OG dem Bundesgericht als einziger
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 46 |
||||||
| Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. | ||||||
| Le contestazioni circa l'obbligo di cessione sono decise dall'autorità concedente, e dal Dipartimento quando si tratti dell'espropriazione di un diritto d'utilizzazione da essa precedentemente concesso. [1] | ||||||
| Se per la realizzazione di una centrale idroelettrica occorrono fondi situati in un Cantone diverso da quello della concessione, il diritto d'espropriazione è accordato dal Dipartimento. [2] | ||||||
| Se la concessione è data dal Dipartimento, al richiedente spetta il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 1930 [3] sull'espropriazione (LEspr). [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [3] RS 711 [4] Introdotto dalla cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 45 |
||||||
| La concessione non vulnera i diritti privati dei terzi né le concessioni anteriori. | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 46 |
||||||
| Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. | ||||||
| Le contestazioni circa l'obbligo di cessione sono decise dall'autorità concedente, e dal Dipartimento quando si tratti dell'espropriazione di un diritto d'utilizzazione da essa precedentemente concesso. [1] | ||||||
| Se per la realizzazione di una centrale idroelettrica occorrono fondi situati in un Cantone diverso da quello della concessione, il diritto d'espropriazione è accordato dal Dipartimento. [2] | ||||||
| Se la concessione è data dal Dipartimento, al richiedente spetta il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 1930 [3] sull'espropriazione (LEspr). [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [3] RS 711 [4] Introdotto dalla cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 47 [1] |
||||||
| La procedura di espropriazione e l'obbligo di indennizzo sono regolati dalla LEspr [2]; sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] RS 711 | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 46 |
||||||
| Se motivi di pubblica utilità lo richiedono, l'autorità concedente deve accordare al concessionario il diritto di acquistare in via di espropriazione i fondi e i diritti reali che gli occorrono per la costruzione, la trasformazione o l'ingrandimento del suo impianto, nonché i diritti d'utilizzazione opposti ai suoi. | ||||||
| Le contestazioni circa l'obbligo di cessione sono decise dall'autorità concedente, e dal Dipartimento quando si tratti dell'espropriazione di un diritto d'utilizzazione da essa precedentemente concesso. [1] | ||||||
| Se per la realizzazione di una centrale idroelettrica occorrono fondi situati in un Cantone diverso da quello della concessione, il diritto d'espropriazione è accordato dal Dipartimento. [2] | ||||||
| Se la concessione è data dal Dipartimento, al richiedente spetta il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 1930 [3] sull'espropriazione (LEspr). [4] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). [2] Nuovo testo giusta la cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [3] RS 711 [4] Introdotto dalla cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). | ||||||
|
RS 721.80 LUFI Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche Art. 47 [1] |
||||||
| La procedura di espropriazione e l'obbligo di indennizzo sono regolati dalla LEspr [2]; sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie della presente legge. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). [2] RS 711 | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 659 |
||||||
| I terreni utilizzabili formatisi sopra un'area senza padrone a seguito di alluvione, colmata, spostamento di terra, cambiamento di corso o di livello di un'acqua pubblica o per simile causa, appartengono al Cantone nel cui territorio si trovano. | ||||||
| Il diritto cantonale li può assegnare ai fronteggianti. | ||||||
| Chiunque possa provare che porzioni di terreno furono staccate dalla sua proprietà, le può riprendere entro un congruo termine. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 801 |
||||||
| Il pegno immobiliare si estingue colla cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del fondo. | ||||||
| L'estinzione a seguito di espropriazione è regolata dalle relative leggi della Confederazione e dei Cantoni. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 816 |
||||||
| Il creditore ha il diritto di essere pagato sul ricavo del fondo nel caso che non sia altrimenti soddisfatto. | ||||||
| Il patto che in difetto di pagamento il pegno immobiliare debba decadere in proprietà del creditore, è nullo. | ||||||
| Se più fondi sono costituiti in pegno per il medesimo credito, l'esecuzione in via di realizzazione del pegno deve essere intrapresa simultaneamente su tutti, ma la realizzazione sarà compiuta solo nella misura ritenuta necessaria dall'ufficio delle esecuzioni. | ||||||