SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 244 - Chi elargisce una cosa ad altri con l'intenzione di donarla, può sempre ritirare l'elargizione fino all'accettazione da parte del donatario, anche se l'avesse già effettivamente separata dal suo patrimonio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 239 - 1 Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente. |
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1 | Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente. |
2 | Non fa atto di donazione chi rinuncia ad un diritto prima di averlo acquisito o ad un'eredità. |
3 | L'adempimento di un dovere morale non è considerato come donazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 242 - 1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. |
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1 | La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. |
2 | Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario. |
3 | L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 244 - Chi elargisce una cosa ad altri con l'intenzione di donarla, può sempre ritirare l'elargizione fino all'accettazione da parte del donatario, anche se l'avesse già effettivamente separata dal suo patrimonio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 239 - 1 Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente. |
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1 | Si considera donazione ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente. |
2 | Non fa atto di donazione chi rinuncia ad un diritto prima di averlo acquisito o ad un'eredità. |
3 | L'adempimento di un dovere morale non è considerato come donazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 244 - Chi elargisce una cosa ad altri con l'intenzione di donarla, può sempre ritirare l'elargizione fino all'accettazione da parte del donatario, anche se l'avesse già effettivamente separata dal suo patrimonio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 242 - 1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. |
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1 | La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. |
2 | Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario. |
3 | L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 242 - 1 La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. |
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1 | La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. |
2 | Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario. |
3 | L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione. |