ZGB entsprechenden Übertragungserklärungen des Betreibungsamts
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 3 |
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| Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. | ||||||
| Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 3 |
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| Quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume. | ||||||
| Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 805 |
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| Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori. | ||||||
| Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità. | ||||||
| Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 808 |
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| Se il proprietario diminuisce il valore del pegno, il creditore può fargli interdire dal giudice ogni ulteriore atto pregiudicevole. | ||||||
| Il creditore può farsi autorizzare dal giudice a prendere egli medesimo le misure opportune e, se c'è pericolo nel ritardo, può agire anche senza autorizzazione. | ||||||
| Il creditore può pretendere dal proprietario il rimborso delle relative spese e ha per esse un diritto di pegno sul fondo. Tale diritto nasce senza iscrizione nel registro fondiario e prevale su ogni altro onere iscritto. [1] | ||||||
| Se supera l'importo di 1000 franchi e non è stato iscritto entro quattro mesi dalla fine delle misure, il diritto di pegno non è opponibile ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario. [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). [2] Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF dell'11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 643 |
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| Chi è proprietario di una cosa lo è anche dei suoi frutti naturali. | ||||||
| I frutti naturali di una cosa sono i prodotti periodici ed i redditi che se ne ritraggono, conformemente alla sua destinazione, secondo il concetto comune. | ||||||
| Prima della loro separazione i frutti naturali sono considerati come parti costitutive della cosa. | ||||||
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RS 281.1 LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) Art. 94 |
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| I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati: | ||||||
| sui prati, avanti al primo aprile | ||||||
| sui campi, avanti al primo giugno; | ||||||
| nelle vigne, avanti al venti agosto. | ||||||
| L'alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante. | ||||||
| Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la procedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati. [1] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233Tit. fin. art. 60). | ||||||