SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 46 - 1 Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 45 - La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 46 - 1 Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 47 - La procedura di espropriazione e l'obbligo di indennizzo sono regolati dalla LEspr63; sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie della presente legge. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 46 - 1 Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 47 - La procedura di espropriazione e l'obbligo di indennizzo sono regolati dalla LEspr63; sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie della presente legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 659 - 1 I terreni utilizzabili formatisi sopra un'area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un'acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 801 - 1 Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 816 - 1 Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto. |