SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 506 - 1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. |
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1 | Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. |
2 | Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. |
3 | Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 506 - 1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. |
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1 | Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. |
2 | Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. |
3 | Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 507 - 1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate. |
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1 | La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate. |
2 | In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un'autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo. |
3 | Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l'autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 506 - 1 Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. |
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1 | Il testamento può essere fatto nella forma orale quando per effetto di circostanze straordinarie, quali pericoli di morte imminente, comunicazioni interrotte, epidemia, guerra, il testatore sia impedito di ricorrere ad una delle altre forme. |
2 | Il testatore deve dichiarare la sua ultima volontà a due testimoni ed incaricarli di procurarne la debita documentazione. |
3 | Le cause d'esclusione dei testimoni sono le stesse che nel testamento pubblico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 520 - 1 La disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente. |
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1 | La disposizione affetta da un vizio di forma può essere annullata giudizialmente. |
2 | Se la causa di nullità consiste nella circostanza che l'atto contiene delle liberalità a favore di persone che vi hanno cooperato o di loro congiunti, la nullità si limita a queste disposizioni. |
3 | Circa il diritto all'azione, valgono le norme relative all'incapacità di disporre. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 507 - 1 La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate. |
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1 | La disposizione orale è immediatamente redatta per iscritto da uno dei testimoni con l'indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui avviene, è firmata da ambedue i testimoni, poscia deposta dagli stessi senza ritardo presso un'autorità giudiziaria, con la dichiarazione che il testatore ha loro manifestato tale sua ultima volontà, trovandosi in istato di capacità a disporre, nelle particolari circostanze da loro indicate. |
2 | In luogo di ciò i due testimoni possono comunicare la disposizione ad un'autorità giudiziaria con le menzionate dichiarazioni affinché sia messa a protocollo. |
3 | Se il testamento orale è fatto da un militare in servizio, l'autorità giudiziaria può essere surrogata da un officiale avente almeno il rango di capitano. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 505 - 1 Il testamento olografo dev'essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.497 |
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1 | Il testamento olografo dev'essere scritto e firmato a mano dal testatore stesso, dal principio alla fine, compresa l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno in cui fu scritto.497 |
2 | I Cantoni devono provvedere a che tali disposizioni possano essere consegnate, aperte o chiuse, in custodia ad un pubblico ufficio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 521 - 1 Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l'assistenza vita sua durante. |
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1 | Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l'assistenza vita sua durante. |
2 | Se il debitore del vitalizio è istituito erede dal costituente, l'atto è regolato dalle disposizioni sul contratto successorio. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 525 - 1 Il contratto di vitalizio può essere impugnato da quelle persone che hanno un diritto legale agli alimenti verso il costituente, qualora questi col contratto stesso si sottragga alla possibilità di adempiere il suo obbligo. |
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1 | Il contratto di vitalizio può essere impugnato da quelle persone che hanno un diritto legale agli alimenti verso il costituente, qualora questi col contratto stesso si sottragga alla possibilità di adempiere il suo obbligo. |
2 | Invece di sciogliere il contratto, il giudice può obbligare il debitore del vitalizio a prestare gli alimenti agli aventi diritto, compensando questa prestazione con ciò che egli deve per contratto al costituente. |
3 | Sono riservate l'azione di riduzione spettante agli eredi e la azione revocatoria dei creditori. |