|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 713 |
||||||
| Sono oggetto della proprietà mobiliare le cose corporee che per loro natura sono mobili, nonché le forze naturali in quanto sieno suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 2 |
||||||
| Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. | ||||||
| Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. | ||||||
|
RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 901 |
||||||
| Per la costituzione del pegno su titoli al portatore basta la loro consegna al creditore pignoratizio. | ||||||
| Per quella di altre cartevalori occorre la consegna del documento con la girata o la dichiarazione di cessione. | ||||||
| La costituzione in pegno di titoli contabili è retta esclusivamente dalla legge del 3 ottobre 2008 [1] sui titoli contabili. [2] | ||||||
| [1] RS 957.1 [2] Introdotto dall'all. n. 1 della L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533). | ||||||