SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 680 - 1 Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario. |
2 | La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l'atto pubblico e l'inscrizione nel registro fondiario. |
3 | Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 680 - 1 Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario. |
2 | La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l'atto pubblico e l'inscrizione nel registro fondiario. |
3 | Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 680 - 1 Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario. |
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1 | Le restrizioni legali del diritto di proprietà sussistono senza iscrizione nel registro fondiario. |
2 | La loro soppressione o modificazione per negozio giuridico richiede per la sua validità l'atto pubblico e l'inscrizione nel registro fondiario. |
3 | Le restrizioni della proprietà aventi carattere di interesse pubblico non possono essere soppresse né modificate. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 732 - 1 Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. |
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1 | Il negozio giuridico di costituzione di una servitù prediale richiede per la sua validità l'atto pubblico. |
2 | Qualora l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, il luogo d'esercizio dev'essere rappresentato graficamente in un estratto del piano per il registro fondiario se non è definito con sufficiente precisione nell'attestazione del titolo giuridico. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 922 - 1 Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. |
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1 | Il possesso viene trasferito con la consegna della cosa medesima, oppure col mettere a disposizione dell'acquirente i mezzi di avere la cosa in suo potere. |
2 | La consegna è adempiuta tosto che l'acquirente si trovi in condizione, per volontà del possessore precedente, di esercitare la potestà sulla cosa. |