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RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 11 |
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| Per la validità dei contratti non si richiede alcuna forma speciale, se questa non sia prescritta dalla legge. | ||||||
| Ove non sia diversamente stabilito circa l'importanza e l'efficacia d'una forma legalmente prescritta, dalla osservanza di questa dipende la validità del contratto. | ||||||