SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 514 - 1 Se chi giuoca o scommette, per coprire l'ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle cartevalori. |
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1 | Se chi giuoca o scommette, per coprire l'ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle cartevalori. |
2 | Non può ripetersi quanto è stato pagato volontariamente a meno che la regolare esecuzione del giuoco o della scommessa non sia venuta a mancare per caso fortuito o pel fatto del ricevente o siavi stata frode da parte del medesimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 514 - 1 Se chi giuoca o scommette, per coprire l'ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle cartevalori. |
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1 | Se chi giuoca o scommette, per coprire l'ammontare del giuoco o della scommessa, firmi una ricognizione di debito od una obbligazione cambiaria, queste non avranno valore nonostante ne sia avvenuta la consegna, riservati i diritti di terzi di buona fede relativamente alle cartevalori. |
2 | Non può ripetersi quanto è stato pagato volontariamente a meno che la regolare esecuzione del giuoco o della scommessa non sia venuta a mancare per caso fortuito o pel fatto del ricevente o siavi stata frode da parte del medesimo. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 436 - 1 Il commissionario incaricato di comprare o di vendere merci, cambiali od altri valori, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, può, salvo contrarie disposizioni del committente, somministrare egli stesso, come venditore, la cosa che deve comperare, o ritenere, come compratore, quella che è incaricato di vendere. |
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1 | Il commissionario incaricato di comprare o di vendere merci, cambiali od altri valori, che hanno un prezzo di borsa o di mercato, può, salvo contrarie disposizioni del committente, somministrare egli stesso, come venditore, la cosa che deve comperare, o ritenere, come compratore, quella che è incaricato di vendere. |
2 | In questi casi il commissionario deve mettere in conto al committente il prezzo corrente di borsa o di mercato al momento della esecuzione del mandato e ha diritto tanto alla provvigione ordinaria quanto alle spese d'uso negli affari di commissione. |
3 | Nel rimanente questo contratto è considerato come una compra e vendita. |