|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 243 |
||||||
| La promessa di donazione esige per la sua validità la forma scritta. | ||||||
| Se l'oggetto donato è un fondo od un diritto reale immobiliare, la donazione dev'essere fatta per atto pubblico. | ||||||
| Quando la promessa sia eseguita, le si applicano le norme della donazione manuale. | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 242 |
||||||
| La donazione manuale si compie mediante la consegna della cosa donante al donatario. | ||||||
| Trattandosi di proprietà fondiaria o di diritti reali su fondi, la donazione diventa efficace solo con l'iscrizione nel registro fondiario. | ||||||
| L'iscrizione dev'essere fondata sopra una valida promessa di donazione. | ||||||