|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 18 Designazione del fondo |
||||||
| Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. | ||||||
| La designazione contiene: | ||||||
| il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; | ||||||
| un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. | ||||||
| La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. | ||||||
| La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. | ||||||
|
RS 211.432.1 ORF Ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF) Art. 18 Designazione del fondo |
||||||
| Ogni fondo intavolato nel registro fondiario è designato in modo tale da poter essere identificato in modo inequivocabile in tutta la Svizzera. | ||||||
| La designazione contiene: | ||||||
| il Comune e un numero di fondo; se per il registro fondiario il Comune è suddiviso in più unità, vanno indicate anche queste; | ||||||
| un numero di identificazione federale dei fondi (E-GRID), per lo scambio di dati tra sistemi informatici. | ||||||
| La designazione del fondo nel piano per il registro fondiario corrisponde alla designazione nel libro mastro. | ||||||
| La designazione contenuta in un foglio del libro mastro che viene chiuso non è utilizzata per un altro fondo. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 22 |
||||||
| Mediante contratto si può assumere la obbligazione di stipulare un contratto futuro. | ||||||
| Se nell'interesse delle parti contraenti la legge sottopone la validità del futuro contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la promessa. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 22 |
||||||
| Mediante contratto si può assumere la obbligazione di stipulare un contratto futuro. | ||||||
| Se nell'interesse delle parti contraenti la legge sottopone la validità del futuro contratto a una data forma, questa è richiesta anche per la promessa. | ||||||