SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 402 - 1 Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. |
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1 | Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. |
2 | L'esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l'accordo delle persone alle quali essa è conferita. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 402 - 1 Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. |
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1 | Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. |
2 | L'esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l'accordo delle persone alle quali essa è conferita. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 402 - 1 Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. |
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1 | Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. |
2 | L'esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l'accordo delle persone alle quali essa è conferita. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 401 - 1 Quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela. |
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1 | Quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela. |
2 | Per quanto possibile, l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato. |
3 | Se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 402 - 1 Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. |
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1 | Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. |
2 | L'esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l'accordo delle persone alle quali essa è conferita. |