SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 50 - 1 Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
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1 | Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
2 | Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 50 - 1 Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
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1 | Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
2 | Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 71 - 1 Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
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1 | Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
2 | Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest'ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.110 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 50 - 1 Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
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1 | Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
2 | Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 50 - 1 Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
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1 | Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
2 | Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. |
SR 843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) LCAP Art. 50 Garanzia - 1 Gli appartamenti o le case la cui proprietà è stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione. |
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1 | Gli appartamenti o le case la cui proprietà è stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione. |
2 | A tutela del divieto di distrazione dalla destinazione di alienazione è garantito alla Confederazione, per la durata dei divieti, il diritto di compera e di prelazione al prezzo di costo aumentato del plusvalore del capitale proprio; il Consiglio federale disciplina il calcolo del plusvalore. Il diritto di compera e di prelazione può essere ceduto ai Cantoni e ai Comuni, come anche alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità. |
3 | Il divieto di distrazione dalla destinazione e il divieto di alienazione, come anche il diritto di compera e di prelazione vincolato a tali divieti, devono essere menzionati, per la durata della loro validità, a registro fondiario come limitazioni di diritto pubblico della proprietà. |
4 | Nel rimanente, il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente definisce le condizioni cui deve essere permessa la libera alienazione. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 48 - 1 L'autorità concedente fissa, giusta il diritto cantonale, le prestazioni e condizioni cui deve soddisfare il concessionario per ottenere il diritto d'utilizzazione, come tasse, canone annuo, somministrazione d'acqua o d'energia, durata della concessione, disposizioni sui prezzi della corrente elettrica, partecipazione della comunità agli utili, riversibilità della concessione e riscatto. |
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1 | L'autorità concedente fissa, giusta il diritto cantonale, le prestazioni e condizioni cui deve soddisfare il concessionario per ottenere il diritto d'utilizzazione, come tasse, canone annuo, somministrazione d'acqua o d'energia, durata della concessione, disposizioni sui prezzi della corrente elettrica, partecipazione della comunità agli utili, riversibilità della concessione e riscatto. |
2 | Queste prestazioni nella loro totalità non devono ostacolare in modo essenziale l'utilizzazione delle forze idriche. |
3 | Ove si pretendano dal richiedente prestazioni che ostacolino essenzialmente l'utilizzazione delle forze idriche, il Dipartimento può, dopo aver sentito il Cantone, determinare le prestazioni massime che si possono imporre al richiedente oltre il canone annuo e le tasse.60 Esso può riservare l'aumento delle prestazioni quando le circostanze venissero a mutare essenzialmente a favore del concessionario. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 50 - 1 Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
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1 | Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
2 | Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 71 - 1 Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
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1 | Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
2 | Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest'ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.110 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 71 - 1 Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
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1 | Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
2 | Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest'ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.110 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 71 - 1 Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
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1 | Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
2 | Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest'ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.110 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 71 - 1 Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
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1 | Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
2 | Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest'ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.110 |
SR 843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) LCAP Art. 50 Garanzia - 1 Gli appartamenti o le case la cui proprietà è stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione. |
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1 | Gli appartamenti o le case la cui proprietà è stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione. |
2 | A tutela del divieto di distrazione dalla destinazione di alienazione è garantito alla Confederazione, per la durata dei divieti, il diritto di compera e di prelazione al prezzo di costo aumentato del plusvalore del capitale proprio; il Consiglio federale disciplina il calcolo del plusvalore. Il diritto di compera e di prelazione può essere ceduto ai Cantoni e ai Comuni, come anche alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità. |
3 | Il divieto di distrazione dalla destinazione e il divieto di alienazione, come anche il diritto di compera e di prelazione vincolato a tali divieti, devono essere menzionati, per la durata della loro validità, a registro fondiario come limitazioni di diritto pubblico della proprietà. |
4 | Nel rimanente, il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente definisce le condizioni cui deve essere permessa la libera alienazione. |
SR 843 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP) LCAP Art. 50 Garanzia - 1 Gli appartamenti o le case la cui proprietà è stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione. |
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1 | Gli appartamenti o le case la cui proprietà è stata acquisita mediante l'aiuto federale non possono, per la durata dell'aiuto ma almeno per 25 anni, essere distratti dalla loro destinazione o alienati con utile senza l'approvazione della Confederazione. |
2 | A tutela del divieto di distrazione dalla destinazione di alienazione è garantito alla Confederazione, per la durata dei divieti, il diritto di compera e di prelazione al prezzo di costo aumentato del plusvalore del capitale proprio; il Consiglio federale disciplina il calcolo del plusvalore. Il diritto di compera e di prelazione può essere ceduto ai Cantoni e ai Comuni, come anche alle organizzazioni e agli imprenditori che si occupano della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità. |
3 | Il divieto di distrazione dalla destinazione e il divieto di alienazione, come anche il diritto di compera e di prelazione vincolato a tali divieti, devono essere menzionati, per la durata della loro validità, a registro fondiario come limitazioni di diritto pubblico della proprietà. |
4 | Nel rimanente, il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente definisce le condizioni cui deve essere permessa la libera alienazione. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 14 - 1 A titolo di compenso per la perdita di imposte cantonali, comunali e altre, la Confederazione paga ai Cantoni, nel cui territorio essa si appropria di forze idriche, un'indennità di 11 franchi per anno e chilowatt lordo dell'impianto costruito.20 |
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1 | A titolo di compenso per la perdita di imposte cantonali, comunali e altre, la Confederazione paga ai Cantoni, nel cui territorio essa si appropria di forze idriche, un'indennità di 11 franchi per anno e chilowatt lordo dell'impianto costruito.20 |
1bis | Il capoverso 1 è parimente applicabile se la Confederazione utilizza forze idriche in virtù d'una concessione o d'un altro titolo giuridico.21 |
1ter | L'indennità per la perdita d'imposta non deve superare la somma d'imposta dovuta qualora le forze idriche fossero utilizzate da una società anonima parzionaria.22 |
2 | Se le sezioni di un corso d'acqua utilizzate si trovano nel territorio di più Cantoni, la quota di ciascuno di essi sarà fissata nella proporzione in cui contribuisce alla creazione della forza. |
3 | Spetta al Cantone di assegnare, in tutto o in parte, l'indennità ai Comuni, distretti o altre corporazioni che subiscono una perdita d'imposta. |
4 | ...23 |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 50 - 1 Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
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1 | Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
2 | Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 50 - 1 Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
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1 | Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
2 | Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 50 - 1 Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
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1 | Nessun canone sarà riscosso durante il termine assegnato per la costruzione. |
2 | Nei primi sei anni dopo scaduto il termine di costruzione, il concessionario può esigere che il canone annuo sia ridotto in proporzione della forza realmente utilizzata, ma non di più della metà. |
SR 721.80 Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (Legge sulle forze idriche, LUFI) - Legge sulle forze idriche LUFI Art. 71 - 1 Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
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1 | Le contestazioni che sorgessero fra il concessionario e l'autorità concedente sui diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, saranno, sempreché la presente legge o l'atto di concessione non disponga altrimenti, decise in prima istanza dall'autorità giudiziaria cantonale competente e in seconda istanza dal Tribunale federale come Corte di diritto pubblico. |
2 | Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest'ultimo emana, in caso di controversia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugnabile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.110 |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
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1 | Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
2 | Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 20 - 1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
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1 | Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. |
2 | Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. |