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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 284 |
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| Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 269 |
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| Sono abusive le pigioni con le quali è ottenuto un reddito sproporzionato dalla cosa locata o fondate su un prezzo d'acquisto manifestamente eccessivo. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 284 |
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| Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 284 |
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| Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 284 |
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| Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 284 |
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| Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 283 |
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| Anche prima d'iniziare l'esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l'assistenza dell'ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO). [1] | ||||||
| Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l'assistenza della polizia o delle autorità comunali. | ||||||
| L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis; FF 1985 I 1202). | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 284 |
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| Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l'assistenza della polizia, nei locali appigionati o affittati, entro dieci giorni dall'asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudice. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). | ||||||