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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 461 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 25 giu. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 461 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 25 giu. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 15 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 1 della LF del 7 ott. 1994, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 461 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 25 giu. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 13 |
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| Chi è maggiorenne e capace di discernimento ha l'esercizio dei diritti civili. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 461 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 25 giu. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 325 [1] |
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| Quando la sostanza del figlio non possa essere altrimenti sottratta al pericolo, l'autorità di protezione dei minori ne affida l'amministrazione a un curatore. | ||||||
| L'autorità di protezione dei minori prende la stessa misura anche in caso di pericolo per la sostanza del figlio non amministrata dai genitori. | ||||||
| Se v'è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate non saranno impiegate conformemente alla destinazione, l'autorità di protezione dei minori può parimenti affidarne l'amministrazione a un curatore. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 461 [1] |
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| [1] Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 25 giu. 1976, con effetto dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 500 |
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| Il testatore comunica la sua volontà al funzionario, il quale ne redige o ne fa redigere la scrittura e la dà a leggere al testatore stesso. | ||||||
| La scrittura dev'essere firmata dal testatore. | ||||||
| Il funzionario deve datarla ed apporvi anche la sua firma. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 501 |
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| Appena datata e firmata la scrittura, il testatore deve, in presenza del funzionario, dichiarare ai due testimoni che egli l'ha letta e ch'essa contiene le sue disposizioni d'ultima volontà. | ||||||
| I testimoni devono confermare con la loro firma, sulla scrittura stessa, che il testatore ha pronunciato tale dichiarazione in loro presenza e che, a loro giudizio, egli trovavasi in istato di capacità a disporre. | ||||||
| Non è necessario che ai testimoni sia data conoscenza del contenuto della scrittura. | ||||||
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 502 |
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| Se il testatore non legge o non firma egli stesso la scrittura, questa deve essergli letta dal funzionario alla presenza dei due testimoni, dopo di che il testatore deve dichiarare che l'atto contiene la sua disposizione. | ||||||
| In questo caso l'attestazione firmata dai testimoni deve indicare non solo il fatto dell'avvenuta dichiarazione del testatore ed il loro giudizio sul suo stato di capacità a disporre, ma anche che la scrittura fu letta dal funzionario al testatore in loro presenza. | ||||||