SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 85 - Se l'escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell'esecuzione nel primo caso l'annullamento, e nel secondo la sospensione dell'esecuzione. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 269 Riserva - Sono fatte salve le disposizioni: |
|
a | della LEF192, sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari; |
b | del CC193, sulle misure a tutela della successione; |
c | della legge del 25 giugno 1954194 sui brevetti, in caso di azione per la concessione di una licenza. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 269 Riserva - Sono fatte salve le disposizioni: |
|
a | della LEF192, sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari; |
b | del CC193, sulle misure a tutela della successione; |
c | della legge del 25 giugno 1954194 sui brevetti, in caso di azione per la concessione di una licenza. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 336 Esecutività - 1 Una decisione è esecutiva se: |
|
1 | Una decisione è esecutiva se: |
a | è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l'esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure |
b | pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente. |
2 | A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l'esecutività. |
3 | Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al capoverso 1.266 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 336 Esecutività - 1 Una decisione è esecutiva se: |
|
1 | Una decisione è esecutiva se: |
a | è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l'esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure |
b | pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente. |
2 | A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l'esecutività. |
3 | Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al capoverso 1.266 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 336 Esecutività - 1 Una decisione è esecutiva se: |
|
1 | Una decisione è esecutiva se: |
a | è passata in giudicato e il giudice non ne ha sospeso l'esecutività (art. 315 cpv. 4, 325 cpv. 2 e 331 cpv. 2); oppure |
b | pur non essendo ancora passata in giudicato, è stata dichiarata eseguibile anticipatamente. |
2 | A richiesta, il giudice che ha preso la decisione da eseguire ne attesta l'esecutività. |
3 | Una decisione notificata senza motivazione scritta (art. 239) è esecutiva alle condizioni di cui al capoverso 1.266 |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 269 Riserva - Sono fatte salve le disposizioni: |
|
a | della LEF192, sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari; |
b | del CC193, sulle misure a tutela della successione; |
c | della legge del 25 giugno 1954194 sui brevetti, in caso di azione per la concessione di una licenza. |
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 269 Riserva - Sono fatte salve le disposizioni: |
|
a | della LEF192, sulle misure conservative in caso di esecuzione di crediti pecuniari; |
b | del CC193, sulle misure a tutela della successione; |
c | della legge del 25 giugno 1954194 sui brevetti, in caso di azione per la concessione di una licenza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 86 - 1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.186 |
|
1 | Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l'indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.186 |
2 | L'azione per la ripetizione dell'indebito si può promuovere, a scelta dell'attore, o avanti al giudice dell'esecuzione o al foro ordinario del convenuto. |
3 | In eccezione all'articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO)187, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l'inesistenza del debito.188 |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 140 - 1 Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). |
|
1 | Prima dell'incanto, l'ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate dagli aventi diritto e all'estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati). |
2 | L'ufficiale comunica l'elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109. |
3 | L'ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli interessati. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 87 - Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, valgono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per l'opposizione nella esecuzione cambiaria, quelle degli articoli 178 a 189. |