SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.33 |
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1 | Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.33 |
2 | Il ricorso34 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. |
3 | È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia. |
4 | In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.35 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 88 - 1 Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123 |
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1 | Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123 |
2 | Questa facoltà non spetta a chi abbia acquistato lo stabile solo dopo l'iscrizione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre di cui agli articoli 90 e 97. |
3 | Del resto l'esecuzione può essere proseguita contro il terzo soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale. Sono applicabili i disposti degli articoli 57 a 62, 297 della LEF e 586 del CC124. Riservati gli articoli 98 e 100 l'esecuzione promossa contro il debitore personale è indipendente da quella promossa contro il terzo proprietario del pegno.125 |
4 | Queste disposizioni sono applicabili per analogia quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.126 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 88 - 1 Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123 |
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1 | Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123 |
2 | Questa facoltà non spetta a chi abbia acquistato lo stabile solo dopo l'iscrizione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre di cui agli articoli 90 e 97. |
3 | Del resto l'esecuzione può essere proseguita contro il terzo soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale. Sono applicabili i disposti degli articoli 57 a 62, 297 della LEF e 586 del CC124. Riservati gli articoli 98 e 100 l'esecuzione promossa contro il debitore personale è indipendente da quella promossa contro il terzo proprietario del pegno.125 |
4 | Queste disposizioni sono applicabili per analogia quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.126 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 297 - 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
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1 | Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l'esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. |
2 | L'articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati. |
3 | I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. |
4 | La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. |
5 | Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrativi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. |
6 | Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. |
7 | La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. |
8 | La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. |
9 | L'articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito. |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 88 - 1 Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123 |
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1 | Se nel corso della domanda di esecuzione o nel corso dell'esecuzione il pegno è stato indicato dal creditore istante come proprietà di un terzo o come servente all'abitazione coniugale o qualora ciò risulti dal registro fondiario durante il procedimento di realizzazione, una copia del precetto esecutivo sarà notificata al terzo, al coniuge del debitore o del terzo per dar loro la facoltà di sollevare opposizione.123 |
2 | Questa facoltà non spetta a chi abbia acquistato lo stabile solo dopo l'iscrizione nel registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre di cui agli articoli 90 e 97. |
3 | Del resto l'esecuzione può essere proseguita contro il terzo soltanto quando essa possa esserlo contro il debitore personale. Sono applicabili i disposti degli articoli 57 a 62, 297 della LEF e 586 del CC124. Riservati gli articoli 98 e 100 l'esecuzione promossa contro il debitore personale è indipendente da quella promossa contro il terzo proprietario del pegno.125 |
4 | Queste disposizioni sono applicabili per analogia quando il debitore e un terzo sono comproprietari o proprietari comuni del fondo costituito in pegno.126 |
SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 100 - 1 Se all'ufficio risulta soltanto dopo la domanda di vendita che il fondo costituito in pegno è proprietà di un terzo o serve d'abitazione coniugale, copia del precetto esecutivo sarà notificata anche al terzo o al coniuge del debitore o del terzo. La vendita potrà avvenire soltanto quando il precetto esecutivo è passato in forza e sono trascorsi sei mesi dalla sua notifica.148 |
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1 | Se all'ufficio risulta soltanto dopo la domanda di vendita che il fondo costituito in pegno è proprietà di un terzo o serve d'abitazione coniugale, copia del precetto esecutivo sarà notificata anche al terzo o al coniuge del debitore o del terzo. La vendita potrà avvenire soltanto quando il precetto esecutivo è passato in forza e sono trascorsi sei mesi dalla sua notifica.148 |
2 | Queste disposizioni non sono applicabili se al momento dell'acquisto della proprietà da parte del terzo una restrizione della facoltà di disporre era già annotata nel registro fondiario a stregua degli articoli 90 e 97. |
3 | Ove dall'estratto del registro fondiario risultasse che il credito pel quale l'esecuzione è stata promossa è garantito da pegno su più fondi appartenenti a diversi proprietari e se non a tutti venne intimato il precetto, l'ufficio di esecuzione inviterà il creditore ad anticipare entro breve termine le spese occorrenti per la notifica consecutiva del precetto esecutivo, avvisandolo che, trascorso infruttuosamente questo termine, l'esecuzione si avrà per abbandonata. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 154 - 1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.326 |
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1 | Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini rimangono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l'azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.326 |
2 | L'esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 40 - Il prodotto dell'incanto e il rimanente attivo dell'impresa servono a pagare i debiti della medesima nell'ordine seguente: |
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1 | le spese di liquidazione compreso un disavanzo eventuale sull'esercizio durante la liquidazione; |
2 | i contributi per l'assicurazione degli edifizi; |
3 | i debiti dell'impresa per stipendi e mercedi; |
4 | e somme dovute agli impresari dei lavori le quali sono in base al contratto restate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa; |
4a | in quanto provengano dal mese dell'apertura della liquidazione forzata o dai quattro mesi che l'hanno immediatamente preceduto; |
4b | in quanto, trattandosi di crediti anteriori ai quattro mesi, siano stati richiesti per via giuridica nel termine di quattro mesi dopo la loro origine, e la procedura esecutiva o giudiziaria promossa abbia continuato senza interruzione e senza aver potuto conseguire pagamento sino all'apertura della liquidazione; |
5 | i portatori di obbligazioni, ai quali prima della costituzione del pegno è stato consentito un diritto di priorità a cui non hanno rinunciato (art. 7 e 8), per il capitale e tre interessi annui; |
6 | i creditori pignoratizi secondo il loro grado, per il capitale e tre interessi annui, in quanto il prodotto del pegno basti a pagarli. Il grado è determinato dalla data dell'autorizzazione di costituire il pegno rilasciata dal Consiglio federale, con riserva però dell'articolo 6. |
7 | l'importo dei crediti pignoratizi non coperto dal prodotto del pegno e tutti gli altri debiti della impresa. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 52 - 1 Il concordato deve garantire il pagamento integrale: |
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1 | Il concordato deve garantire il pagamento integrale: |
1 | delle spese di procedura del concordato; |
2 | delle spese d'esercizio durante la procedura compresi i prestiti che il commissario avesse conclusi, col consenso del Dipartimento federale Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)11 per continuare l'esercizio; |
3 | dei contributi all'assicurazione degli edifizi; |
4 | dei debiti dell'impresa per stipendi e mercedi; |
5 | delle somme dovute agli impresari di lavori che sono depositate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa; |
6 | dei crediti di altre imprese di trasporto provenienti sia dal servizio diretto, compresi i noi per la locazione del materiale rotante estraneo, sia dall'uso in comune di stazioni e di tronchi di linea e di pontili d'approdo, in quanto questi crediti godano nella procedura di liquidazione di un diritto di privilegio; |
7 | del patrimonio delle casse di malati, di soccorso e di pensione, in quanto lo stesso non sia separato dai beni dell'impresa, nonché dei versamenti che le imprese sono obbligate a eseguire in virtù degli statuti di queste casse e dei quali fossero in arretrato. |
2 | Inoltre l'impresa deve garantire, per la durata del contratto, la continuazione delle prestazioni dovute al personale in virtù dei contratti o dei regolamenti. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 57 - 1 Il commissario provvede a che l'esercizio dell'impresa sia continuato in conformità della concessione. Vigila altresì che l'impresa eseguisca soltanto i pagamenti necessari pel mantenimento dell'esercizio. |
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1 | Il commissario provvede a che l'esercizio dell'impresa sia continuato in conformità della concessione. Vigila altresì che l'impresa eseguisca soltanto i pagamenti necessari pel mantenimento dell'esercizio. |
2 | È applicabile la disposizione dell'articolo 82. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 40 - Il prodotto dell'incanto e il rimanente attivo dell'impresa servono a pagare i debiti della medesima nell'ordine seguente: |
|
1 | le spese di liquidazione compreso un disavanzo eventuale sull'esercizio durante la liquidazione; |
2 | i contributi per l'assicurazione degli edifizi; |
3 | i debiti dell'impresa per stipendi e mercedi; |
4 | e somme dovute agli impresari dei lavori le quali sono in base al contratto restate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa; |
4a | in quanto provengano dal mese dell'apertura della liquidazione forzata o dai quattro mesi che l'hanno immediatamente preceduto; |
4b | in quanto, trattandosi di crediti anteriori ai quattro mesi, siano stati richiesti per via giuridica nel termine di quattro mesi dopo la loro origine, e la procedura esecutiva o giudiziaria promossa abbia continuato senza interruzione e senza aver potuto conseguire pagamento sino all'apertura della liquidazione; |
5 | i portatori di obbligazioni, ai quali prima della costituzione del pegno è stato consentito un diritto di priorità a cui non hanno rinunciato (art. 7 e 8), per il capitale e tre interessi annui; |
6 | i creditori pignoratizi secondo il loro grado, per il capitale e tre interessi annui, in quanto il prodotto del pegno basti a pagarli. Il grado è determinato dalla data dell'autorizzazione di costituire il pegno rilasciata dal Consiglio federale, con riserva però dell'articolo 6. |
7 | l'importo dei crediti pignoratizi non coperto dal prodotto del pegno e tutti gli altri debiti della impresa. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 52 - 1 Il concordato deve garantire il pagamento integrale: |
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1 | Il concordato deve garantire il pagamento integrale: |
1 | delle spese di procedura del concordato; |
2 | delle spese d'esercizio durante la procedura compresi i prestiti che il commissario avesse conclusi, col consenso del Dipartimento federale Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento)11 per continuare l'esercizio; |
3 | dei contributi all'assicurazione degli edifizi; |
4 | dei debiti dell'impresa per stipendi e mercedi; |
5 | delle somme dovute agli impresari di lavori che sono depositate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa; |
6 | dei crediti di altre imprese di trasporto provenienti sia dal servizio diretto, compresi i noi per la locazione del materiale rotante estraneo, sia dall'uso in comune di stazioni e di tronchi di linea e di pontili d'approdo, in quanto questi crediti godano nella procedura di liquidazione di un diritto di privilegio; |
7 | del patrimonio delle casse di malati, di soccorso e di pensione, in quanto lo stesso non sia separato dai beni dell'impresa, nonché dei versamenti che le imprese sono obbligate a eseguire in virtù degli statuti di queste casse e dei quali fossero in arretrato. |
2 | Inoltre l'impresa deve garantire, per la durata del contratto, la continuazione delle prestazioni dovute al personale in virtù dei contratti o dei regolamenti. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 40 - Il prodotto dell'incanto e il rimanente attivo dell'impresa servono a pagare i debiti della medesima nell'ordine seguente: |
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1 | le spese di liquidazione compreso un disavanzo eventuale sull'esercizio durante la liquidazione; |
2 | i contributi per l'assicurazione degli edifizi; |
3 | i debiti dell'impresa per stipendi e mercedi; |
4 | e somme dovute agli impresari dei lavori le quali sono in base al contratto restate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa; |
4a | in quanto provengano dal mese dell'apertura della liquidazione forzata o dai quattro mesi che l'hanno immediatamente preceduto; |
4b | in quanto, trattandosi di crediti anteriori ai quattro mesi, siano stati richiesti per via giuridica nel termine di quattro mesi dopo la loro origine, e la procedura esecutiva o giudiziaria promossa abbia continuato senza interruzione e senza aver potuto conseguire pagamento sino all'apertura della liquidazione; |
5 | i portatori di obbligazioni, ai quali prima della costituzione del pegno è stato consentito un diritto di priorità a cui non hanno rinunciato (art. 7 e 8), per il capitale e tre interessi annui; |
6 | i creditori pignoratizi secondo il loro grado, per il capitale e tre interessi annui, in quanto il prodotto del pegno basti a pagarli. Il grado è determinato dalla data dell'autorizzazione di costituire il pegno rilasciata dal Consiglio federale, con riserva però dell'articolo 6. |
7 | l'importo dei crediti pignoratizi non coperto dal prodotto del pegno e tutti gli altri debiti della impresa. |