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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 245 |
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| La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri | ||||||
| La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 245 |
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| La donazione può essere gravata da condizioni e da oneri | ||||||
| La donazione da eseguirsi dopo la morte del donatore è regolata dalle norme sulle disposizioni a causa di morte. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 20 |
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| Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo. | ||||||
| Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso. | ||||||