SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 314 - 1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite. |
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1 | Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite. |
1bis | Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.570 |
2 | Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l'adempimento. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 177 - Se un coniuge non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 497 - 1 Più fideiussori che abbiano garantito insieme lo stesso debito principale divisibile, sono responsabili come fideiussori semplici per le loro quote e ciascuno di loro come fideiussore dei fideiussori per le quote degli altri. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 314 - 1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite. |
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1 | Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite. |
1bis | Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.570 |
2 | Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l'adempimento. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 314 - 1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite. |
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1 | Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all'occorrenza, come queste saranno garantite. |
1bis | Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società subentrante.570 |
2 | Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provvedimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per eseguire il concordato e garantirne l'adempimento. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 497 - 1 Più fideiussori che abbiano garantito insieme lo stesso debito principale divisibile, sono responsabili come fideiussori semplici per le loro quote e ciascuno di loro come fideiussore dei fideiussori per le quote degli altri. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 64 - 1 Nelle adunanze dei gruppi di creditori il commissario dirige le deliberazioni, espone la situazione dell'impresa e completa, ove occorra, il preavviso dato in conformità dell'articolo 58. |
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1 | Nelle adunanze dei gruppi di creditori il commissario dirige le deliberazioni, espone la situazione dell'impresa e completa, ove occorra, il preavviso dato in conformità dell'articolo 58. |
2 | L'impresa sarà parimente rappresentata e a richiesta darà tutti gli schiarimenti. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 51 - 1 Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta. |
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1 | Un'impresa privata, che in virtù d'una concessione federale esercita una strada ferrata o la navigazione come impresa principale, può, se è divenuta insolvibile, ottenere il beneficio del concordato, anche quando la sua liquidazione forzata non sia richiesta. |
2 | Il concordato ha per oggetto la rinunzia a certi diritti di creditore, come la riduzione dell'ammontare dei crediti correnti o garantiti da pegno, la riduzione del saggio dell'interesse, il condono d'interessi, la conversione d'un saggio d'interesse fisso in un saggio variabile secondo il risultato dell'esercizio la rinunzia al pegno o al grado dei pegni, la conversione di crediti in azioni e la proroga della scadenza di diritti di credito. |
3 | Non può essere imposto ai creditori l'obbligo di nuove prestazioni. |
4 | L'oggetto del concordato può anche essere la conversione d'azioni privilegiate in azioni ordinarie. In questo caso gli azionisti privilegiati sono trattati come creditori e le disposizioni della presente legge concernente i creditori valgono anche in loro confronto. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 65 - 1 Un gruppo è ritenuto aderire al concordato quando la maggioranza dei creditori che esercitano il loro diritto di voto accetti la parte del concordato relativa al gruppo e rappresenti più della metà del totale dei crediti del gruppo. |
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1 | Un gruppo è ritenuto aderire al concordato quando la maggioranza dei creditori che esercitano il loro diritto di voto accetti la parte del concordato relativa al gruppo e rappresenti più della metà del totale dei crediti del gruppo. |
2 | Per la conversione di crediti in azioni occorre però una maggioranza di almeno i due terzi dei voti rappresentanti almeno i due terzi dei crediti in ogni gruppo. |
3 | I creditori che aderiscono al concordato devono confermarlo per iscritto. |
4 | Le dichiarazioni d'adesione possono ancora essere fatte entro trenta giorni dall'adunanza del gruppo. I creditori che aderiscono in questo modo sono computati tanto pel numero dei voti quanto per l'ammontare dei loro crediti. |
5 | Chi non fa dichiarazione né all'adunanza del gruppo né entro il termine successivo, non è computato nel numero dei voti e, per quanto concerne i crediti, è considerato come rifiutante. |
6 | Il concordato si ritiene accettato quando tutti i gruppi vi abbiano aderito. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 68 - Il Tribunale federale omologa il concordato accettato: |
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1 | quando sia fornita sufficiente garanzia per le prestazioni assunte. L'impresa può essere dispensata dall'obbligo di fornire garanzia qualora la natura delle prestazioni lo giustifichi o quando vi sia espressa rinuncia da parte dei singoli creditori; |
2 | quando le disposizioni del concordato siano conformi agli interessi dei creditori e mantengano fra i diversi gruppi un rapporto che tenga sufficiente conto dell'equità e del grado avuto sin qui dai crediti; |
3 | quando l'impresa non si sia resa colpevole di azioni od omissioni disoneste o gravemente colpose in pregiudizio dei suoi creditori. |