SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 59 - 1 Il commissario compila un elenco del debiti. |
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1 | Il commissario compila un elenco del debiti. |
2 | In questo elenco si comprendono i crediti che sono inscritti nel registro dei pegni del Dipartimento, i crediti ipotecari del diritto civile comune e le obbligazioni parziali dei prestiti pubblici non garantiti da pegno, compresi gli interessi arretrati. |
3 | Il commissario, mediante pubblico avviso, invita i creditori dell'impresa ad insinuare per iscritto entro trenta giorni i loro crediti, in quanto non debbano essere compresi d'ufficio nell'elenco dei debiti, sotto la comminatoria che in caso d'omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 68 - Il Tribunale federale omologa il concordato accettato: |
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1 | quando sia fornita sufficiente garanzia per le prestazioni assunte. L'impresa può essere dispensata dall'obbligo di fornire garanzia qualora la natura delle prestazioni lo giustifichi o quando vi sia espressa rinuncia da parte dei singoli creditori; |
2 | quando le disposizioni del concordato siano conformi agli interessi dei creditori e mantengano fra i diversi gruppi un rapporto che tenga sufficiente conto dell'equità e del grado avuto sin qui dai crediti; |
3 | quando l'impresa non si sia resa colpevole di azioni od omissioni disoneste o gravemente colpose in pregiudizio dei suoi creditori. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 68 - Il Tribunale federale omologa il concordato accettato: |
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1 | quando sia fornita sufficiente garanzia per le prestazioni assunte. L'impresa può essere dispensata dall'obbligo di fornire garanzia qualora la natura delle prestazioni lo giustifichi o quando vi sia espressa rinuncia da parte dei singoli creditori; |
2 | quando le disposizioni del concordato siano conformi agli interessi dei creditori e mantengano fra i diversi gruppi un rapporto che tenga sufficiente conto dell'equità e del grado avuto sin qui dai crediti; |
3 | quando l'impresa non si sia resa colpevole di azioni od omissioni disoneste o gravemente colpose in pregiudizio dei suoi creditori. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 59 - 1 Il commissario compila un elenco del debiti. |
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1 | Il commissario compila un elenco del debiti. |
2 | In questo elenco si comprendono i crediti che sono inscritti nel registro dei pegni del Dipartimento, i crediti ipotecari del diritto civile comune e le obbligazioni parziali dei prestiti pubblici non garantiti da pegno, compresi gli interessi arretrati. |
3 | Il commissario, mediante pubblico avviso, invita i creditori dell'impresa ad insinuare per iscritto entro trenta giorni i loro crediti, in quanto non debbano essere compresi d'ufficio nell'elenco dei debiti, sotto la comminatoria che in caso d'omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 836 - 1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con il fondo gravato, tale pegno nasce con l'iscrizione nel registro fondiario. |
2 | Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1 000 franchi che nascono senza iscrizione in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state iscritte entro quattro mesi dall'esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso. |
3 | Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 61 - 1 Nell'intervallo, il commissario invita l'impresa a pronunciarsi sui crediti inscritti nell'elenco. Decide in seguito se e per quale somma si debbano computare i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, e se i relativi titolari abbiano diritto di prendere parte alle deliberazioni sul concordato. Non resta con ciò pregiudicata la decisione del giudice sulla sussistenza dei detti crediti. |
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1 | Nell'intervallo, il commissario invita l'impresa a pronunciarsi sui crediti inscritti nell'elenco. Decide in seguito se e per quale somma si debbano computare i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, e se i relativi titolari abbiano diritto di prendere parte alle deliberazioni sul concordato. Non resta con ciò pregiudicata la decisione del giudice sulla sussistenza dei detti crediti. |
2 | Il commissario comunica la sua decisione per iscritto ai creditori interessati e all'impresa. |
SR 742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese LPIL Art. 68 - Il Tribunale federale omologa il concordato accettato: |
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1 | quando sia fornita sufficiente garanzia per le prestazioni assunte. L'impresa può essere dispensata dall'obbligo di fornire garanzia qualora la natura delle prestazioni lo giustifichi o quando vi sia espressa rinuncia da parte dei singoli creditori; |
2 | quando le disposizioni del concordato siano conformi agli interessi dei creditori e mantengano fra i diversi gruppi un rapporto che tenga sufficiente conto dell'equità e del grado avuto sin qui dai crediti; |
3 | quando l'impresa non si sia resa colpevole di azioni od omissioni disoneste o gravemente colpose in pregiudizio dei suoi creditori. |