SR 281.42 Regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata dei fondi (RFF) RFF Art. 85 - Salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito e l'esistenza di un diritto di pegno. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 222 - 1 La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge. |
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1 | La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge. |
2 | La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi. |
3 | Nessun coniuge può disporre della sua quota. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 206 - 1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. |
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1 | Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecuzioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. |
2 | Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. |
3 | Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191). |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 219 - 1 Per poter mantenere l'attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l'appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d'abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale. |
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1 | Per poter mantenere l'attuale tenore di vita, il coniuge superstite può chiedere che la casa o l'appartamento in cui vivevano i coniugi e che apparteneva al defunto gli sia attribuito in usufrutto o in diritto d'abitazione, imputandolo sul suo credito di partecipazione; è fatto salvo un diverso disciplinamento pattuito per convenzione matrimoniale. |
2 | Alle stesse condizioni, può chiedere che gli sia attribuita la proprietà delle suppellettili domestiche. |
3 | Ove le circostanze lo giustifichino, invece dell'usufrutto o del diritto d'abitazione può essergli attribuita, ad istanza sua o degli altri eredi legittimi del defunto, la proprietà della casa o dell'appartamento. |
4 | Questi diritti del coniuge superstite non si estendono ai locali di cui un discendente ha bisogno per continuare la professione od impresa esercitatavi dal defunto; sono salve le disposizioni del diritto successorio rurale. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 222 - 1 La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge. |
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1 | La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge. |
2 | La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi. |
3 | Nessun coniuge può disporre della sua quota. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 224 - 1 Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un'impresa. |
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1 | Per convenzione matrimoniale, i coniugi possono escludere dalla comunione determinati beni o categorie di beni, come i fondi, il reddito lavorativo di un coniuge o i beni che gli servono per esercitare una professione o un'impresa. |
2 | Salvo patto contrario, i redditi di questi beni non entrano nei beni comuni. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 217 - 1 In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
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1 | In caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole che modificano la partecipazione legale all'aumento s'applicano soltanto se la convenzione matrimoniale lo prevede espressamente. |
2 | Lo stesso vale in caso di morte di uno dei coniugi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite. 244 |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 222 - 1 La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge. |
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1 | La comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge. |
2 | La sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi. |
3 | Nessun coniuge può disporre della sua quota. |