proprietario del fondo, il legatario deve unire alla
domanda di trapasso l'autorizzazione scritta degli eredi proprietari
conformandosi così a quanto è esplicitamente prescritto dagli art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
in fine
e 18 R. reg. fond.
A loro volta gli eredi possono - in virtù dell'art. 656
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 656 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour l'acquisition de la propriété foncière.
2    Celui qui acquiert un immeuble par occupation, succession, expropriation, exécution forcée ou jugement en devient toutefois propriétaire avant l'inscription, mais il n'en peut disposer dans le registre foncier qu'après que cette formalité a été remplie.
cp. 2 CC, che permette
al proprietario di disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo essere
stato iscritto - validamente rilasciare una siffatta autorizzazione, che è un
atto di disposizione, solo dopo che il trapasso del fondo dal defunto ad essi
fu compiuto.
Il ricorrente non contesta la validità di queste norme, ma ne nega
l'applicabilità alla fattispecie asserendo che non è legatario e che nella
duplice veste d'erede necessario e testamentario del defunto suo zio può
chiedere, in virtù dell'art. 18 R. reg. fond. l'immediato trapasso dei fondi
ereditati mediante la semplice produzione d'un certificato

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d'eredità. A torto: basta infatti già la circostanza che, contrariamente al
suo asserto, il legislatore zurighese, come del resto quello ticinese, non
fece uso della facoltà concessagli dall'art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
CC di dichiarare eredi
necessari i discendenti dei fratelli, per escludere tale qualità in lui e
negli altri nipoti, soli eredi legittimi del defunto. Questi poteva dunque
indubbiamente privarli del diritto di successione legittima istituendo altri
suo erede mediante atto di ultima volontà ed i termini del suo testamento non
lasciano dubbio che fece uso di tale facoltà, poichè assegnò agli eredi
legittimi, non già una frazione della successione (il che giusta l'art. 483
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 483 - 1 Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession.
1    Un ou plusieurs héritiers peuvent être institués pour l'universalité ou une quote-part de la succession.
2    Toute disposition portant sur l'universalité ou une quote-part de la succession est réputée institution d'héritier.
CC
li avrebbe per l'appunto istituiti eredi), ma somme di denaro e cose
determinate (nell'identico modo usato per le liberalità ad Agnese S., ad Ada
von G., alla Chiesa di R. ed all'Ospedale distrettuale di Locarno, la cui
natura di legato è palese) e lasciò invece «tutto il resto» della sostanza al
Sanatorio olandese per i tubercolosi a Davos.
Con ciò il disponente ha chiaramente manifestato l'intenzione d'istituire il
predetto sanatorio suo erede universale e d'assegnare solo dei legati agli
eredi legittimi ed alle altre persone ed enti ricordati nel testamento. Il
ricorrente non è quindi erede, ma legatario. Invano egli obbietta a tale
conclusione il prescritto dell'art. 608
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 608 - 1 Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
1    Le disposant peut, par testament ou pacte successoral, prescrire à ses héritiers certaines règles pour le partage et la formation des lots.
2    Ces règles sont obligatoires pour les héritiers, sous réserve de rétablir, le cas échéant, l'égalité des lots à laquelle le disposant n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte.
3    L'attribution d'un objet de la succession à l'un des héritiers n'est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
cp. 3 CC secondo cui «l'attribuzione
di un ogetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non
come legato, eccettochè una diversa intenzione, risulti dalla disposizione»,
questa presunzione s'applica infatti solo a coloro che sono eredi e nella
fattispecie egli non lo è. Essendo legatario l'istanza per il trapasso dei
fondi da lui presentata era incompleta mancandole il consenso scritto
dell'erede istituito, consenso che questi potrà dare solo dopo essere stato
anch'esso iscritto nel registro fondiario. L'Autorità cantonale ha quindi
respinto con ragione il ricorso.
2. In questa sede l'avv. S. F., procuratore del ricorrente, ha addotto anche
la propria veste d'esecutore testamentario

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subdelegato. L'Autorità cantonale osserva in proposito con ragione che avanti
ad essa egli non invocò tale qualità ed agì solo come mandatario di Giacomo S.
Non è quindi mestieri ricercare se l'istanza per il trapasso avrebbe dovuto
essere accolta ove fosse stata presentata non da un legatario, ma
dall'esecutore testamentario.
Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è respinto.