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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 69 Cultura |
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| Il settore culturale compete ai Cantoni. | ||||||
| La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 69 Cultura |
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| Il settore culturale compete ai Cantoni. | ||||||
| La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 69 Cultura |
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| Il settore culturale compete ai Cantoni. | ||||||
| La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 69 Cultura |
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| Il settore culturale compete ai Cantoni. | ||||||
| La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 69 Cultura |
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| Il settore culturale compete ai Cantoni. | ||||||
| La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 69 Cultura |
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| Il settore culturale compete ai Cantoni. | ||||||
| La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 69 Cultura |
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| Il settore culturale compete ai Cantoni. | ||||||
| La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale e promuovere l'espressione artistica e musicale, in particolare tramite la formazione. | ||||||
| Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 4 Lingue nazionali |
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||
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RS 101 Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Art. 50 |
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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| L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. | ||||||
| Nell'ambito del suo agire, la Confederazione tiene conto delle possibili conseguenze per i Comuni. | ||||||
| La Confederazione prende in considerazione la particolare situazione delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. | ||||||
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| Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. | ||||||