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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 180 [1] |
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| [1] Abrogato dall'all. n. 2 della L del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2355; FF 1999 2427). |
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RS 210 CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 Art. 195 |
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| Quando un coniuge abbia espressamente o tacitamente affidato all'altro l'amministrazione della sua sostanza, s'applicano, salvo patto diverso, le disposizioni sul mandato. | ||||||
| Sono salve le disposizioni sull'estinzione dei debiti fra coniugi. | ||||||