SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 44 Principi - 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
2 | Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. |
3 | Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
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1 | I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
2 | La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 44 Principi - 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
2 | Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. |
3 | Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
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1 | I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
2 | La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
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1 | I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
2 | La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 45 Partecipazione al processo decisionale della Confederazione - 1 I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
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1 | I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale. |
2 | La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 211.435.1 Ordinanza dell' 8 dicembre 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE) OAPuE Art. 5 Scopo e gestione - 1 Il registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU) rilascia conferme di ammissione per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e rende accessibili al pubblico, in Internet, i dati sui pubblici ufficiali iscritti. |
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1 | Il registro svizzero dei pubblici ufficiali (RegPU) rilascia conferme di ammissione per la realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e rende accessibili al pubblico, in Internet, i dati sui pubblici ufficiali iscritti. |
2 | Il RegPU è gestito dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 1 - 1 La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
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1 | La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. |
2 | Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. |
3 | Egli si attiene alla dottrina ed alla giurisprudenza più autorevoli. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 22 - 1 L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
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1 | L'attinenza di una persona è determinata dalla sua cittadinanza. |
2 | La cittadinanza è determinata dal diritto pubblico. |
3 | Se una persona è cittadina di più luoghi, fa stato per la sua attinenza il luogo dove ha il suo domicilio o dove l'ebbe da ultimo; e in mancanza di domicilio, il luogo dell'ultima cittadinanza acquistata da essa o da' suoi ascendenti. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 44 Principi - 1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
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1 | La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. |
2 | Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria. |
3 | Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni10 e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. |