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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 545 |
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| La società si scioglie: | ||||||
| pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo; | ||||||
| per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; | ||||||
| per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale; | ||||||
| per il consenso reciproco; | ||||||
| per lo spirare del termine stabilito; | ||||||
| per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio; | ||||||
| per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi. | ||||||
| Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 77 |
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| Lo scioglimento dell'associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 545 |
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| La società si scioglie: | ||||||
| pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo; | ||||||
| per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; | ||||||
| per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale; | ||||||
| per il consenso reciproco; | ||||||
| per lo spirare del termine stabilito; | ||||||
| per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio; | ||||||
| per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi. | ||||||
| Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 545 |
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| La società si scioglie: | ||||||
| pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo; | ||||||
| per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; | ||||||
| per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale; | ||||||
| per il consenso reciproco; | ||||||
| per lo spirare del termine stabilito; | ||||||
| per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio; | ||||||
| per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi. | ||||||
| Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 545 |
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| La società si scioglie: | ||||||
| pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo; | ||||||
| per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; | ||||||
| per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale; | ||||||
| per il consenso reciproco; | ||||||
| per lo spirare del termine stabilito; | ||||||
| per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio; | ||||||
| per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi. | ||||||
| Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 547 |
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| Quando il contratto sia sciolto altrimenti che per disdetta, la facoltà di amministrare conferita ad un socio sussiste a suo favore finché egli abbia conosciuto lo scioglimento o lo avrebbe potuto conoscere usando la debita diligenza. | ||||||
| Se la società è sciolta per la morte di un socio, l'erede del socio defunto deve darne immediato avviso agli altri soci e continuare di buona fede fino a nuovo provvedimento la gestione degli affari che al defunto incombevano. | ||||||
| Anche gli altri soci devono continuare nello stesso modo la provvisoria gestione degli affari. | ||||||
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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 545 |
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| La società si scioglie: | ||||||
| pel conseguimento dello scopo per cui fu costituita o per la impossibilità di conseguirlo; | ||||||
| per la morte di uno dei soci, a meno che non sia stato anteriormente convenuto che la società continui con gli eredi; | ||||||
| per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o quando un socio fa fallimento o è sottoposto a curatela generale; | ||||||
| per il consenso reciproco; | ||||||
| per lo spirare del termine stabilito; | ||||||
| per la disdetta da parte di un socio, se così fu convenuto nel contratto di società, o se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita di un socio; | ||||||
| per sentenza del giudice, in caso di scioglimento per motivi gravi. | ||||||
| Per motivi gravi, lo scioglimento d'una società può domandarsi anche prima dello spirare del termine convenuto, e senza preavviso quando la società sia stipulata per un tempo indeterminato. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta l'all. n. 10 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 77 |
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| Lo scioglimento dell'associazione avviene per legge in caso di insolvenza o quando la direzione non possa più esser costituita conformemente agli statuti. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 60 |
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| Le associazioni che si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, benèfico o ricreativo, od altro fine non economico, conseguono la personalità tosto che la volontà di costruire una corporazione risulti dagli statuti. | ||||||
| Gli statuti devono essere stesi in forma scritta e contenere le necessarie disposizioni circa il fine, i mezzi e gli organi dell'associazione. | ||||||