SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 40 - Il prodotto dell'incanto e il rimanente attivo dell'impresa servono a pagare i debiti della medesima nell'ordine seguente: |
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1 | le spese di liquidazione compreso un disavanzo eventuale sull'esercizio durante la liquidazione; |
2 | i contributi per l'assicurazione degli edifizi; |
3 | i debiti dell'impresa per stipendi e mercedi; |
4 | e somme dovute agli impresari dei lavori le quali sono in base al contratto restate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa; |
4a | in quanto provengano dal mese dell'apertura della liquidazione forzata o dai quattro mesi che l'hanno immediatamente preceduto; |
4b | in quanto, trattandosi di crediti anteriori ai quattro mesi, siano stati richiesti per via giuridica nel termine di quattro mesi dopo la loro origine, e la procedura esecutiva o giudiziaria promossa abbia continuato senza interruzione e senza aver potuto conseguire pagamento sino all'apertura della liquidazione; |
5 | i portatori di obbligazioni, ai quali prima della costituzione del pegno è stato consentito un diritto di priorità a cui non hanno rinunciato (art. 7 e 8), per il capitale e tre interessi annui; |
6 | i creditori pignoratizi secondo il loro grado, per il capitale e tre interessi annui, in quanto il prodotto del pegno basti a pagarli. Il grado è determinato dalla data dell'autorizzazione di costituire il pegno rilasciata dal Consiglio federale, con riserva però dell'articolo 6. |
7 | l'importo dei crediti pignoratizi non coperto dal prodotto del pegno e tutti gli altri debiti della impresa. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 262 - 1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario. |
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1 | Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiarazione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell'inventario. |
2 | Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d'inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 40 - Il prodotto dell'incanto e il rimanente attivo dell'impresa servono a pagare i debiti della medesima nell'ordine seguente: |
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1 | le spese di liquidazione compreso un disavanzo eventuale sull'esercizio durante la liquidazione; |
2 | i contributi per l'assicurazione degli edifizi; |
3 | i debiti dell'impresa per stipendi e mercedi; |
4 | e somme dovute agli impresari dei lavori le quali sono in base al contratto restate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa; |
4a | in quanto provengano dal mese dell'apertura della liquidazione forzata o dai quattro mesi che l'hanno immediatamente preceduto; |
4b | in quanto, trattandosi di crediti anteriori ai quattro mesi, siano stati richiesti per via giuridica nel termine di quattro mesi dopo la loro origine, e la procedura esecutiva o giudiziaria promossa abbia continuato senza interruzione e senza aver potuto conseguire pagamento sino all'apertura della liquidazione; |
5 | i portatori di obbligazioni, ai quali prima della costituzione del pegno è stato consentito un diritto di priorità a cui non hanno rinunciato (art. 7 e 8), per il capitale e tre interessi annui; |
6 | i creditori pignoratizi secondo il loro grado, per il capitale e tre interessi annui, in quanto il prodotto del pegno basti a pagarli. Il grado è determinato dalla data dell'autorizzazione di costituire il pegno rilasciata dal Consiglio federale, con riserva però dell'articolo 6. |
7 | l'importo dei crediti pignoratizi non coperto dal prodotto del pegno e tutti gli altri debiti della impresa. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 40 - Il prodotto dell'incanto e il rimanente attivo dell'impresa servono a pagare i debiti della medesima nell'ordine seguente: |
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1 | le spese di liquidazione compreso un disavanzo eventuale sull'esercizio durante la liquidazione; |
2 | i contributi per l'assicurazione degli edifizi; |
3 | i debiti dell'impresa per stipendi e mercedi; |
4 | e somme dovute agli impresari dei lavori le quali sono in base al contratto restate a titolo di cauzione nelle mani dell'impresa; |
4a | in quanto provengano dal mese dell'apertura della liquidazione forzata o dai quattro mesi che l'hanno immediatamente preceduto; |
4b | in quanto, trattandosi di crediti anteriori ai quattro mesi, siano stati richiesti per via giuridica nel termine di quattro mesi dopo la loro origine, e la procedura esecutiva o giudiziaria promossa abbia continuato senza interruzione e senza aver potuto conseguire pagamento sino all'apertura della liquidazione; |
5 | i portatori di obbligazioni, ai quali prima della costituzione del pegno è stato consentito un diritto di priorità a cui non hanno rinunciato (art. 7 e 8), per il capitale e tre interessi annui; |
6 | i creditori pignoratizi secondo il loro grado, per il capitale e tre interessi annui, in quanto il prodotto del pegno basti a pagarli. Il grado è determinato dalla data dell'autorizzazione di costituire il pegno rilasciata dal Consiglio federale, con riserva però dell'articolo 6. |
7 | l'importo dei crediti pignoratizi non coperto dal prodotto del pegno e tutti gli altri debiti della impresa. |