SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 24 - 1 Se il fondo da pignorarsi giace in altro circondario di esecuzione, l'ufficio incaricherà del pignoramento l'ufficiale di quel circondario: se il fondo è situato in più circondari, quello in cui si trova la parte che ha maggior valore (art. 89 LEF), indicandogli l'importo per il quale deve procedere al pignoramento. |
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1 | Se il fondo da pignorarsi giace in altro circondario di esecuzione, l'ufficio incaricherà del pignoramento l'ufficiale di quel circondario: se il fondo è situato in più circondari, quello in cui si trova la parte che ha maggior valore (art. 89 LEF), indicandogli l'importo per il quale deve procedere al pignoramento. |
2 | L'ufficio richiesto eseguirà il pignoramento conformandosi ai disposti degli articoli 89 e 90 della LEF, e 8, 9, 11, 14 e 15 del presente regolamento e invierà all'ufficio requirente il verbale di pignoramento, di cui conserverà una copia, aggiungendovi la prova dell'avvenuta richiesta di annotazione nel registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre. L'ufficio richiedente trascriverà il contenuto del verbale di pignoramento nell'originale del proprio verbale, di cui notificherà copia alle parti (art. 114 LEF) e assegnerà, ove sia necessario, i termini occorrenti.46 |
3 | L'amministrazione e la cultura del fondo (art. 16 a 21) spettano esclusivamente all'ufficio richiesto che può essere incaricato anche della distribuzione dei redditi ai creditori a stregua dell'articolo 22. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 89 - Se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio d'esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 17 - L'amministrazione e la cultura del fondo pignorato comprendono tutte le misure necessarie per conservarlo nella sua sostanza e nella sua rendita e per percepirne i frutti e gli altri redditi, come, ad es., ordinazione e pagamento di piccole riparazioni, seminagione e piantagioni, rinnovazione delle assicurazioni ordinarie, disdetta ai locatari, loro sfratto, stipulazione di nuovi contratti di affitto, raccolta e vendita dei frutti naturali, incasso delle pigioni ed affitti anche per via di esecuzione, esercizio del diritto di ritenzione per pigioni ed affitti, pagamento delle tasse correnti per il gas, l'acqua potabile, l'elettricità ecc. Non potranno invece venir pagati gli interessi ipotecari scaduti durante l'amministrazione o anteriormente ad essa. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 15 - 1 Subito dopo aver eseguito il pignoramento (provvisorio o definitivo) l'ufficio di esecuzione dovrà:26 |
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1 | Subito dopo aver eseguito il pignoramento (provvisorio o definitivo) l'ufficio di esecuzione dovrà:26 |
a | chiedere al registro fondiario competente l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre a stregua degli articoli 960 CC28 e 101 LEF; in seguito dovrà essere comunicata ogni partecipazione, definitiva o provvisoria, di un nuovo creditore (art. 101 LEF); |
b | portare il pignoramento a conoscenza dei creditori pignoratizi o loro rappresentanti iscritti nel registro fondiario ed, eventualmente, degli inquilini ed affittuari, richiamando ai primi il disposto degli articoli 102 capoverso 1, 94 capoverso 3 della LEF e 806 capoversi 1 e 3 del CC ed avvisando i secondi che per l'avvenire gli affitti e le pigioni non potranno essere validamente pagati se non in mano dell'ufficio di esecuzione (art. 91 cpv. 1); |
c | se esiste assicurazione contro i danni, avvertire dell'avvenuto pignoramento l'assicuratore, avvisandolo che a stregua dell'articolo 56 della legge federale 2 aprile 190829 sul contratto d'assicurazione esso non potrà fino a nuovo avviso pagare validamente eventuali indennità se non in mano dell'ufficio di esecuzione; se in seguito il pignoramento diventa caduco (per ritiro o estinzione dell'esecuzione, pagamento ecc.), l'ufficio ne darà immediato avviso all'assicuratore (art. 1 e 2 del R del 10 mag. 191030 concernente il pignoramento, il sequestro e la realizzazione di diritti derivanti da polizze d'assicurazione, a termini della legge federale 2 aprile 1908sui contratti d'assicurazione, RPass). |
2 | Della comunicazione di questi avvisi sarà fatto cenno nel verbale di pignoramento. |
3 | In casi d'urgenza la domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre (cpv. 1 lett. a) sarà presentata prima della presa del processo verbale di pignoramento.31 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 4 - L'iscrizione od annotazione deve essere richiesta dall'ufficio che ha proceduto all'operazione che dà luogo all'iscrizione od annotazione quand'anche non abbia agito che per rogatoria di altro ufficio. In questo caso esso trasmetterà all'ufficio richiedente, cogli altri documenti, l'atto di ricevuta della richiesta (art. 5). |