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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 518 |
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| Salvo contraria disposizione del testatore, gli esecutori testamentari hanno gli stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione. | ||||||
| Essi devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alle disposizioni del testatore o a tenor di legge. | ||||||
| Se sono nominati più esecutori testamentari, essi esercitano il loro ufficio in comune, salvo contraria disposizione del testatore. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorità competente deve prendere le misure necessarie a salvaguardia della devoluzione dell'eredità. [1] | ||||||
| Queste misure sono particolarmente, nei casi previsti dalla legge, l'apposizione dei sigilli, l'inventario, la nomina di un amministratore e la pubblicazione dei testamenti. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). [2] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 833 |
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| In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divisione, il vincolo dell'ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev'essere suddiviso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore. | ||||||
| Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno. | ||||||
| Se gli acquirenti si sono assunti l'obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 633 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 6 ott. 1972, con effetto dal 15 feb. 1973 (RU 1973 99; FF 1970 I 601, 1971 I 543). |