476 Versicherungsvertrag. N ° 78.

Die Klägerin kann sodann die Gültigkeit der Verpfändung zu Gunsten der
Beklagten auch nicht deswegen in Frage ziehen, weil die Anzeige an den
Versicherer erst zirka vier Jahre nach Abschluss des Verpfändungsvertrages
erfolgte. Das Gesetz verlangt nicht eine uniîas actus, auch eine
nachträgliche Mitteilung an den Versicherer muss daher genügen, um das
Pfandrecht zur Entstehung zu bringen.

78. Sentenza 28 novembre 1921 della II' sezione civile ss nella causa
La. Ginevrina c. Eredi fu O. R.

Assicnrazione sulla vita. Dichiarazioni inveritiere dell'assi-curato.
Cadono in considerazione anche le dichiarazioni scritte non contenute
nella proposta d'assicurazione stessa ma in altro questionario,
purchè riguardino fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio a
sensi dell'art. 4 della legge sul contratto di assicurazione. Nozione
della rilevanza dei fatti soggetti a denunzia. Il termine di recesso
dal contratto di cui all'art. 6 della legge decorre dal momento in cui
l'assieuratore ha avuto conoscenza del fatto occultato, non da quello
in cui, procedendo coll'ordinaria diligenza, avrebbe potuto averla.

Ritenuto in Einer; di faffo :

A. Il 3 ottobre 1918 la società di assicurazioni La Ginevrina in Ginevra,
conchiudeva ooll'ora defunto C. R., un contratto di assicurazione
sulla vita per 50,000 franchi pagabili al deoesso dell'assicurato o,
al più tardi, il 3 ottobre 1933. La polizza di assiourazione menziona
che il contratto è basato su una proposta del 20 settemhre 1918 e
che le dichiarazioni del proponente ivi contenute sono conformi alla
verità. Essa è firmata dallo R. e contiene, oltre le indicazioni sui
suoi dati personali e sulla natura dell'assicurazione, l'indirizzo del
medico abituale del proponente (Prof. Dr C.), il quale viene dispensato
dal segreto professio-Versicherungsvortmg. N° 78. 47?

nale e autorizzato a dare alla società assicuratrice tutte le
indicazioni che essa riputera neoessarie per la formazione del contratto.

Il questionario concernente le condizioni di salute dell'assicnrando,
sottopostogli dal Dott. M. in Lugano previo esame medico, è contenuto
in un atto separate datato del 29 settembre 1918 e pure firmato dal R.
Oltre la menzione che le dichiarazioni del proponente sono conformi a
verità e che esse nulla ha nascosto che possa indurre la compagnia in
eiroie sull'apprez zamento dell'assicrssazione , il questionaiio contiene
le domande e le risposte seguenti .

Domande : Risposlc :

3 a) Godete abitualmente buona salute '? . Si.

b) Come è attualmente la vostra salute? . Buona. c) Avete qualche malattia
apparente o

nascosta. . . . No. al) Avete sofi'erto delle maiattie, indisposizioni,
infortuni più o meno g1 avi . . . . . . No. e) Quale medico vi ha
curato. ? . . . Nessuno.

i) Siete ogni volta perfettamente guarito? Si.

8 &) Avete avuto malattie degli organi gemito-urinari ? . . . . . . . No.
b) Ha i'urina delle volte contenuto dei iesidui di renella, dei calcoli,
dell'albumina o dello zucchero ? . . . . No.

B Poco tempo dopo la stipulazione del contratto, nel novembre 1918, R fu
colpito da grippe in forma gra ave con fenomeni di orefice-polmonite e con
gravi complicazioni al cuore ed al rene. Fu ricovemto all' 0spedale, dove
fu amato dai Dotti C. e M. Dimesso guarito verso la fine di dicembre,
ebbe, nel gennaio 1919 una ricaduta che lo portò alla morte il 23
aprile u pei riacutizzazione del processo nefritico e gravi fenomeni di
miocardite .

C. Nel frattempo, l'11 dicembre 1918, era pervenuta alla direzione della
Ginevrina una lettera anonima

-l78 Versieherungsvertrag. N° 78.

ehe non si trova all'incarto, ma di cui l'istanza cantonale accerta il
contenuto. Diceva lo scritto che Passicurato era in fin di vita, che la
sua salute era sempre Stata precaria e che non si capiva come avesse
potuto essere assicurato. Ricevuta questa lettera, la società dava
immediatamente incarico al suo rappresentante generale pel-Ticino, di
procedere ad una pronta inchiesta sullo state di salute dell'assicurato
al momento della conclusione del contratto e di esigere l'autopsia se
il decesso fosse già intervenuto. Il rappresentante, sentito in seguito
come teste, ebbe a dichiarare che l'inehiesta, alla quale procedette,
era riuscita difficile e delicata sopratutto perchè i medici, eui si
era rivolto, erano molto riservati. ll 14 marzo 1919 però ottenne

dal Dott. 0. il seguente certificato: Dietro richiesta

dichiaro di aver curato negli anni 1915/16 e parte :=) del 1917 C. R. Il
medesimo era affetto da manifesta zioni terziarie sifilitiche complicate
da nefrite paren ehinatose.

D. ssss In hase a questo certificato e allegando che l'assicurato si era
reso colpevole di dichiarazioni inveriticre la Ginevrina, con lettera
del 3 aprile 1919, recedeva dal contratto a scnsi dell'art. 6 della legge
federale sul contratto di assicurazione e, morto C. R., si rifiutava di
solvere ai suoi eredi la somma di 50,000 franchi.

E. Dende la causa attuale, (lall'istruzione della quale risultano
assodate le cireostanze di fatto seguenti: In epoca non precisata ma non
recente, C. R. aveva contratto la lue. Da quali medici esso sia state
curato per questa malattia prima del 1913, non risulta dall'incarto.
Nel 1913 e 1914 fu curato dal Dott. (le P., nel 1916 dal Dott. A., nel
191536 esiparte del 1917 dal Dr 0. Il Prof. C. l'aveva, nel 1915, avuto
in cura per fenomeni nervosi riferibili ad una forma tabetica frusta
che gli avevano dato il eos-petto che fossero di origine Sifilitica e
l'oculista Dott. E., che nel 1917 aveva curato il (I. R. per disturbi
visivi, l'aveva rinviato ad altro medicoVersichemngsvertrag. N° 78. 479

ritenendo che detti disturbi fossero di natura Sifilitica. Negli anni
precitati R. era anche stato affetto da albumineria, per cui-era stato
curato dal Dott. A. Il Dott. O. depone di aver dato le sue eure a
C. R. nel 1915 e 1916, oltre che per la Sifilide, anche per Sintomi di
nefrite parenchinatose. Per la grippe, C. R. era stato curato dai Dotti
C. e M. : che la Sifilide avesse costituito una complicazione della
grippe e contribuito alla morte dell'assieurato, uomo di costituzione
eccezionalmente robusta, non poté essere affermato dai testi.

F. .Con sentenza 4 luglio 1921, da cui è ricorso, il Tribunale di
Appello del Cantone Ticino condannò la convenuta a pagare agli Eredi
C. R, la somma assicurata di 50,000 franchi cogli accessori, in hase
ai seguenti consideraudi: Le false dichiarazioni imputate a C. R.
non sono contenute nella proposta stessa di assicurazione, non cadendo
in considerazione quelle che esso fece il 29 settembre sul questionario
Speciale sottopostogli dal Dott. M. Il recesso dal contratto da parte
dell'assicuratrice era tardivo a sensi dell'art. 6 della legge. La
lettera anonima, ricevuta dalla convenuta l'sill dicembre 1918, era tale
da indurla (e l'ha realmente indotta) a fare delle indagini, che del
resto erano facili poichè sarebhe bastato che si informasse presse il
Dott. C., che l'assicurato aveva dispensato dal segreto professionale,
e il Dott. M., medico di fiducia della Compagnia, che col Dott. C., nel
dicembre 1918, curava C. R. all'ospedale civico, per essere informata
in modo indubbio sui precedenti dell'assicurato. Se la convenuta non ha
voluto procurarsi questa cognizione ricorrendo a fonti di informazioni
tanto dirette e vicine, la colpa è sua. Il recesso, dichiarato sole il
3 aprile 1919, era quindi tardivo. In ogni caso, conchiude il giudice
cantonale, le pretese false dichiarazioni dell'assicurato non hanno
influito sulla conclusione del contratto. È lecito infatti ritenere che,
anche se avesse conosciuto le circostanze taciute ) falsamente denunciate,
la società avrebbe nondimeno

deo Versicherungsvertrag. N° 78.

conchiuso il contratto, poichè al momento della stipulazione le condizioni
di salute di C. R., persona robustissima, erano tali da far ritenere
che avrebbe raggiunto la longevità media normale.

Considerando in diritto :

1° Che l'assicurato, rispondendo al questionario sottopostogli dal
Dott. M. il 29 settembre 1918, abbia fatto dichiarazioni inveritiere,
non può essere contestato. Pur ammettendo, per ipotesi, che, sentendosi
_ allora in buona salute, C. R. abbia potuto considerarsi come guarito
dalle gravi malattie che l'avevano colpito (Sifilide e albumineria)
e che nel settembre 1918 potesse credere di godere buona salute, non
gli era però lecito di asserire di non aver mai sofferto di malattie
o indisposizioni più o meno gravi (risposta 3 d), di non essere mai
stato curato (3 e), di non essere mai stato ammalato agli organi genito
urinari (8 a) e di non aver mai sofferto di sialbumineria (8 e). Queste
affermazioni erano inveritiere e C. R. doveva saperlo (art. 4 cap. 1°
della legge). Le malattie ed infezioni delle quali aveva sofferto e per
cui era stato in cura per diversi anni in epoca ancora recente, non erano
di quelle di cui potesse facilmente scordarsi, nè può ammettersi che,
nel 1918, C. R. abbia potuto dimenticare le cure subite dal 1913 in poi
e fino al principio del 1917 per malattie cosi gravi come la Sifilide
e l'albninineria. Per quali motivi C. R. si sia reso colpevole di false
dichiarazioni, se solo per un sentimento ben comprensibile trattandosi
di malattia venerea o nell'intento di indurre la società assieuratrice in
errore, è indifferente. A stregua dell'art. 4 cap. 1° legge sul contratto
di assicurazione basta che il proponente abbia fatto dichiarazioni
contrarie alla verità su fatti che gli erano 0 dovevano essere noti,
ipotesi questa che indubbiamente si verifica nel caso in esame.

2° Senonché la parte attrice e con essa l'istanza cantonale sollevano,
a questo riguardo, una doppiaVersicherungsvertrag. N° 78. 483

obbiezione: anzitutto, che le dichiarazioni inveritiere fatte
dall'assicurato in risposta al questionario medico del 29 settembre
1918 non possono cadere in considerazione poichè non facevano parte del
contratto, la polizza non avendole menzionate ed essendo solo basata sulla
proposta del 20 settembre 1918, in secondo luogo che le dichiarazioni non
concernevano fatti che nella Specie potevano influire sulla determinazione
dell'assicnratore, che avrebbe stipulato il contratto anche se li avessesi
conosciuti. Ambedue le obbiezioni sono sprovviste di fondamento.

a) L'obbligo del proponente a pronunciarei, conformemente alla verità
sui fatti rilevanti che gli sono o devono essere noti, non è ristretto
alle domande contenute nell'atto di proposta; basta che le domande
gli Siano presentate per iscritto e nulla vieta che alcune questioni
concernenti l'assicurazione Siano contenute nella proposta stessa, altre
invece, ad es., le questioni di natura medica, in atto separato. Ciò
risulta dal tenore indubbio dell'art. 4 della legge: Il proponente
deve dichiarare per iscritto all'assicuratore sulla scorta di un
questionario od in risposta di altre domande, i fatti ..... L'opinione
diversa espressa dal Tribunale ,federale nella sentenza Zuberbiihler
del 19 settembre 1908 (RU 34 II p. 533) non è più sostenibile Sotto
l'impero dell'attuale legge su} contratto di assicurazione. Nè si potrà
asserire che firmando il questionario M., C. B. non avesse saputo che
quell'atto stava in relazione, anzi era parte integrante della proposta
di assicnrazione. lndarno gli attori obbiettano che, per principio,
l'assicnrato ed i snoi aventi causa non sono tenuti che alle condizioni
ed agli atti menzionati nella polizza stessa. Questa tesi procede
da un falso concetto della natura del contratto di assicurazione. Il
quale è contratto meramente consensuale : la polizza non ne è elemento
costitutivo, nè incorpora i diritti e gli obblighi dei contraenti a guisa,
di un atto di fede pubblica e di

482 Versicherungsvertrag. N° 78.

una stipulazione dipendente da cartavalore. Essa non è prescritta
ad snbstantiam o ad solemnitatem per la validità del contratto,
ma costituisce solo documento di prova. Ne segue che gli elementi
costitutivi del contratto possono risultare anche da altre circostanze non
espressamente menzionate nella polizza e che agli eredi dell'assieurato
(gli attori) sono opponibili le stesse eccezioni che la società avrebbe
potuto opporre all'assicurato stesso.

b) Per quanto è della seconda obbiezione, occorre anzitutto riflettere
che la rilevanza dei fatti soggetti a denunzia non si. riferisce al loro
rapporto causale coll'avvenimento del danno (nella Specie il decesso
dell'assicurato). Sono da ritenersi rilevanti, dice l'art. 4 preci-tato,
i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a
conchindere il contratto o a conchiuderlo nelle condizioni convenute
. In altri termini : rilevante è ogni circostanza che abbia sull'opinione
del rischio influenza tale da renderlo maggiore agli occhi dell'impresa
assicnratrice, indifferente essendo che la circostanza taciuta o
falsamente dichiarata abbia in seguito realmente influito sull'evento
del danno (RòLLr, Commento p. 56 e 104; OSTERTAG, Commento p. 33; RU 39
II p. 309 ; Digcsto italiano, sotto la voce Assicurazione , vol. IV°
parte I3 p. 1048 e seg.). Cadono quindi senz'altro gli argomenti
tendenti a dimostrare che le malattie sottotaciute dall'assicurato
(Sifilide e albumineria) non abbiano contribuito alla di lui morte.
Occorre inoltre rilevare che la legge (art. 4 ultimo capoverso) crea una
presunzione di rilevanza in favore di tutti i fatti che sono oggetto di
domanda scritta. A distruggere questa presunzione non bastava quindi di
dimostrare, in base alle affermazioni di alcuni testi, che C. R., uomo
di fibra robustissima, avrebbe potuto raggiungere la longevità media
normale malgrado le malattie suddette, se non fosse stato colpito dalla
grippe. Occorreva inoltre provare che in caso in cui il proponente ha con-

Versichemngsvertmg. N* 78. 483

tratto la lue e sofferto di albumineria, le imprese di assicurazione
sogliono assicurarlo alle medesime condizioni alle quali assieurano una
persona sana, prova che a ragione gli attori non hanno nemmeno tentata.

3° Resta da esaminare l'eccezione di tardività opposta dagli attori alla
disdetta del 3 aprile 1919. L'instanza cantonale l'ha accolta affermando
che la convenuta, ricevuto lo scritto anonimo dell'11 dicembre 1918,
avrebbe dovuto procedere immediatamente alle opportune indagini e non
solo (lare incarico di farle; che se ciò avesse fatto nel modo indicato
dalle circostauze, vale a dire interrogando i Dotti C. e M., avrebbe
conosciuto molto prima del 14 marzo 1919, in maniera positiva, il vero
state di salute dell'assicurato nel settembre 1918, cioè all'epoca
della stipulazione del contratto. L'argomentazione non regge; essa è
insostenibile in mera linea di diritto. L'art. 6 della legge dispone che
il termine entro il quale l'assicuratore ha la facoltà di recedere dal
contratto decorre dal giorno in cui ebbe conoscenza della reticenza. Il
giudice cantonale interpreta questo inciso in senso estensivo, vale a
dire come se la legge dicesse : dal giorno in cui ebbe conoscenza,
della reticenza o avrebbe dovuto averla. Qnesta interpretazione
è inaccettabile. Non è a caso che nell'ipotesi dell'art. 6 il
legislatore fa decorrere il termine dal momento in cui l'assicuratore
ha avuto conoscenza della falsa dichiarazione e non da quello in cui,
procedendo coll'ordinaria_deligenza, avrebbe potuto averla. Laddove ha
inteso far dipendere un effetto di legge non solo da un fatto positive
(conoscenza), ma da un elemento soggettivo (obbligo di averla usando
l'usuale diligenza), il legislator'e l'ha detto espressamentc. Cosi
nell'art. 4, cap. 1°, ove l'obbligo del proponente alla denunzia delle
circostanze rilevanti concerne non solo quelle a lui note ma anche quelle
che devono essergli note; cosi, parimenti, nell'art. 8 cif. 3, secondo
il quale l'assicursitore non può recedere dal contratto se conosceva o

AS 47 II 1921 ai

484 Versicherungsvertrag. N° 78.

doveva conoscere il fatto taciuto . Altrimenti nell'ipotesi dell'art. 6:
ivi l'effetto di legge (inizio del termine del recesso) sorge per
l'avveramento di una condizione meramente oggettiva, ia cognizione
della reticenza, e non dipende da quella se usando i'ordinaria
diligenza l'assicuratore avrebbe dovuto eonoscere prima il fatto
occultato. Trattandosi dell'esercizio di un diritto limitato da un
termine, la cui inosservanza trae seco la perdita del diritto stesso
(facoltà a recedere), le regole comunemente accettate in tema di
ermeneutica non consentono che Sia aggravato aggiungendo alla legge. Il
che è pure vietato dal riflesso più generico che, anche in altri
rapporti giuridici, chi è al beneficio di una dichiarazione positiva
(leila controparte, può farle fidanza senza che Sia tenuto, anche in easo
di dubbio o di sospetto, a procedere a delle indagini per controllarne
l'esattezza(cosi ad es. in materia di compera-vendita a riguardo dei
difetti espressamente esclnsi dal venditore, art. 200
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 200 - 1 Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente.
1    Le vendeur ne répond pas des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente.
2    Il ne répond des défauts dont l'acheteur aurait dû s'apercevoir lui-même en examinant la chose avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas.
cap. 2° CO).

Nel casa in esame è pacifico che la convenuta non ha avuto eonoscenza
positive. della falsità di alcune dichiarazioni rilevanti se non col
certificato del Dott. O. del 14 marzo 1919: il recesso da essa dichiarato
il 3 aprile seguente, cioè entro tre settimane, non era quindi tardivo.
La lettera anonima dell'ssil dicembre precedente non può, a questo
riguardo, entrare in linea di conto. A prescindere dalla circostanza
che era anonima, il suo contenuto era troppo vago ed inconcludente per
costituire la conoscenza di una violazione da parte dell'assicurato
dell'art. 4. L'asserzione che l'assicnrato aveva sempre avuto una
salute precaria concerneva un apprezzamento meramente soggettivo
non necessariamente antitetico delle dichiarazioni corrispondenti
dell'assicurato (3 a e 3 b). Nè può indurre a conclusione diversa la
circostanza che, di fatto, la convenuta ha preso in qualche considerazione
lo scritto anonimo in parola ingiungendo al suo agente di procedere a
delle inda-

Krankenund Unfall-versicherung. N° 79. 485

gini sul suo contenuto. A questo non era tenuta e se essa ha ecceduto
nella diligenza che le incombeva, ciò non può' tornarle di nocumento. Che
le ricerche praticate dall'agente gli abbiano procurato prima del 14 marzo
1919 conoscenza positiva dei fatti sottotaciuti, non è dimostrato. si

Il Tribunafe federale pronuncia :L'appello e ammesso e Vien quindi
riformata la querelata sentenza 4 luglio 1921 del Tribunale di Appello
del Cantone Ticino.

Vgl. auch Nr. 68. Voir aussi n° 68.

VI. KRANKENUND UNFALLVERSICHERUNG'ASSURANCE CONTRE ACCIDENTS ET MALADIES

79. Urteil der II. Zivilabteflung vom 12. Oktober 1921 i. S. Kanton
Basel-Stadt gegen Schweiz. Unfallversichernngsamtalt.

Bei der Subrogation (Art. 166 OR) der Schweizer. Krankenund
Unfallversichemngsanstalt in Luzern, gemäss Art. 100 KUVG in die Ansprüche
des Versicherten und seiner Hinterbliebenen gegenüber einem Dritten,
der für den Unfaii haftet, findet der Haftungsausgleich nach Art. 51 OR
keine Anwendung.

A. In der Mittagszeit. des 2. Januar 1919 verunglückte der ledige, 18
3/4 Jahre alte Arbeiter Max Kestenhoiz auf dem Heimweg von der Arbeit
in der Sankt